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Solidarietà al Prof. Avv. Giovanni Caruso, legale di Filippo Turetta – Senza difesa non c’è giustizia

  Osservatorio Avvocati Minacciati –  Qualche giorno fa, in coincidenza della giornata internazionale dedicata agli avvocati minacciati, è stata pubblicata la notizia che il 16 novembre scorso, sulla piattaforma online Chang.org, un dipendente del Ministero della Cultura ha lanciato una petizione per chiedere al Prof. Avv. Giovanni Caruso, legale di Filippo Turetta e Ordinario di Diritto Penale presso l’Università di Padova, di rinunciare al mandato difensivo, chiedendo altresì all’Ateneo di esprimersi pubblicamente, in ordine al mandato assunto dal docente, dissociandosi dalla scelta “inopportuna” dello stesso. Per i promotori dell’iniziativa e per i circa 200 sottoscrittori, accettare l’incarico di difesa o non dissociarsi pubblicamente dall’accettazione di tale mandato, significa in qualche modo non condannare la violenza sulle donne, non essere loro vicine. Sono state raccolte 200 firme, con l’obiettivo di raggiungere quota 500. Cinquecento firme per confermare che, nell’epoca del dilagante populismo penale, ci sono categorie di imputati per le quali è disonorevole assicurare il diritto di difesa, imputati che non “meritano” un giusto processo, di fatto anche inutile, avendo peraltro la “giuria popolare” già emesso la relativa sentenza. La difesa di un ragazzo, scrivono, che “ha commesso un omicidio efferato e la cui colpevolezza è indubitabile” rappresenta, nella coscienza di queste persone, un complesso di limiti e vincoli all’esercizio del potere punitivo nei confronti del colpevole e, pertanto, l’accusato andrebbe abbandonato a sé stesso, senza alcuna tutela, e chiuso nelle patrie galere fino alla fine dei suoi giorni, buttando via la chiave. La petizione lanciata in rete è il chiaro segno di una deriva culturale che si esprime con una sempre più pressante richiesta di giustizia “vendicativa”, parossistica, e di una delegittimazione della figura dell’avvocato, espressione di un giustizialismo spicciolo non degno di un Paese civile che vanta un’alta tradizione giuridica. L’Avvocatura non può tollerare una condotta di tale gravità, non può non stigmatizzare il chiaro invito rivolto al Prof. Caruso di fare un passo indietro. Si sta pericolosamente diffondendo nell’opinione pubblica l’idea che assumere la difesa di un soggetto imputato di un reato di sangue voglia dire, in qualche modo, ritenere giustificabile il reato o fiancheggiare il suo (possibile) autore e che ciò sia disonorevole, vieppiù, come nel caso di specie, se il professionista in questione sia anche un accademico. Orbene, nel quadro dei valori liberali di derivazione illuministica, a cui si ispira il nostro processo penale, nessun uomo accusato di un reato, qualunque esso sia, può essere privato del diritto di difesa. Ogni imputato ha diritto all’assistenza legale e un giusto processo, nel contraddittorio tra le parti e davanti a un Giudice terzo e imparziale. Questa è la base della nostra civiltà e la garanzia della nostra libertà. Di tutti. Senza difesa (effettiva) non può esserci sentenza “giusta”. E difatti, la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ed a sancirlo è l’art. 24 della nostra Carta fondamentale. In questo quadro valoriale, il difensore assume il ruolo di sentinella nel processo, a tutela dei diritti fondamentali della persona, di ogni persona, e del rispetto delle garanzie processuali. Dunque, la scelta se accettare o meno la difesa di un imputato deve riguardare solo ed unicamente il professionista e tale decisione non può tollerare condizionamenti o critiche che possano interferire con l’esercizio in piena autonomia del mandato difensivo. A fronte di ciò, le pressioni finalizzate a convincere il difensore di Filippo Turetta a rinunciare al mandato conferitogli – giudicando disonorevole l’esercizio del suo ministero – appaiono del tutto insensate e pretestuose, atte solo ad alimentare la gogna mediatica e ad imbarbarire il dibattito pubblico sui temi della giustizia. L’iniziativa che si sta portando avanti è inaccettabile, in uno stato liberale, ecco perché la Camera penale di Catanzaro esprime ferma e incondizionata solidarietà al Prof. Avv. Giovanni Caruso, convinta che l’incarico difensivo dallo stesso assunto, senza arretramenti, sia espressione di una battaglia di civiltà giuridica e, ancor prima, culturale, invero necessaria per salvaguardare l’identità democratica del nostro Paese.

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IL GRATUITO PATROCINIO: STORIA DI UN SISTEMA QUANTO MAI NECESSARIO

OSSERVATORIO GRATUITO PATROCINIO – di Manuel Curcio e Federico Sapia –  L’istituto del gratuito patrocinio, inteso nella sua accezione più ampia, risulta essere figlio di una tradizione ormai secolare, per non dire millenaria, ampiamente diffusa in tutto il mondo occidentale fin dai tempi antichi. L’esigenza di una tutela nei confronti degli individui meno abbienti ha da sempre accompagnato le civiltà, rappresentando un vero e proprio perno morale dell’intero sistema sociale, infatti, basti pensare come già nel tardo diritto romano si prevedeva la possibilità, spettante in capo a determinati soggetti ritenuti più “fragili”, quali, ad esempio, le vedove, gli orfani e persone definite come “miserabili”, di essere giudicati direttamente dal Tribunale imperiale romano in funzione della protezione sociale esercitata nei loro confronti da parte degli esponenti del regno Carolingio. Anche numerosi statuti medievali predisposero un sistema simile volto, appunto, ad assicurare la difesa a soggetti che per il loro contesto economico e sociale risultavano essere al di fuori del tessuto cittadino e, quindi, privi di un’apposita protezione. Una testimonianza di un simile approdo storico venne dalla città di Parma, quando, nel 1233, nacque la figura ad hoc del “Difensore del Povero”, creando così un apposito settore statale con competenze specifiche volte in tal senso. Parallelamente, anche altre realtà territoriali, sia Statali che Comunali, iniziarono a predisporre un sistema ove la difesa dei soggetti non abbienti veniva addossata interamente sulle classi degli avvocati e dei procuratori mediante l’istituzione di un apposito titolo onorifico. Passando invece ai tempi più moderni, è utile sottolineare come, con l’avvicinarsi dell’unificazione d’Italia, gli istituti posti in essere come forma di sostegno per l’accesso alla giustizia ai soggetti non abbienti vennero ricondotti a due macro categorie: da un lato si ebbe la costituzione di un onere in capo ai membri della classe forense di eseguire le loro prestazioni pro bono rispetto le persone rientranti nel novero della disciplina, dall’altro vennero istituiti degli uffici legali di rilievo pubblicistico, ove era lo Stato a intervenire direttamente per la retribuzione dei patrocinanti. Quest’ultimo istituto prese il nome di “Avvocatura dei Poveri” e nacque inizialmente all’interno del Regno di Sardegna, per poi espandersi a Vercelli, Novara e Cuneo, sotto forma d’ufficio avente carattere pubblicistico, mentre, ad Alessandria si diffuse nell’ambito delle fondazioni private. Continuando con l’analisi storica, vi è da dire come un’ulteriore formalizzazione del fenomeno si ebbe con il legislatore Piemontese mediante l’adozione della legge “Rattazzi” n° 3871 del 1859, tramite cui nacquero, presso ciascuna corte d’appello, degli appositi uffici, detenuti da un avvocato e da un procuratore dei poveri, i quali vennero inseriti direttamente nell’organigramma magistratuale con funzioni di patrocinio pro bono per i soggetti non abbienti e retribuiti interamente dalle casse statali. Dopo la nascita del Regno d’Italia, tuttavia, vi fu un netto cambio di tendenza e il fenomeno dell’Avvocatura dei poveri vide due fasi distinte e contrapposte. Infatti, in un primo momento, l’istituto venne ampliato con i R.D. n°620/1862 e n° 851/1862 alle province di Napoli e della Sicilia, tuttavia, successivamente, il sistema del patrocinio gratuito per i soggetti non abbienti vide, per la prima volta, un vero e proprio ridimensionamento che portò quasi alla sua scomparsa. Le casse del neonato Stato italiano non risultarono in grado di sostenere i costi economici del servizio e fu così che, con la Legge Cortese n° 2626/1865, il parlamento sancì l’eliminazione dell’Avvocatura dei Poveri sostenuta dallo Stato, con l’unica eccezione degli uffici istituiti mediante le fondazioni private che comunque continuarono ad operare. Da qui in poi la difesa pro bono dei soggetti meno abbienti divenne un vero e proprio incarico di valore prettamente “morale” atteso che l’istituto, a seguito dell’abolizione dei finanziamenti statali, acquisì in toto il carattere della gratuità. Era quindi il singolo professionista a dovesi accollare la difesa senza che vi fosse alcuna retribuzione economica. Anche nell’epoca fascista si proseguì con questa linea, tuttavia il “regime” volle riorganizzare organicamente la materia de quae, grazie al R.D. n° 3282/1923, venne istituito il gratuito patrocinio indicandolo come un vero e proprio ufficio onorifico ed obbligatorio rispetto la classe degli avvocati e dei procuratori. La particolarità di un simile approdo legislativo si manifestò essenzialmente nell’organicità della riorganizzazione, infatti, all’interno dell’istituto vennero ricompresi anche i giudizi penali, i cui destinatari del provvedimento di ammissione potevano essere l’imputato, la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Ai fini della richiesta della difesa pro bono, il soggetto interessato avrebbe dovuto fornire la prova di un vero e proprio stato di povertà, tale per cui l’individuo doveva ritenersi impossibilitato a sopperire alle spese di lite del giudizio in questione. In concreto, occorreva che il cittadino non abbiente producesse un’attestazione del sindaco del comune nel quale risiedeva, previa esibizione di un certificato dell’agenzia delle imposte ove veniva indicato l’ammontare delle tasse pagate dal soggetto interessato così da provare, appunto, il suo stato di povertà. In più poi, nell’ambito dei giudizi civili e amministrativi, l’accesso al beneficio del gratuito patrocinio venne subordinato al rilascio di un’ulteriore certificazione, disposta anch’essa da un’autorità amministrativa avente funzioni ad hoc, vincolata alla presunta probabilità di esito positivo della causa. Le particolarità eccentriche della procedura in questione, tali da renderla incompatibile rispetto poi ai successivi approdi costituzionali sul tema, furono, in primis, la suddetta potestà dell’autorità amministrativa nel rilascio dei certificati, con la conseguenza che l’accesso al beneficio finiva con l’essere subordinato all’esercizio di una potere di natura esecutiva e non di matrice giudiziaria e, successivamente, la scelta del difensore venne addossata come dominio esclusivo dell’autorità procedente, togliendo quindi la possibilità in capo al richiedente di godere di una difesa di fiducia nel caso di gratuito patrocinio. Con l’avvento della Carta Costituzionale del 1948, nonostante l’incompatibilità di alcuni principi, tra cui quelli poc’anzi citati, vennero comunque ribaditi alcuni capi saldi della disciplina, soprattutto rispetto l’obbligatorietà della difesa pro bono. In particolare, è con l’articolo 24 co. 1 e 3 che il Costituente individuò un vero e proprio obbligo gravante sullo Stato rispetto la tutela effettiva circa l’esercizio del diritto di difesa del singolo, con la conseguenza

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Presentazione del libro “Lettere a Francesca”

  Il 26 ottobre 2023, a Catanzaro, nell’Auditorium Casalinuovo gremito di oltre 400 studenti, è stato presentato il libro “Lettere a Francesca”, libro che nasce dall’incontro di Francesca Scopelliti e della fondazione Enzo Tortora con l’Unione delle Camere penali italiane e si propone quale strumento utile a continuare la straordinaria battaglia politica che un uomo retto e coraggioso, Enzo Tortora, ha combattuto fino all’ultimo istante della sua vita per l’affermazione della responsabilità civile dei magistrati, della terzietà del giudice, della separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante, nonché della cultura di un processo penale giusto e autenticamente liberale, non inquinato dal circo mediatico giudiziario. In rappresentanza della Camera Penale di Catanzaro sono intervenuti l’Avv. Francesco Iacopino, l’Avv. Danilo Iannello e l’Avv. Antonella Canino. Approfondisci l’argomento: https://shorturl.at/nBO48 https://shorturl.at/tuUX7

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