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L’AZIONE COME STRUTTURA DIALETTICA DI UN CONFLITTO

di Domenico Bilotti* –  La più stimolante contraddizione nel vissuto telesiano consiste nella sua afferenza a un mondo di relazioni sociali ancora in gran parte profondamente derivativo, rispetto alla demografia e ai rapporti civili in opera, e nella schietta rivendicazione di un orizzonte di senso meno ipostatizzato e conservatore delle mode del periodo. Ciò certo non fa di Bernardino Telesio un rivoluzionario, sicuramente non nel senso che al lemma hanno attribuito il diritto costituzionale e la dottrina dello Stato negli ultimi due secoli. Ne individua la teoresi, tuttavia, in una interlocuzione critica coi saperi e in una modalità tutta nuova di secondarne la diffusione. Sul piano dell’analisi giuridica serve adesso comprendere se quella spinta controtendenziale abbia avuto, o meno, riflessi empiricamente riscontrabili, nel metodo della discussione giudiziaria e delle sue categorie operative di riferimento. Dal punto di vista redazionale, il De Rerum Natura Iuxta Propria Principia precorre la manualistica dei secoli successivi, anche sul piano della stesura – per altro verso, secondo una modalità di scrittura molto frequente nell’accademia meridionale. Telesio portava con sé una sorta di set di appunti, per le dispute, le lezioni e i dibattiti cui partecipava, e mano a mano certosinamente ingrossava il blocco, conferendogli struttura più rifinita. Il primo libro dell’opera è pubblicato a Roma soltanto nel 1565: da oltre un ventennio, però, era ben nota l’elaborazione telesiana e, almeno dal decennio precedente, sia a Napoli sia in Roma è probabile circolassero appunti e sintesi del più vasto opus telesiano. Che il primo libro monografico dell’A. appaia quando ormai è ultracinquantenne dimostra invero l’ulteriore processo di composizione dell’opera, secondo una sua coerenza interna, ma anche tramite un iter progressivo fatto di revisioni continuative. Il De Rerum Natura è in sostanza (esattamente come per i grandi dottrinari della scienza privatistica nel Novecento) un libro noto quanto ai suoi orientamenti di fondo, ben prima che sia integralmente pubblicato. Probabilmente, anzi, hanno un ruolo a che sia presto edita anche la seconda sezione del volume, solo cinque anni più tardi, a Napoli, le pressioni entusiastiche di un mondo culturale interessato a leggere finalmente a sistema le tesi del filosofo cosentino, non bastando più la singola circostanza oratoria nella quale volta per volta fossero state presentate, nella sede di un dibattito specialistico. È probabile, ancora, che Telesio stesso sia addivenuto a questa decisione per almeno tre ordini di motivi. Il primo, quello più comprensibile agli occhi della posterità, è che avere una fonte ufficiale, scritta e finanche vistata dal suo autore, avrebbe consentito di eliminare interpolazione esterne, garantendo così una più salda e attendibile circolazione della stessa. Su Telesio poi gravavano singolari sospetti per posizioni strutturalmente eterodosse, rispetto alla linea ufficiale del magistero ecclesiastico e alla tradizione teologica che ne sostanziava, nella pratica, la dottrina e il consenso. Da questo punto di vista, come ogni oppositore al sentire comune del suo tempo, che però accetta di non violarne le istituzioni, Telesio è un singolare tipo di umanista, eppure non tanto di nuovo conio. Proviene da una famiglia altolocata, nella quale il rapporto con le autorità ecclesiastiche è sempre stato radicato, risalente e solido. Come si è precedentemente osservato, per quanto non lo fosse in senso stretto, talvolta Telesio era definito dalle fonti un chierico. Se chierico era, tuttavia, lo era soprattutto nel senso storico-etimologico e socio-culturale delle esperienze dei clerici vagantes, a base della nascita del sistema universitario europeo: pensatore itinerante, spirito acceso, di abilità pedagogico-persuasiva. Non invece nel senso strettamente giuscanonistico che ancora modellava lo strumentario intellettuale del giurista di rango, per il tramite dell’utrumque ius nella dottrina privatistica (che a quella straordinaria fase di significazione interordinamentale, tra digesto e corpus, ancora guardava, per formazione, se non per convinzione) e del diritto inquisitoriale nelle procedure criminali. Telesio aveva viepiù prole legittima e una moglie alla quale era affezionatissimo: è lo stato vedovile che rende plausibile la proposta di Pio IV; in assenza di quello, il diritto vigente cinquecentesco avrebbe potuto far qualificare Telesio anche come consigliori ecclesiastico, giammai quale vescovo o porporato. En passant, la tanto vituperata inquisizione, certo esecrabile sul piano delle condanne emesse e delle ragioni giustificative e apologetiche delle medesime, tuttavia fu, alla stregua di quanto oggi notano internazionalisti e processualisti, la prima base per configurare una giurisdizione generale alternativa al primato delle sovranità territoriali. Lì, e ieri, promossa in ragione dell’universalismo teologico; qui, e oggi, legittimata de facto da una governance e da una petizione sui diritti umani non più demandabile alla sola cornice statuale, dove anzi più spesso le violazioni avvengono. Quale che ne sia stato l’impatto, la tardiva pubblicazione del De Rerum Natura è così bilanciamento tra il mantenere una posizione esteriore il più possibile cautelata, rispetto alle rimostranze canoniche, e l’opportunità di rendere però chiaro (senza travisamenti esterni) quanto l’analisi telesiana andava svolgendo e sviluppando. Ed è proponibile un terzo ordine di motivi, per cui finalmente l’inesausto Telesio scelse finalmente di pubblicare i risultati delle sue ricerche e delle sue riflessioni: il fatto, da un lato, che fosse mano a mano più convinto della piattaforma gnoseologica avanzata e che, dall’altro, esistesse ormai sia nell’ambiente partenope, che in quello pontificio un pubblico interessato all’opera. I tempi per la gestazione matura del testo integrale si rivelano, del resto, autenticamente telesiani: il primo volume è del 1565, l’edizione completa è del 1586 – napoletana, e questa è conseguenza biografica. Nel primo periodo romano, la protezione di curia ha un peso; negli ultimi due decenni di vita, sono i nobili Carafa di Nocera a garantire al filosofo favori e consensi. È il periodo nel quale Telesio diventa in un certo senso l’intellettuale di riferimento in un certo tipo di convivi e simposi. Gli sono amici il drammaturgo e numismatico Annibal Caro – nonostante il petrarchista fosse teoreticamente ancora devoto al vetusto verbo aristotelico – e il grande letterato Torquato Tasso, che personalmente consola Telesio per il dramma del figlio ucciso. Perché Telesio non è percepito dalla cultura, prossima, successiva come un fautore del riformismo giuridico? Bisogna ammettere che giurista professionale non è; la sua

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LA SUGGESIONE DI UNO STRAPPO ALLE REGOLE

di Ottavio Porto* – L’evoluzione dei mezzi di comunicazione e lo sviluppo prodigioso della tecnologia hanno – ormai definitivamente – stravolto i modelli culturali, i valori e i gusti, della società. Anche nell’arte, sempre più permeabile rispetto alla tempesta del progresso, il percorso sembra segnato: un coacervo di idee e valori nel quale l’estetica del bello si diverte in improvvise giravolte. Il labor lime che diventa taglio, graffio, movimento netto di chi, al pennello, preferisce la spatola e il taglierino, al colore la colla e all’aggiunta di dettaglio l’asportazione e la lacerazione. Epifania del nuovo genio, un primo “strappo” compiuto nei confronti della pittura tradizionale, sembra poter essere individuato nell’opera del maestro Mimmo Rotella. Scenario degli eventi, quel piccolo gioiello che è la città di Catanzaro alla fine dell’ottocento: il teatro, la villa comunale, lo sviluppo delle attività di artigiani e commercianti venuti da lontano, così come l’implementazione delle vie di comunicazione, ne hanno da poco arricchito e vivacizzato l’offerta culturale. Un trampolino perfetto per il maestro, prima di trasferirsi a Napoli, a Parigi e negli Stati Uniti poi, presso l’Università di Kansan City nella quale avvierà anche la registrazione di poemi fonetici battezzati “epistaltici”, ovvero pieni di parole inventate – proprio come la definizione stessa. Si tratta di esperienze dadaiste, che lo portano a cercare un nuovo linguaggio dell’arte, capace di invadere tutte le forme espressive: nella pittura, nella scultura, nel settore filmico, fino alle nuove tecnologie informatiche, delle quali intravede soltanto l’alba, l’obiettivo è chiaro: stupire, dissacrare, andare oltre. E infatti, Rotella, anche nel quotidiano è un personaggio davvero eccentrico. Tornato dall’America, nel 1953, va in giro per Roma vestito con abiti talmente vistosi, che – qualcuno – lo individua come il modello ispiratore del film “Un Americano a Roma” di Alberto Sordi. Eppure, rimane sempre attaccato alla cultura del sud, al cibo mediterraneo, a quello stile chiaro e semplice nel rappresentare concetti complessi. A gettare una luce su quel passo determinante che proprio in quegli anni lo renderà una icona immortale della pop art italiana, l’incontro diretto coi manifesti pubblicitari, affissi sui muri della città, strappati distrattamente, sovrapposti. Dalla confusione, da quelle immagini stritolate dal passare del tempo, dal mescolamento dei colori, Rotella riscopre una forza particolare, nuove linee dal fascino unico, messaggi che provengono dal caos, ma che contengono forze di comunicazione innovative. È la scintilla del décollage, proposto come “una riflessione distruttiva su cui meditare, su cui riversare la propria attitudine conoscitiva, un universo che seduce ed affascina, coinvolgendo il fruitore in una perdita irriducibile dell’identità individuale” ed in una nuova dimensione lisergica. Il maestro insegue la trasformazione, la vibrazione della carica comunicativa obliqua dei media e dai brandelli genera una pittura nuova, che esplora – attraverso precisi riferimenti cronologici – l’intera frammentarietà del reale, nella provvisorietà di un presente governato dall’effimero, dalle leggi massificanti del consumo, un presente che vede la rapida ed inarrestabile obsolescenza dei propri oggetti. Rotella porta alle estreme conseguenze espressive l’impiego di materiali extrapittorici, da supporto passivo la carta si trasforma in materiale della pittura, si stende sulla superficie del quadro con la versatilità dei pigmenti tradizionali. Il quadro di Rotella cita il manifesto, che rimanda all’immagine-simbolo, a sua volta pareidolia del film, del prodotto commerciale o del personaggio oggetto di culto. Bionde e patinate Marilyn, tigri dei più noti circhi equestri, star e starlette divengono parte integrante del patrimonio culturale che, contemporaneamente, appartiene alla pittura, al cinema, al manifesto. La suggestione è unica: da un lato le accattivanti immagini di divi e simboli consumistici, con la loro carica di “oggetti del desiderio collettivo”, dall’altro il fascino dell’opera manipolata e dell’intervento irripetibile dell’artista. Lavorando ante litteram sui media, il maestro calabrese ha compreso con straordinario anticipo e profonda intelligenza quello che sarebbe avvenuto di lì a poco, ha precorso il ruolo della comunicazione nella società. Lo ha fatto mantenendo intatto un aspetto quasi ludico del fare artistico che nasconde, sotto una maschera quasi dannunziana, una creatività stupendamente “infantile”, nel senso più aulico e imperscrutabile del termine.    *Avvocato e componente della Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantàfora” (Pubblicato in Ante Litteram n. 0 – dicembre 2023)

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POLITICA E MAGISTRATURA SULLO SFONDO DELLE RIFORME

 di Giuseppe Cioffi* –  All’avvio di un nuovo assetto governativo e dopo una riforma dell’ordinamento giudiziario impostata e portata a compimento in tempi diversi da governi alternatisi alla guida del Paese, le attuali idee di cambiamento in corso di esame parlamentare danno adito ad immancabili occasioni di contrasti tra la parte politica che rappresenta la maggioranza ed esprime l’esecutivo e la magistratura associata, ovvero quella porzione di magistratura particolarmente ispirata a moralismo ideologico, c’è da chiedersi quale e quanta attenzione verrà riservata al vero problema, che è quello del rapporto tra cittadino e apparato giudiziario. Nel momento attuale e dopo rinnovati moniti in tempi diversi da parte della più alta carica dello stato a confrontarsi in modo dialogante e rispettoso delle prerogative degli organi costituzionali, sembra, ancora una volta, che la magistratura dimentichi la vera emergenza che affligge il mondo giudiziario, ormai da anni, e che realmente rappresenta un pericolo per la democrazia , atteso che l’accesso ad una tutela giudiziale effettiva è un servizio non solo necessario, ma fondamentale per la vita dei cittadini, sotto diversi punti di vista. Infatti, se incidere sull’assetto dell’organo giudiziario è stato considerato importante e primario, ritengo che, oggi, ancora più fortemente, debba essere avvertita l’esigenza di collegare l’ordine giudiziario, così come riformato, alle aspettative che la collettività nutre verso l’organizzazione del servizio giudiziario e cioè l’efficienza e la celerità. Infatti, benché l’esigenza di accelerare la durata dei processi sia continuamente oggetto di discussione, ed è particolarmente attenzionata dall’attuale Guardasigilli, è doveroso tenere a mente come le lungaggini dei meccanismi processuali non riguardano solamente un problema di consenso ideologico, ma incidono direttamente sull’andamento dell’economia. Soprattutto in tempi di congiunture economiche non favorevoli e di ricorso a piani straordinari di credito europeo (come oggi avviene con il PNRR), le lentezze processuali rappresentano inevitabilmente un fattore di ulteriore rallentamento delle dinamiche economiche e produttive, che incide sfavorevolmente nel settore dell’impresa così come del lavoro dipendente, del commercio e degli scambi internazionali, generando sfiducia negli investitori esteri. Per personale esperienza, oltre quella maturata sia in ambito associativo che extra giudiziario, mi sento di invitare a considerare che, nonostante gli sforzi di accelerazione profusi dai colleghi delle indagini preliminari, e i successi conseguiti grazie alla dedizione e capacità di inquirenti e Giudici, sono numerose, e di sistema, le lungaggini del settore penale che, spesso, vanificano ogni effetto positivo faticosamente guadagnato nelle battute iniziali, tanto da rendere ancora oggi il processo la vera e unica sanzione effettiva. Perciò, seppur in un’ottica di attento bilanciamento con i principi costituzionali e con attenzione anche alle esperienze internazionali di diritto comparato, non vanno trascurate, prime fra tutte, la proposta di rendere esecutiva la sentenza di primo grado e di procedere alla demolizione del totem della obbligatorietà dell’azione penale, passando necessariamente per la separazione delle carriere tra organo giudicante e inquirente. Si tratta di questioni da affrontare con serietà e urgenza perché potrebbero rappresentare un modo efficace per avviare a soluzione il dramma dell’eccessiva durata delle attività processuali. Su questi temi, tuttavia, è auspicabile un dibattito e confronto sereno tra la parte politica, attualmente alla guida del paese, e la parte tecnica qualificata, rappresentata dalla magistratura, dall’avvocatura e dall’accademia ed è necessario escludere riserve di matrice ideologica e pregiudizi dettati da ansia moralista, atteso che, di fronte alla gravità del problema, vanno tenuti in primaria considerazione gli interessi dei consociati. In questa prospettiva è necessario puntare anche ad adeguare le regole organizzative ad una concezione di stampo sostanzialistico, meglio consona e rispondente a visioni comunitarie, con un graduale abbandono della concezione formalistica, tanto cara alla nostra tradizione giuridica, ma in tempi attuali responsabile di dilatazione temporale non più sostenibile. Allora, la levata di scudi della magistratura associata, mai come in questi tempi schierata verso provvedimenti governativi o iniziative politiche della maggioranza, e gli allarmi verso presunti attentati alla democrazia sono ancora fuori dalle logiche di rispetto degli interessi dei cittadini, perché ispirate a visioni formalistiche e ideologiche, e vanno sostanzialmente nella direzione opposta, rispetto a quella auspicata, di un dialogo costruttivo sui temi urgenti dei veri problemi della giustizia. Un simile atteggiamento genera danni nell’ambito del sistema dei rapporti sociali, come nel mondo produttivo del paese, sia in prospettiva microeconomica che macroeconomica, e concorre a quella condizione di stagnazione in cui versa attualmente la nostra nazione, in un sistema fermo e arretrato rispetto agli altri partner europei. Alla magistratura, pertanto, nel rispetto delle sue competenze, poteri e posizioni istituzionali, va chiesto di concorrere con gli altri, più autenticamente tali, poteri dello stato alla soluzione degli urgenti problemi dell’organizzazione giudiziaria, di cui si è dato conto e che affliggono più direttamente la società e il mondo economico e che, ormai, da troppi anni attendono di essere affrontati seriamente e con soluzioni efficaci.   *Magistrato Tribunale di Napoli Nord – già Presidente ANM sottosezione Napoli Nord

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CALABRIA GIUDIZIARIA NEL FANGO

Il Coordinamento dei Presidenti delle Camere Penali calabresi nelle riunioni del 6, 9,10 e 11 Dicembre ha assunto la determinazione: • di manifestare solidarietà e adesione alle ragioni dell’astensione del 18 dicembre prossimo indetta dalla CP di Cosenza; • di confermare e calendarizzare l’astensione regionale programmata con la delibera dell’11 settembre e di impegnare le Camere Penali territoriali nella prosecuzione dell’azione di denuncia e sensibilizzazione sui temi della giustizia penale calabrese già al centro dello stato di agitazione dichiarato il 27 giugno 2024, e degli stessi interventi di UCPI e da ultimo il documento congiunto dell’11 Dicembre della Giunta e dell’Osservatorio Doppio Binario intitolato “Le Corti d’Appello itineranti: l’aula bunker allagata e la crisi del modello”.   La Camera Penale di Cosenza – che insieme a tutte le Camere Penali Calabresi prosegue nella battaglia per i diritti nei processi nei quali si consuma la negazione dei diritti – ha indetto un’astensione dalle attività giudiziarie per il 18 dicembre per denunciare l’impatto del processo-monstre detto volgarmente “Reset”, sull’organizzazione della giustizia penale nel circondario cosentino e sull’esercizio dignitoso della funzione difensiva. L’astensione “a staffetta” di 11 settimane avviata dalla Camera di Cosenza nel settembre scorso, proseguita dalle altre Camere Penali dei due distretti calabresi, continua oltre i tempi inizialmente programmati. Perché la pretesa di gestire l’insopportabile carico di nocive conseguenze dei singoli processi oceanici, prescindendo dagli interessi degli attori principali del processo, aggrava i problemi. E svela la tossicità di un sistema emergenziale imploso sotto la pioggia battente di inizio autunno. Le domande contenute nel deliberato dell’astensione dei penalisti cosentini, rivolte alle Autorità, sono le medesime, pertinenti e sensate, che il Coordinamento delle Camere Calabresi pone, inascoltato, sin dal 2020, denunciando l’insostenibilità dei processi ingovernabili, la dissipazione di risorse che molto meglio potrebbero impiegarsi per far funzionare la giustizia ordinaria, piuttosto che destinarsi a sostenere i costi elevatissimi dei processi speciali, sovraccarichi dell’apparato di simboli che immancabilmente accompagna le pratiche della giustizia penale del nemico. L’ultimo più recente esempio quello della corsa a spendere per riparare l’aula attrezzata a misura dei processi di massa messa fuori uso delle piogge autunnali piuttosto che dotare del minimo di attrezzatura tecnologica le aule ordinariamente dedicate nei palazzi di giustizia alla celebrazione dei processi penali. In cui ormai la presenza dematerializzata degli imputati detenuti non richiede spazi smisurati ma solo impianti di telecomunicazioni adeguati. Ed è per tale ragione che ci pare inaudita ed inaccettabile la decisione di celebrare il processo c.d. Rinascita Scott, simbolo della stagione del gigantismo, in un’altra regione, nella aula bunker di Catania, a centinaia di chilometri di distanza dalla sede propria, con ancor più alto prezzo da pagare in termini di diritti inagibili delle parti e dei loro difensori. Di ieri la notizia che anche altro processo monstre, c.d. Recovery, subirà la stessa sorte. Se il ricorso sistematico ai maxi-processi, con numeri di imputati da capogiro, ha sterilizzato l’aspettativa del cittadino di ottenere una risposta di giustizia qualitativamente accettabile (essendo è evidente il tasso di sommarietà -e di errore- del giudizio che ogni processo di massa reca con sé); oggi, a causa dell’implosione organizzativa della cattedrale costruita nel deserto lametino, l’impronta inquisitoria ha raggiunto una vetta più alta. Un esercito di persone, siano esse imputate (e presunte innocenti), siano esse persone offese, si troverà proiettato in una realtà processuale distopica, e dovrà fare i conti con la delocalizzazione dei maxi-processi a 400 km di distanza, così determinando lo svuotamento definitivo di ogni possibilità di esercizio concreto del diritto di difesa. Con conseguenti costi ingenti sul piano personale, familiare, economico e sociale per gli individui, per i difensori, per i giudici e lo Stato e, a ben vedere, per la stessa tenuta del sistema democratico. Constatiamo quindi come sia rimasto inascoltato l’appello dei penalisti calabresi, da luglio scorso ancor più pressante con la proclamazione dello stato di agitazione, rivolto a chi ha il compito e la responsabilità di traghettare la giurisdizione oltre le logiche emergenziali degli ultimi anni, che hanno comportato rinunce, non solo sul terreno dei diritti, ma anche su quello della razionale gestione delle limitate risorse disponibili (oltre centomila euro annui di spese di manutenzione ordinaria per l’ “hangar” attrezzato di Lamezia). Dalla nostra parte, molte buone ragioni che la delibera della CP di Cosenza bene illustra; dall’altro lato, una gestione del servizio giustizia che nega quello che dovrebbe immancabilmente assicurare. In primo luogo, le garanzie del giusto processo che sono l’esatto opposto della quotidiana mortificazione del diritto di difesa svuotato di effettività e ridotto a strumento di formale legittimazione dei verdetti della giustizia speciale. Lo svilimento del diritto di difesa ha tracciato, in questi anni, solchi profondi nei rapporti tra il foro e la magistratura. È necessario uscire dal tunnel infinito dell’emergenza e ritrovarsi dentro il comune perimetro costituzionale; in particolare, nel corredo valoriale – non negoziabile – del giusto processo scolpito nell’art. 111 della nostra Magna Charta, nella consapevolezza che la perenne logica emergenziale mortifica quel quadro assiologico e ci pone fuori dallo statuto di legalità che i costituenti hanno disegnato per regolare il difficile rapporto tra autorità e libertà, tra esigenze di difesa sociale e tutela delle libertà individuali. Urge pertanto ritrovare una grammatica comune che veda nella Costituzione e nei valori di civiltà in essa scolpiti l’unico faro capace di illuminare il doveroso cammino unitario della (e nella) giurisdizione. Ed allora sono confermate tutte le premesse perché l’iniziativa di denuncia dei penalisti calabresi per i diritti e contro la politica dei processi di massa con le sue conseguenze estreme, prosegua con un programma di manifestazioni in concomitanza con l’astensione regionale, già preventivata nel deliberato dell’11 settembre 2024, che i presidenti delle camere calabresi riuniti in sede di coordinamento hanno deciso di attuare nelle date del 15, 16, 17 gennaio 2025. Per necessario rispetto del principio di rarefazione delle astensioni nei servizi pubblici essenziali l’astensione non riguarderà le attività giudiziarie nel settore penale del circondario di Cosenza, in ragione della astensione già proclamata, per ragioni analoghe, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza per il 28-29-30

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LE ESIMENTI COME CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

                      di Antonio Baudi –     1.Il tema ed il movente. Il tema evocato nel titolo ha per oggetto le cause di giustificazione, argomento problematico, particolarmente discusso nella dottrina penalistica, sia sostanziale che processuale: è discusso sul piano sostanziale perché concernente l’inquadramento dell’istituto nella struttura dell’illecito penale; ed è discusso sul piano procedurale perché concernente la formula corretta da adottare nel dispositivo della sentenza. Il movente del presente studio si riconduce al precedente scritto nel quale sono stati trattati i casi giudiziari di Giorgio Welby e di Marco Cappato, i cui rispettivi giudicabili, imputati, nel primo caso, per il delitto di omicidio del consenziente (ex art. 579 c.p.) e, nel secondo caso, per istigazione al suicidio (ex art. 580 c.p.), hanno conseguito un risultato processuale favorevole proprio in virtù della ritenuta incidenza di una esimente. I relativi esiti vanno rievocati in sintesi. Quanto al caso Welby il giudizio, proseguito davanti al giudice per l’udienza preliminare, si concluse nel luglio 2007 con una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato, il dott. Mario Riccio, perché “non punibile per la sussistenza dell’esimente dell’adempimento del dovere” in quanto la condotta tenuta rientrava nella causa di non punibilità di cui all’articolo 51 del codice penale. Il giudicante ha ritenuto di affrontare in via preliminare il giudizio di responsabilità penale esplicitando che il delitto sarebbe stato configurabile in tutti i suoi elementi, sia oggettivo che soggettivo, se non fosse intervenuta l’esimente dell’adempimento del dovere, qualificata come “causa di non punibilità”. Pertanto la decisione mostra di aderire all’orientamento dottrinario secondo il quale: • la valutazione di globale illiceità del fatto commesso è pregiudiziale rispetto all’operatività della causa di giustificazione; • in particolare non avrebbe senso giustificare un fatto che non è colpevole perché commesso senza dolo e senza colpa. Secondo tale impostazione di pensiero si richiede che prima sia compiuto il giudizio sulla sussistenza del reato e sulla potenziale responsabilità, solo in seguito occorrendo valutare la rilevanza, oppositiva, dell’esimente, nel caso di specie identificata nell’adempimento del dovere. Ne deriva che le esimenti, inquadrate tra le cause di non punibilità, sono esterne rispetto al giudizio sul fatto di reato, la cui illiceità è comprovata oggettivamente e soggettivamente. Quanto al caso Cappato, va rammentato che per effetto della nota sentenza della Corte costituzionale il disposto dell’art. 580 cod. pen. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi dianzi indicati, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. Alla luce di tale pronuncia la Corte di Assise di Milano, con la sentenza 23 dicembre 2019 n. 8, ha definito il processo a carico di Marco Cappato con assoluzione piena per l’imputato “perché il fatto non sussiste”. Interessante la motivazione che, per quel che interessa in questa sede, si riporta testualmente: “Ritiene la Corte di non poter ignorare gli argomenti prospettati dalle parti in ordine alla formula assolutoria da adottare, pur non ritenendo di svolgere sul punto una trattazione teorica che esulerebbe dai limiti della sentenza. La pronuncia della Corte Costituzionale non ha definito in modo esplicito se l’area di non punibilità necessaria per escludere l’applicazione di una sanzione penale per le condotte di aiuto al suicidio che presentano i requisiti più volte richiamati, debba intendersi come riduzione dell’ambito oggettivo della fattispecie incriminatrice, riducendone la portata, ovvero se le circostanze definite nei quattro requisiti configurino una scriminante. Ritiene la Corte di aderire all’orientamento espresso dalla pubblica accusa e da uno dei difensori dell’imputato, secondo il quale la pronuncia di incostituzionalità riduce sotto il profilo oggettivo la fattispecie, escludendo che configuri reato la condotta di agevolazione al suicidio che presenti le caratteristiche descritte. È il meccanismo di riduzione dell’area di sanzionabilità penale che non opera come scriminante ma incide sulla struttura oggettiva della fattispecie. In definitiva, il discorso sugli effetti dell’intervento della Corte interessa più gli studiosi del diritto penale che pubblici ministeri, avvocati e giudici, perché l’affermazione di non punibilità è elemento che incide in ogni caso sul piano oggettivo anche con riguardo alle cause di giustificazione (ritenute dalla dottrina elementi negativi della fattispecie nel suo profilo oggettivo). Tanto ciò è vero che, secondo l’orientamento tripartito della fattispecie penale, la formula assolutoria è quella della insussistenza del fatto. La corte giudicante, a prescindere dal chiaro refuso riguardante l’ultimo riferimento alla concezione tripartita, mostra di intendere la “causa di non punibilità”, così qualificata dalla Consulta, come riferita al fatto, ritenuto insussistente perché non tipico e comunque giustificato. Pare necessario chiarire il significato del termine “fatto” utilizzato in sentenza. Se il termine si riferisce al fatto storico, esso, chiaramente ricostruito come commesso dall’imputato, non può dirsi “insussistente”. Se invece, ferma restando la ricostruzione e descrizione  del caso concreto, il termine è stato riferito alla fattispecie penale, come delimitata a seguito della pronuncia di incostituzionalità, ne consegue che, certamente escluso il richiamo alle  condotte di determinazione ed istigazione, occorre chiarire come la corte giudicante abbia inteso il terzo profilo della condotta descritta dalla norma, cioè l’aiuto strumentalmente commesso in favore del suicida: tale comportamento penalmente resta illecito e punibile salvo che non ricorrano in concreto le condizioni in presenza delle quali la condotta di aiuto secondo la valutazione della Consulta “non è punibile”. Ricorrendo tale situazione che integra la sussistenza storica del fatto che la Consulta ha sottratto dalla sfera delittuosa della previsione normativa

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PER UN SUPERAMENTO DELLA TRUFFA DELLE ETICHETTE

  di Fabrizio Costarella* –  Per affrontare oggi, in modo sistematico, la prevenzione abbiamo bisogno di cambiare prospettiva di studio. Il più grande problema che affrontiamo, come operatori del Diritto, nell’inquadramento sistematico della materia è che continuiamo a “leggerla” secondo le categorie penalistiche del “diritto dei galantuomini”, per usare l’espressione con la quale il Prof. Vincenzo Maiello definisce il Diritto Penale. E questo determina, in gran parte, quella che definiamo “truffa delle etichette” e che, invece, è spesso solo la pretesa, destinata a rimanere delusa, di vedere la prevenzione presidiata dalle medesime garanzie che innervano quella materia. L’equivoco è evidente, se consideriamo che, nel nostro sforzo di “nobilitazione” della prevenzione, vediamo le garanzie del giusto processo e del Diritto Penale liberale applicate “per sottrazione” e, in qualche modo, sminuite. Dal quadro complessivo del Diritto Penale, nel quale perseveriamo ad immaginare che la prevenzione debba essere inquadrata, togliamo qualche tessera, per far sì che quel che riteniamo giusto e quel che invece è possano in qualche modo sovrapporsi. Così, ad esempio, accettiamo che il Diritto Penale conosca la riserva di Legge, mentre la prevenzione consenta, in qualche misura, l’integrazione giurisprudenziale del dato normativo. Che per l’irrogazione delle pene valga la riserva di giurisdizione, mentre alcune misure di prevenzione (personali, patrimoniali non ablative ed amministrative) possano essere irrogate dal potere esecutivo. Che il Diritto Penale conosca la retroattività in bonam partem, mentre la prevenzione patrimoniale deve assicurare – così si legge nei lavori preparatori del Testo Unico – la definitività della confisca, a salvaguardia della stabilità dei rapporti giuridici, di matrice propriamente civilistica. Che il processo penale conosca l’intangibilità del giudicato assolutorio e la rimovibilità di quello di condanna, mentre lo statuto della prevenzione non preveda limiti quantitativi alla riproposizione dell’istanza di parte pubblica e ponga, invece, non pochi ostacoli alla revocazione ad istanza del proposto. Che il Diritto Penale si fondi sui pilastri della tassatività, tipicità e determinatezza, mentre la normativa di prevenzione sia ancora vaga, al punto da consentire una deformalizzazione dei casi e dei modi di intervento. Che la sanzione penale trovi limite nel principio di proporzionalità, mentre la prevenzione, specie quella patrimoniale ablativa, non lo riconosca. La prevenzione, dunque, si sottrae, in tutto o in parte, a tutti i costituti del Diritto Penale. Immaginare la prevenzione nel milieu del Diritto Penale, dunque, significa interpretarla in chiave di eccezione. E questo conduce a due evidenti problemi che potrebbero essere affrontati solo con ragionamento trasversale. Da un primo punto di vista, l’eccezione si giustificherebbe solo se fosse limitata nel tempo; se fosse destinata a fronteggiare una situazione straordinaria; se la sua disciplina fosse di stretta interpretazione. A proposito dello stato di eccezione, Carl Schmidt aveva coniato i termini di “dittatura commissaria” e “dittatura sovrana”. La prima, di espressione comunque democratica, destinata ad una gestione provvisoria della cosa pubblica, con la sospensione di alcune delle garanzie costituzionali, in ragione di un interesse superiore temporaneamente aggredito (si pensi alla Legislazione speciale per il tempo di guerra). La “sovrana”, invece, sostitutiva del potere democratico e temporalmente indefinita quale rovesciamento dell’ordine costituito. Nel parallelismo con la prevenzione, come espressione di uno stato di eccezione, è facile osservare che questa è nata per contrastare il pericolo sociale della inurbazione di masse popolari durante la rivoluzione industriale; è passata al contrasto delle mafie, altro fenomeno eccezionale; negli ultimi quindici anni è stata utilizzata per il contrasto generalizzato alla criminalità da profitto, ai reati contro la PA, le fasce deboli, l’ordine pubblico ed oggi anche contro la “colpa organizzativa” di impresa. Possiamo ancora dire che tale stato di eccezione sia giustificato? O, tornando al paradosso, siamo scivolati nella dittatura sovrana senza rendercene conto? E questo porta ad affrontare il secondo problema, che chiude un ragionamento che vorrebbe essere “circolare”. La dittatura cerca legittimazione e consenso, per essere accettata. La prevenzione li ha cercati nel “diritto dei galantuomini”, mediante alcune progressive concessioni agli stilemi del giusto processo in tema di prova e terzietà del Giudice, ad esempio. Rendere comunicanti il sistema penale e quello di prevenzione, però, non nobiliterà il secondo ma corromperà il primo. Il precedente è sotto gli occhi di tutti, con il “doppio binario” per i reati (inizialmente) “di mafia”. Bastano due esempi: il principio di immediatezza era, in origine, un valore assoluto come corollario del principio di oralità del processo; poi è stata esclusa per i delitti di cui all’art. 51 comma 3-bis cpp; poi per quelli di cui all’art. 407 cpp; poi quei cataloghi sono stati implementanti a dismisura; infine sono intervenute le Sezioni Unite Bajrami. Oggi, l’immediatezza è diventata l’eccezione. Il secondo esempio: in origine, non esistevano presunzioni di adeguatezza nella scelta delle misure cautelari; poi è stata inserita quella della misura cautelare inframuraria, per il solo delitto di cui all’art. 416-bis; oggi le fattispecie di reato per le quali vige la presunzione sono discretamente numerose; forse domani sarà la regola. È dunque l’eccezionale a prendere il sopravvento sull’ordinario, mai il contrario! Si capisce, allora come portare la prevenzione sui binari della materia penale ed invocare – con ampie eccezioni – le tutele di matrice penalistica, sia un rischio enorme. Quale potrebbe essere, allora, l’approccio corretto, quel ragionamento trasversale che potrebbe aiutare a superare la truffa delle etichette? La risposta potrebbe essere in una lettura sinottica della sentenza della Grande Camera CEDU De Tommaso/Italia e della sentenza n. 24/19 della Corte Costituzionale. Se la prevenzione è formalmente fuori dalla materia penale, essa tuttavia costituisce un sistema sanzionatorio che comporta significative restrizioni di diritti costituzionalmente garantiti. Restrizioni che ormai si fondano sempre sulla constatazione di un reato, sia nella pericolosità qualificata (per la quale, il Testo Unico fa sempre riferimento alla categoria degli “indiziati” di un delitto), sia per la pericolosità semplice, a seguito della tassativizzazione conclusa con la sentenza costituzionale n. 24/19 e che pretende la constatazione della commissione di più delitti lucrogenetici. Ciò comporta importanti ricadute in ottica convenzionale e, di conseguenza, anche domestica. Da un primo punto di vista, infatti, la constatazione incidentale di condotte delittuose richiama l’applicazione dell’intero

PER UN SUPERAMENTO DELLA TRUFFA DELLE ETICHETTE Leggi tutto »

INTERVISTA AD ADELMO MANNA*

di Danilo Iannello** –    Professore, da tempo era nell’aria un imminente intervento del legislatore in relazione al delitto di abuso d’ufficio. Prima di addentrarci nelle problematiche giuridiche sottese, e che in questi giorni si stanno agitando, le chiedo quale sia il suo pensiero sulla radicale abolizione dell’istituto Per rispondere a questa domanda opero un richiamo a quanto ho già avuto modo di scrivere nel saggio apparso su Sistema Penale (Abolizione dell’abuso d’ufficio e gli ulteriori interventi in tema di delitti contro la P.A.: note critiche, 6 agosto 2024) e su Legislazione penale, (Dalla “burocrazia difensiva” alla “difesa della burocrazia”? Gli itinerari incontrollati della riforma dell’abuso d’ufficio, 17.12.2020), insieme al prof. Giandomenico Salcuni. Venendo al punto personalmente ho manifestato, anche per iscritto, la mia contrarietà all’abolizione dell’abuso d’ufficio, e ne spiego le motivazioni. Le ragioni che hanno indotto il legislatore ad abolire l’abuso d’ufficio sono così sintetizzabili: un carico giurisprudenziale esiguo e questo perché l’abuso d’ufficio ha subìto diverse riforme che sono il sintomo di un contrasto fra il legislatore e la giurisprudenza, che si è ampiamente dimostrata come “giuscreativa”, nel senso che l’abuso d’ufficio, che originariamente nel 1930 era un abuso innominato, era una norma residuale rispetto all’interesse privato in atti d’ufficio. Una volta abolito l’interesse privato in atti d’ufficio è assurto, invece, a nuova vita, e negli anni ’90 vi è stata la suddivisione tra abuso “per finalità patrimoniali” e abuso “per finalità non patrimoniali”. Giunti a questo punto, però, il problema fondamentale era diventato quello della descrizione della fattispecie, che si è pian piano ristretta sempre più perché, proprio a causa di questo contrasto fra il legislatore e la giurisprudenza, il legislatore ha inteso restringere progressivamente i confini della fattispecie. Di converso, la giurisprudenza cercava in tutti modi di inserirvi il vizio dell’”eccesso di potere”, soprattutto sotto il profilo del “conflitto di interessi”. Il legislatore, nell’ultima elaborazione della fattispecie di abuso di ufficio, fa infatti riferimento alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente prevista dalla legge o da atti aventi forza di legge – e questo è il punto più rilevante – “dalle quali non residuino margini di discrezionalità”. Quest’ultima locuzione è strumentale a far fuoriuscire dal perimetro applicativo della norma incriminatrice l’eccesso di potere. È ovvio, però, che a questo restringimento consegua una espansione degli esiti assolutori, divenendo molto arduo il condannare. Professore, proprio la riforma cui stava facendo riferimento, quella intervenuta nel 2020, in piena emergenza pandemica, ad opera del secondo Governo Conte, sappiamo bene come non abbia sortito gli effetti prefigurati. L’esperienza professionale quotidiana ci insegna che tale intervento sia rimasto, nei fatti, disatteso. Abbiamo continuato, ad esempio, ad assistere a contestazioni ancorate all’art. 97 Cost., in evidente e totale dissonanza con il testo emendato, nonché con lo spirito che aveva portato a quella riforma. Lei ritiene che, in disparte alle ragioni squisitamente giuridiche, vi sia stata una precisa volontà politica di ripristinare un corretto equilibrio tra il potere legislativo e quello giudiziario? È molto probabile che sia frutto anche di ciò. È un problema molto attuale, quello dei confini tra potere legislativo e potere giurisprudenziale, basti pensare a quanto sta avvenendo in questi giorni in tema di migranti, a seguito della pronuncia del Tribunale di Roma; è evidente quindi che questa è la preoccupazione del legislatore. Detto ciò, però, dobbiamo verificare le conseguenze dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio. Il prof. Gian Luigi Gatta ha operato un resoconto specifico, da cui è venuto fuori che in Italia vi siano state oltre tremila sentenze di condanna passate in giudicato dal 1930 ad oggi. Con l’abrogazione dell’abuso d’ufficio tutte queste sentenze dovranno essere revocate e sostituite con una pronuncia perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato. Questo è il rovescio della medaglia. Non si è tenuto conto che poteva esistere una strada intermedia, riformare, cioè, la fattispecie criminosa, prendendo spunto delle indicazioni frutto del lavoro della Commissione Morbidelli, che è stata istituita nel febbraio del 1996 dall’allora Ministro della Giustizia, Caianiello (cfr. Manna, Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi nel sistema penale, Torino, 2004, 25 ss. e, quivi, 27 ss.). A mio avviso, infatti, l’abuso d’ufficio non è una norma di scarso rilievo, poiché al suo interno è ricompresa, in primo luogo, la “prevaricazione” del pubblico agente nei confronti del cittadino, che è il modello ottocentesco del codice penale Zanardelli, in secondo luogo lo “sfruttamento privato dell’ufficio” e, soprattutto, il “favoritismo affaristico”. Ecco perché si doveva partire dal lavoro della Commissione Morbidelli per creare una fattispecie di abuso d’ufficio che avesse come base il “conflitto di interessi”, sul modello dell’art. 2634 del c.c. Sussisteva, dunque, una strada alternativa per rendere efficace l’abuso d’ufficio, senza sterilizzarlo. Professore, poc’anzi ha fatto riferimento al lavoro di ricerca svolto dal prof. Gatta, sulle condanne intervenute dal 1930 ad oggi. Le statistiche giudiziarie, però, da sempre restituiscono una percentuale impietosa di condanne, 9 ogni 5.000 processi celebrati, circa lo 0,2%. Dinanzi a tali numeri, possiamo concretamente ipotizzare il rischio di un vuoto di tutela? Una norma penale incriminatrice non può essere giudicata soltanto sotto il profilo della sua efficacia, perché la norma penale ha una funzione non solo, ovviamente, di prevenzione speciale, ma anche di prevenzione generale; nell’ottica, in particolare del collega Pagliaro (Pluridimensionalità della pena, in AA.VV., Sul problema della rieducazione del condannato, Padova, 1964, 327, nonché, quivi, ID, Il diritto penale fra norma e società, Scritti 1956-2008, III, I, Milano, 2009, 861 ss. e, spec., 862-863), ciò significa funzione di “orientamento culturale” dei cittadini. Quindi, rispetto ad una formulazione della norma come quella previgente, risulta ovvia l’impossibilità di dimostrare un abuso d’ufficio, ma ciò non significa che la strada dell’abolizione fosse obbligata, poiché sarebbe stato preferibile procedere, come rilevato, ad una riformulazione della stessa. Un abuso d’ufficio riformato, quindi, con possibilità di essere applicato senza dover sconfinare in “figure sintomatiche” come l’”eccesso di potere”, ma prendendo come modello l’infedeltà patrimoniale con il conflitto di interessi come base, rimane una norma che ha un suo significato in relazione al pubblico agente, che deve agire secondo la disposizione

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NOTA DI SOLIDARIETÀ AL PROF. AVV. GIOVANNI CARUSO DIFENSORE DI FILIPPO TURETTA

a cura di M. Valeria Ferrara – Apprendiamo, ancora una volta, con rammarico la notizia delle polemiche e delle forti reazioni nei confronti dell’Avvocato Professore padovano Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Il Collega Caruso non è nuovo a questo genere di attacchi, già stigmatizzati dalla Giunta UCPI e anche dalla Camera penale di Catanzaro congiuntamente all’Osservatorio territoriale Avvocati minacciati (si legga qui: https://www.camerapenalecatanzaro.it/2024/02/01/solidarieta-al-prof-avv-giovanni-caruso-legale-di-filippo-turetta-senza-difesa-non-ce-giustizia/ ). Appena assunto il mandato difensivo, infatti, il difensore di Turetta è stato bersaglio di gravi critiche, culminate in una petizione che chiedeva finanche la rinuncia al mandato e la dissociazione da parte dell’Università di Padova, dove insegna.A scatenare ulteriori polemiche, stavolta, è stata la sua arringa difensiva, che ha suscitato reazioni forti, incluso lo sdegno del padre della povera Giulia. Il diritto di difesa, quale garanzia costituzionale, costituisce un pilastro fondamentale del nostro sistema giudiziario, in quanto assicura che ogni imputato, a prescindere dalla gravità del reato contestato, possa disporre di un difensore che lo assista nel pieno rispetto delle garanzie processuali. Purtroppo, le recenti e numerose vicende di attacco all’Avvocatura dimostrano come, in un clima di crescente allarme sociale, si tenda a dimenticare che la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa non sono mere formalità, ma principi irrinunciabili che fondano la nostra civiltà giuridica. L’Avvocato, infatti, non è un mero esecutore di una difesa tecnica, ma svolge una funzione sociale cruciale, quella di garantire che il processo si svolga nel rispetto del contraddittorio e che la verità processuale emerga attraverso un confronto dialettico tra le parti. Gli attacchi subiti dal Prof. Avv. Caruso e da tanti altri Colleghi, sono sintomo di un più ampio fenomeno di delegittimazione della figura del difensore e di un tentativo di mettere in discussione il ruolo fondamentale che egli riveste nel processo e nella società.Tale fenomeno, alimentato da una narrazione mediatica spesso semplificata e polarizzata, rischia di erodere le fondamenta stesse dello Stato di diritto, favorendo la diffusione di una giustizia sommaria e di vendette private.Sostenere che taluni imputati, in ragione dell’atrocità delle condotte ad essi contestate, non meritino di essere difesi è espressione di una pericolosa deriva culturale che erode le fondamenta della giustizia e trascina l’ordinamento verso logiche repressive e vendicative, incompatibili con un sistema giuridico fondato sulla presunzione di innocenza e sul giusto processo.  L’Avvocato difensore, figura essenziale nel delicato meccanismo di funzionamento della giurisdizione, è chiamato non solo a garantire il rispetto delle norme procedurali, ma anche a preservare l’equilibrio tra accusa e difesa, contribuendo, attraverso il giusto processo, all’accertamento della verità processuale. Ignorare o denigrare questo ruolo significa attentare all’integrità del sistema giudiziario stesso, trasformandolo in un’arena di condanne pregiudiziali pronunciate dal Tribunale di piazza, alimentate da pressioni mediatiche e pulsioni populiste, come l’errata convinzione che l’Avvocato fiancheggi il reo o giustifichi il reato. La Camera Penale di Catanzaro “A. Cantafòra” ed il suo Osservatorio Avvocati Minacciati esprimono, dunque, piena solidarietà al Collega Giovanni Caruso per gli attacchi subiti, con l’auspicio che si continui a vigilare affinché l’esercizio della difesa rimanga libero, inviolabile e immune da interferenze, riaffermando con determinazione il principio che nessun processo possa prescindere dal rispetto delle garanzie costituzionali e dal riconoscimento della centralità del diritto di difesa. 2 dicembre 2024 Il Consiglio Direttivo L’Osservatorio Avvocati Minacciati    

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LA NUOVA FRONTIERA DELLA PREVENZIONE: LA PERICOLOSITÀ D’IMPRESA “COLPOSA”

  di Luigi Petrillo* e Federico Papa** –    I – Il caso “Banca Progetto” ed i suoi precedenti Le cronache giudiziarie hanno dato, di recente, grande risalto al provvedimento, assunto dalla sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art.34 del Codice dell’Antimafia, l’amministrazione giudiziaria nei confronti di un importante istituto di credito di rilievo nazionale. La misura è stata adottata, su richiesta della locale Procura della Repubblica, alla luce della rappresentazione da parte del requirente di un modus operandi della banca “opaco e discutibile” che avrebbe sostanzialmente agevolato la concessione di finanziamenti – garantiti dallo Stato – ad imprese e persone fisiche collegate a soggetti indagati per reati tributari, fallimentari, aggravati ex art. 416 bis 1 c.p.. Nel provvedimento in rassegna, dopo essersi escluso il coinvolgimento degli esponenti dell’istituto di credito nelle attività delittuose dei percipienti i finanziamenti, l’adozione della misura viene concepita allo scopo di risanare sia il modello organizzativo che – par di comprendere – di business dell’azienda creando i presupposti per un’attività di impresa virtuosa, che impedisca l’infiltrazione illegale, grazie all’intervento sinergico del Tribunale e dell’amministratore giudiziario in funzione del “ridisegno” di adeguati strumenti di governance. Il decreto si iscrive a pieno titolo e, anzi, rivendica come fonte di ispirazione tecnico-giuridica, la giurisprudenza formatasi presso la medesima sezione meneghina a partire dal giugno del 2016, che ha prefigurato la coerenza dell’istituto dell’amministrazione giudiziaria, dei suoi presupposti applicativi e delle sue finalità, rispetto a fenomeni di infiltrazione criminale in importanti comparti dell’economia, quali, tempo per tempo, la fieristica, la sicurezza privata, la manifattura: in ciascuna di tali occasioni, il Giudice della prevenzione è intervenuto disponendo l’amministrazione giudiziaria delle imprese, che risultavano avere, nella prospettazione dell’autorità proponente, di fatto agevolato soggetti indagati di delitti rientranti nel catalogo di cui al co.1 dell’art. 34, ora affidando appalti in modo chiaramente irregolare, ora non impedendo che le commesse venissero eseguite sfruttando lavoro minorile o caporalato, ora impropriamente finanziando soggetti terzi indagati in procedimenti di criminalità organizzata. In tutti tali casi, alle persone giuridiche raggiunte dal decreto applicativo della misura di cui all’art. 34 Cam è stata rimproverata una condotta negligente in conseguenza della quale, nella inconsapevolezza della agevolazione dell’attività criminosa dei terzi impropriamente appaltati e/o finanziati, sono state violate le norme e le buone pratiche vigenti nei rispettivi settori economici di operatività, alimentando, di fatto, il rischio di infiltrazione delinquenziale nei medesimi comparti.   II. La “colpa di prevenzione” e la soglia probatoria della pericolosità Snodo essenziale dell’argomentare del Tribunale appare essere la convinzione secondo la quale l’istituto dell’amministrazione giudiziaria possa trovare applicazione – anche – nei confronti dei beni organizzati in azienda non solo quando l’attività economica risulti direttamente o indirettamente sottoposta alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’art. 416 bis del codice penale e quando il libero esercizio dell’attività agevoli i proposti per l’applicazione di misura di prevenzione ovvero gli indagati dei delitti di cui all’art.4 del, co.1, lett. a), b) e i-bis) del D.Lgs.159/2011, ovvero dei delitti di cui agli artt. 603 bis, 629, 644, 648 bis e ter c.p., ma anche quando l’impresa, attraverso chi ne esercita la funzione di direzione e controllo, ponga in essere una condotta oggettivamente agevolatrice, ancorché non soggettivamente sorretta dall’intenzionalità. Il Tribunale chiarisce, infatti, che ove il rimprovero mosso all’agevolatore afferisse condotte eccedenti il perimetro della colpa, allora troverebbero applicazione sul piano penale gli istituti concorsuali e, su quello della prevenzione, quelli del sequestro e della successiva confisca. Non è certo la prima volta che sul variegatissimo proscenio della prevenzione vengano valorizzate fattispecie di origine colposa: basti pensare alla disciplina di cui agli artt. 52 e ss. del codice dell’antimafia in tema di riconoscimento della buona fede del terzo creditore munito di garanzia reale sui beni del proposto ed alla copiosa giurisprudenza di legittimità su di essa formatasi, che ha da tempo svincolato l’ablazione del bene-credito dall’accertamento della contiguità dolosa tra creditore e prenditore, assai discutibilmente subordinandola anche solo alla dimostrazione della violazione colposa delle norme disciplinanti l’esercizio del credito. Ma non è chi non veda che, mentre nella disciplina appena richiamata il parametro colposo viene in rilievo in relazione ad un subprocedimento di matrice fallimentare funzionale al discrimine delle aspettative recuperatorie del terzo (tendenzialmente nella fase successiva all’esaurimento della fase di cognizione), con il provvedimento in rassegna si incide, invece, in modo assai invasivo sulla libertà di impresa del terzo, quando le indagini relative agli “agevolati” non si sono ancora definite, quando non pare essere nemmeno iniziato il procedimento di prevenzione nei confronti degli stessi e, dunque, quando lo stigma criminale di costoro non sia stato ancora giudizialmente accertato. Il provvedimento in rassegna pare rivendicare legittimità, richiamando la risalente pronunzia della Corte Costituzionale n. 487/1995 che aveva “salvato” l’istituto diretto predecessore di quello prefigurato dal vigente art. 34 Cam, ovvero la “sospensione temporanea” di cui agli artt. 3-quater e 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), inseriti dall’art. 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356. Tuttavia, non può non osservarsi che in tale occasione il Giudice delle leggi, investito della questione di legittimità costituzionale della norma, che il remittente denunziava per violazione dell’art. 27, laddove assoggettava al provvedimento ablatorio persone “sostanzialmente incolpevoli”, ovvero soggetti per i quali “non ricorrevano i presupposti per l’applicazione né di una misura di prevenzione personale né di una misura di prevenzione patrimoniale, osservava che la misura in argomento, destinata a svolgere nel sistema una funzione meramente cautelare e che si radica su un presupposto altrettanto specifico, quale è quello del carattere per così dire ausiliario che una certa attività economica si ritiene presenti rispetto alla realizzazione degli interessi mafiosi, era stata pensata per colpire i “terzi” che consentivano un circuito ed una commistione di posizioni dominanti e rendite che contribuivano a rafforzare la presenza, anche economica, delle cosche sul territorio; sempre che se ne accertasse la consapevolezza delle conseguenze che da tali comportamenti potessero derivare. Insomma,

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LA BIOGRAFIA DI BERNARDINO TELESIO: APPUNTI PER LA NASCITA DELL’EPISTEMOLOGIA PROBATORIA

Vicissitudini, opera, pensiero di Pantaleone Pallone* –  Il filosofo cosentino Bernardino Telesio (1509-1588) è indubitabilmente tra i grandi pensatori del XVI secolo europeo. È il secolo nel quale il diritto, la cultura e la politica scoprono in anticipo sui tempi la contemporaneità, allungandosi fino alla critica del potere e della legislazione che nei duecento anni successivi sfoceranno nelle rivoluzioni borghesi sul piano socio-economico e nelle codificazioni, su quello delle fonti giuridiche in senso stretto. Per il giurista il Cinquecento, che Telesio percorre fino in fondo, è contemporaneamente il periodo più maturo del consolidato metodo consuetudinario-compilativo (nel 1582 la Chiesa riorganizzerà la possente tradizione del diritto canonico in un Corpus Iuris che sistematizza le norme delle epoche precedenti) e la fase delle grandi transizioni, che dimostrano i limiti e i problemi del vecchio regime. A reclamare questa svolta è in primo luogo la giurisprudenza dei tribunali. Parallelamente alle autonomie comunali e statutarie che avevano segnato l’esperienza pratica del contenzioso, almeno dal Duecento in avanti – col ruolo delle università, dei mestieri, delle corti locali – la giurisdizione si era data i rudimenti di una vivace organizzazione periferica, basata sul principio della competenza territoriale. Quando nel XVII secolo i poteri mondani si rinsaldano, accentrandosi, gran parte di quel reticolato di usi, di prassi giudiziarie, di stylus iudicandi, andrà perduta: non così, però, le infrastrutture culturali immateriali che avevano forgiato l’esperienza del diritto e la cassetta degli attrezzi di una rinnovata professione forense. L’alluvionale produzione normativa locale è quella dell’Azzeccagarbugli di circa cent’anni dopo: un affastellamento disorganico di fonti, dove la scaltrezza dell’avvocato (un misto di capacità selettiva e rinvenimento delle norme opportune) deve drammaticamente tenere giunte esigenze pratiche e malversazioni decentrate, conflitto religioso – decisivo nelle controversie in materia di status – e affermazione di una dinamica mercatoria basata, mano a mano, sugli investimenti e sui rapporti di debito-credito. Da questo punto di vista, Telesio e la sua famiglia sono, come molti esponenti della società meridionale culta, ancora espressivi dei rapporti patrimoniali preesistenti: nobili di lignaggio, legati ancora alla civiltà dei titoli accordati dal potere regio o da quello ecclesiastico, non dalle obbligazioni o dall’amministrazione fondiaria produttiva. I fratelli del pensatore cosentino attraverseranno per intero questa articolata vicenda di contesto. Nel 1564, a dar ragione alla storiografia più accreditata, Pio IV offre a Telesio stesso l’arcivescovado di Cosenza: avrebbe voluto dire, per l’A., rinunciare all’attività di conferenze, dissertazioni e pubblici confronti che da decenni contraddistingueva l’esercizio della sua notevole capacità dialettica. Guardava al (ri)nascente mondo delle accademie, entità non riconducibili alla poi stantia dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato, e invece imbevute di aspetti dell’uno e dell’altro emisfero. Nate su impulso di un associazionismo privatistico meglio formato dello stesso ceto di governo, però in grado di svolgere una funzione almeno lato sensu collettiva, che da Napoli in giù dà vita a una brillante geografia politica di intervento culturale. Rispetto a questo scenario di grandi confronti su scala continentale, per Telesio scegliere la via curiale sarebbe stata una grande comodità, ma anche una dorata prigionia. Non va dimenticato che il Nostro nel 1554 è documentatamente sindaco dei nobili, il ceto locale vagamente cortigiano, che tuttavia non riesce a difendere il proprio lucro e ciò che resta del proprio feudo (qui inteso formalmente come organizzazione proprietaria nei regni meridionali). Quanto a spirito lucrativo, del resto, è il meno abile di tutti: aspetto non da poco anche per l’amministrazione ecclesiastica. Più avveduto, invece, nell’arte diplomatica, dal momento che lo sappiamo impegnato in missioni pontificie nel Napoletano già dagli anni Trenta: il suo rifiuto verso l’episcopato non è perciò visto con ostilità, spianando invece la strada al fratello Tommaso. Un altro fratello è ucciso dopo una sommossa dei vassalli nel 1579: accusato come luterano, sfiduciato dal suo più prossimo entourage, sarà uno dei tanti lutti nella vita di Bernardino Telesio. Un bagaglio di sofferenza di cui non si riviene traccia immediata nella sua opera più celebre, di contenuto prevalentemente scientifico-pistemico (De Rerum Natura Iuxta Propria Principia), ma che ha tanti capitoli dolorosi al proprio indice: la morte della moglie nel 1561, nonché l’omicidio dell’adorato primogenito Prospero nel 1576 (in cui Telesio stesso rivedeva probabilmente il sé nobile del mezzo secolo precedente). La famiglia Telesio subisce la temperie sociale del tempo in modo quasi barometrico: è un mondo che va sfaldandosi, pur godendo ancora di taluni privilegi (Telesio aveva preso gli ordini minori, al punto che in alcuni documenti è indicato come “chierico”), e proprio per questo diffusamente avversato dagli altri attori sociali. Una plebe crescentemente ostile, disagiata, sfruttabile, facile alle sirene dei disordini – nasce più o meno in questo periodo la figura dell’arruffapopolo, del sedizioso d’occasione che approfitta dell’onda lunga di scontri e malcontenti – e una alta borghesia alleata con quella parte del notabilato di nascita che impone la riforma del governo cittadino. La vita di Telesio trova nel suo percorso teorico-speculativo una singolare forma di simmetrica conferma: scontatamente testimonianza di un certo frazionismo e declino nobiliare la prima, pionieristico di una nuova effervescenza metodologica il secondo. Lo svecchiamento epistemologico che i grandi pensatori come Bruno, Campanella e Telesio impongono al dibattito europeo ne decreta la fortuna nell’utilitarismo, nell’empirismo, di lì a breve nel pensiero illuministico (non solo anglofono). Si è obiettato che a Telesio, rispetto ai filoni intellettuali che lo eleggono a modello e a riferimento (in primo luogo, Bacone), mancherebbe il profilo di una specifica presa di posizione in senso politico. In realtà, la questione politica nel pensiero telesiano è meno collaterale di quanto appaia, attestandosi a un’analisi quantitativa delle proposizioni dedicate al governo della città e al sistema preferibile di amministrazione. Innanzitutto, il Nostro è testimone, piuttosto precoce, di un evento che segnerà nell’immaginario collettivo in profondità tutto il secolo: il sacco dei Lanzichenecchi nel 1527, in cui è il filosofo stesso a venire catturato. Nella mentalità diffusa, quel sacco ricorda l’omologo del 410, così fondativo nell’opera di Sant’Agostino e, in particolar modo, nel De Civitate Dei. Politica tuttavia è anche la postura intellettuale telesiana. Una critica avversativa che

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