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Non c’è più tempo: ora, basta!

I penalisti chiedono l’intervento della Consulta: illegalità e disumanità nelle carceri impongono il rinvio dell’esecuzione della pena. di Veronica Manca* – “Non c’è più tempo” è il refrain principale di tutte le iniziative targate Unione delle Camere Penali Italiane dall’inizio del 2024 a oggi in materia di carcere: una tra tutte le “maratone oratorie” sui territori, voluta fortemente dalla Giunta e da Osservatorio carcere e che ha trovato il suo avvio proprio dalla Camera Penale di Catanzaro, lo scorso 29 maggio. Che non ci sia più tempo per ignorare la drammatica situazione delle carceri è qualcosa di così lampante da meravigliarsi che nulla sia ancora cambiato: sono ormai 40 le vite spezzate per suicidio, con modalità esecutive atroci e tutte per impiccagioni. Una strage di Stato: un suicidio ogni tre giorni e non solo da parte dei detenuti, perché l’intollerabilità del sistema schiaccia anche le vite umane degli operatori, con più di 3 suicidi da parte di agenti della polizia penitenziaria. In breve: secondo i dati forniti dal DAP, al 31 maggio 2024, i detenuti presenti nelle carceri sono 61.547 rispetto ad una capienza regolamentare “ufficiale” di 51.241 posti disponibili su 189 strutture. Del numero complessivo, 15.609 sono persone ristrette a titolo di custodia cautelare, con 9.382 in attesa del primo giudizio, mentre 6.227 sono condannati non definitivi (un 26% del totale). Da marzo ad aprile, in un solo mese, si è registrato un aumento della popolazione carceraria di 248 unità e si sono registrati ben 12 suicidi (con un ultimo suicidio avvenuto oggi, mentre sto scrivendo, presso il carcere di Ferrara: un collaboratore di giustizia, di 56 anni). Da aprile a maggio la crescita è continuata tanto che in questi ultimi tre mesi si sono avuti più di 500 nuovi ingressi e altri. Ad oggi sono 40 i suicidi, con un suicidio avvenuto presso il CPR di Roma. La fotografia che ne esce è di una bruttezza senza precedenti: per questo, tra le numerose azioni intraprese, la Giunta, con l’Osservatorio carcere ha offerto a tutti i penalisti una riflessione sulla criticità delle norme che governano l’esecuzione della pena, ritenendo, che, ove ce ne siano i presupposti, sia doveroso investire anche la Consulta per censuare l’illegalità con cui oggi si sconta la pena detentiva, in condizioni, appunto, disumane e senza il rispetto della dignità umana (il documento, con la nota accompagnatoria, è consultabile sul sito www.camerepenali.it). Si tratta di un ragionamento complesso diretto principalmente agli avvocati, ma che può essere colto in tal senso anche dalla magistratura di sorveglianza. Le norme censurate sono gli artt. 146 e 147 del codice penale, con cui si prevedono dei meccanismi di sospensione della pena: tra questi, non è compresa la possibilità di rinviare la pena in tutti quei casi in cui non sia possibile garantire standard di sicurezza e di esecuzione della pena conforme a Costituzione. È evidente che il sovraffollamento, il numero elevato di suicidi, la mancanza di risorse materiali e di personale e l’assenza, quanto meno ad oggi, di una riforma organica deflativa in materia penitenziaria rendono il sistema una bomba ad orologeria, prossima all’esplosione e il prezzo di vite umane da pagare è troppo alto per restare fermi in attesa del legislatore. Si chiede in altri termini che venga sollevata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 146 e 147 c.p. e/o di uno di essi, a seconda della scelta argomentativa prescelta, nella misura in cui tali norme non consentono la sospensione dell’esecuzione della pena se scontata in condizioni disumane. La scelta della norma da censurare varia a seconda della forza argomentativa posta sulla centralità del concetto di dignità: se parametrato all’art. 146 c.p. è perché si sostiene, come è corretto, che la dignità non è bilanciabile con altri interessi e a fronte di una condizione di illegalità diffusa e sistemica non può residuare un margine di discrezionalità in capo al magistrato. Secondo tale impostazione è possibile immaginare anche nel nostro ordinamento un sistema detentivo basato sul c.d. “numero chiuso”, proprio e tipico dei Paesi del Nord oppure, anche se per via giurisprudenziale, di alcuni Stati membri degli Stati Uniti d’America, come per la California: al raggiungimento della capienza massima regolamentare scatterebbe l’obbligo di sospendere la pena. Seguendo, invece, l’altra norma di cui all’art. 147 c.p. si pone l’accento sul fatto che, per quanto il giudizio possa dirsi oggettivo, sia sempre e comunque necessario l’intervento del giudice il quale è chiamato a valutare anche i diversi profili soggettivi o altre soluzioni alternative. Secondo, quindi, un ragionamento altrettanto corretto, ma più equilibrato e rispondente a esigenze di bilanciamento, si attribuisce in ogni caso la scelta finale al magistrato di sorveglianza che, pur in una valutazione discrezionale, dovrà valutare criteri oggettivi inerenti, ad esempio, le condizioni della struttura, delle sezioni, delle celle, delle attività di trattamento, dello spazio per il pernottamento, delle condizioni igieniche, ecc., secondo quanto peraltro, previsto a livello generale dalla Corte europea nel caso Muršić c. Croazia. In entrambi i casi, si chiede alla Consulta di intervenire sulle norme, quali strumenti a chiusura di un sistema detentivo che dovrebbe operare nelle condizioni fisiologiche, mentre per i casi di patologia, come quelli di un sovraffollamento esasperante, con norme a carattere straordinario. In entrambi i casi, inoltre, i principi della Costituzione interessati sono quelli dell’art. 3, 13, co. 3 e 4, 27, co. 3, 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU. La via delle riforme è senza dubbio quella più auspicata e anche tale documento può contribuire a dare nuova linfa al dibattito fornendo al legislatore delle proposte che, in altri Paesi, vicini a noi, come la Francia o la Spagna sono diventate realtà: la Francia, che soffre, in egual misura di sovraffollamento, prevede la possibilità di rinviare, a determinate condizioni, l’esecuzione in tutti quei casi di superamento del limite massimo di detenuti e sulla base di un vaglio giurisdizionale. È vero che la questione, da noi, era già stata esaminata dalla Consulta, con sent. n. 279/2013, ma è altrettanto vero che oggi le carceri italiane

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Il diritto giurisprudenziale e i problemi del fine-vita

  di Antonio Baudi –  Introduzione sul tema della vita umana Nella complessa categoria della materia vivente la vita umana occupa una collocazione privilegiata, sistematicamente superiore a quella degli organismi del mondo vegetale e animale. In tale contesto la vita umana si presenta fenomenicamente come un dato di fatto, un esistere ricompreso tra un inizio (la nascita) e una fine (la morte). Nel contempo la vita è in sé anche un valore, anzi un valore fondamentale, perché la vita sorregge ogni altro interesse e ogni altro specifico valore, i quali, in assenza di vita, non potrebbero nemmeno configurarsi. Nella dimensione valoriale la vita umana si abbina alla dignità, la quale, essenzialmente intesa come rispetto connaturato, è ormai esplicitamente esaltata in ogni livello culturale. Quanto al tema che interessa, il fine-vita coincide banalmente con la morte, accadimento che occorre definire concettualmente nel suo profilo fattuale e, nello specifico, in quanto evento provocato da una causa umana, estranea, operante dall’esterno all’insaputa del destinatario, oppure intranea, perché cooperativa, materialmente o psichicamente, della altrui morte. In effetti si tratta di evento che più di ogni altro compromette l’esistenza umana dal momento che la morte ne determina la radicale cessazione. Il concetto di morte sembra ovvio: si muore quando cessa la vita. Eppure il concetto è dibattuto a livello scientifico e la stessa dottrina giuridica si pone il problema della precisa individuazione del tempo di accadimento. L’interesse specifico deriva dalla emergenza di situazioni in cui necessita individuarne il momento a partire dal quale sia possibile ritenere un soggetto sia morto e quando invece sia da considerare ancora in vita. La demarcazione è rilevante, anzi ai nostri fini è di portata fondamentale. Ove il soggetto fosse ancora in vita l’omicidio non potrebbe definirsi consumato e potrebbe porsi il problema legato alla liceità dell’eutanasia che, come è noto, riguarda solo il caso in cui un soggetto sia da considerare ancora in vita. L’individuazione del momento della morte assume un ulteriore rilievo in ambito sanitario, come si evince dalle più comuni regole deontologiche e dalla stessa previsione di cui all’art. 32 della Costituzione. Infatti, il dovere del medico di curare viene meno solo nel momento in cui si verifica la morte, poiché, qualora si perseverasse nel praticare cure nonostante l’intervenuto decesso, saremmo in presenza di un trattamento terapeutico inutile e sproporzionato rispetto ai prevedibili risultati, dunque contrario ai principi deontologici che vietano l’accanimento terapeutico. Prima che venissero alla luce le moderne tecniche di rianimazione, la morte veniva generalmente considerata come cessazione delle funzioni cardiache, respiratorie e nervose, dandosi così rilevanza all’aspetto meccanico (biologico) della vita piuttosto che al profilo psichico, della coscienza umana. La diversa prospettiva è stata discussa in senso critico anche dal Comitato italiano per la Bioetica, secondo cui riferire il momento della morte alla cessazione dell’attività della coscienza determina numerose incertezze; in particolare, secondo il Comitato, l’idea che la morte debba essere legata alla coscienza dell’uomo risulterebbe ambigua perché non sussistono criteri obiettivi in grado di stabilire la sicura cessazione della coscienza stessa. Le riferite impostazioni teoriche sul concetto di esistenza e, di conseguenza, il problema della esatta individuazione del tempo di morte connesso con quello sulla nozione di morte vanno confrontate con la presa di posizione del legislatore, che, a differenza di quanto accade per l’eutanasia, di cui non esiste né una definizione normativa né una regolamentazione specifica, ne ha definito in maniera precisa il confine. La disposizione, elaborata dal legislatore con riferimento ai trapianti di organi, fu subito indicata come un modello di autorevolezza scientifica, tanto che la sua ratio è stata poi trasfusa nell’art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, ai sensi del quale “la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”, quindi intesa come morte celebrale. L’identificazione normativa del concetto di morte, oltre a fornire un elemento di certezza giuridica, assume portata generale. La morte, dunque, è oggi identificata, sotto il profilo giuridico, nel momento della cessazione delle attività del sistema nervoso centrale, anche se dovessero essere ancora attive, con l’ausilio di particolari macchinari, le funzioni di altri organi.   L’imperativo di non uccidere Uccidere è verbo complesso perché, come tante altre denominazioni normative, si riferisce a due evenienze diverse: comprende da un lato il risultato, identificato nell’evento cagionato, la morte, e comprende dall’altro lato il comportamento, l’atto che ha causato la morte; con una necessaria precisazione, sia rispetto all’evento, che interessa in quanto riguardante la morte altrui, sia rispetto alla causa, perché interessa in quanto atto commesso da un essere umano. Uccidere è vietato ed il divieto fonda l’enunciato “non uccidere”, imperativo categorico negativo. Non uccidere è una regola di varia genesi. La regola ha matrice religiosa, ed in tali termini è formulato categoricamente il quinto comandamento del cristianesimo. La regola ha matrice etica, ed è condiviso in via generale che sia un male assoluto uccidere. La regola ha matrice giuridica: nello specifico il nostro codice penale punisce come il più odioso e grave dei delitti l’omicidio commesso da condotta umana e punisce il fatto sotto diversi e tipizzati profili di colpevolezza a seconda che l’evento morte sia cagionato intenzionalmente, oppure sia colposo, preterintenzionale (o commesso altrimenti, secondo inquadramento ormai superato). La diversa natura della regola, se religiosa etica o giuridica, si chiarisce meglio convertendo l’imperativo categorico in forma ipotetica. L’uccisione dal punto di vista religioso è un peccato mortale e l’autore merita l’inferno, quando sarà. L’uccisione dal punto di vista etico comporta la disistima morale e sociale: l’autore è un reprobo. La condotta omicidiaria dal punto di vista giuridico espone l’autore al processo e costui, ove se ne accerti la colpevolezza, merita una condanna a lunga pena reclusiva carceraria, se non addirittura, in casi aggravati, all’ergastolo. E’ dunque pacifico ed indiscusso che la vita altrui non sia disponibile. Per la verità la regola non è assoluta, vigente inderogabilmente in ogni tempo ed in ogni luogo. Basterebbe pensare all’uccisione del nemico in tempo di guerra o alla pena di morte quale sanzione penale: si noti in proposito che la pena di morte

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UNA PIOGGIA DI SUICIDI IN CARCERE E UN SILENZIO SENZA DIGNITÀ

In questi giorni, ma possiamo ben dire in queste ore, si sono verificati gli ultimi suicidi carcerari. Il loro numero non conta più anche in ragione del fatto che molti sono stati salvati in extremis; altri sono solo feriti; altri ancora, purtroppo, stanno aspettando il momento giusto… L’universo carcerario italiano rivela tutta la sua fragilità colpevole. Allignato su scarti, debolezze, ipocrisie. Il legislatore non inizia alcun serio percorso di rivalutazione di molte condizioni che potrebbero disinnescare questa bomba ad orologeria. Gli orologi, infatti, servono per misurare il tempo che ci separa dalla prossima morte tra le sbarre. Abbiamo il dovere di denunziare i temi più scottanti di questa tragica questione che coinvolge addirittura  l’essenza stessa della civiltà del nostro Paese. Non si può restare anni in carcere in attesa di una decisione; non si può attendere la fissazione di un appello cautelare per mesi e mesi; non si può concepire più un sistema che ha deliberatamente disconosciuto la riforma della custodia cautelare (un tempo era da intendersi quale carcerazione preventiva e tale, purtroppo, è rimasta). Non si è voluto comprendere che la maggior parte degli imputati dovrebbe attendere agli arresti domiciliari la fine del giudizio. Presso i lavori preparatorii della Riforma si era rimarcato il concetto della residualità della misura intramuraria (quando ogni altra misura risultasse inidonea). Ebbene, questa regola civile viene ignorata, derisa, vilipesa, da applicazioni e interpretazioni quotidiane che ne fanno scempio. Oggi, ad esempio, ci sono imputati che hanno confessato, che hanno ottenuto le attenuanti generiche dal Giudicante (dunque con un giudizio prognostico positivo); che hanno trovato un immobile lontano anche dalla propria regione per potere sopravvivere; che hanno chiesto di essere controllati (agli arresti domestici) con un braccialetto elettronico… Ebbene no: poco importa se non ci siano in concreto esigenze cautelari di sorta. Poco o nulla importa tutto ciò. Egli “DEVE” restare in carcere. E con lui pure chi spesso versa in condizioni di salute preoccupanti. Questi casi accrescono il numero dei disperati dietro le sbarre. Uno Stato che non si fa carico di tutto ciò non è uno Stato vero e proprio ma una accozzaglia di insensibilità. Il lavoro carcerario è difficilissimo e non tutti possono accedervi; il sotto-organico di tutti gli agenti, funzionari, medici, assistenti, deputati ad assistere quegli uomini che si sono imbattuti nell’ iniziativa punitiva dello Stato, moltiplica le distonie. Quasi tutte le strutture sono vecchie, non funzionanti, obsolete. Una edilizia da ripensare tout court.  Una magistratura di sorveglianza sovente poco attrezzata. Un oceano di adempimenti burocratici (spesso tardivi) soffoca la ricerca di soluzioni adeguate ad ogni singolo caso. Siamo giunti al tempo in cui, purtroppo, non c’è più tempo. Il detenuto viene spesso collocato lontano dalla regione di provenienza e questo accresce l’angoscia, la frustrazione, la preoccupazione del recluso. I servizi sociali andrebbero potenziati. Le comunicazioni con i familiari e con i difensori andrebbero rafforzate e disciplinate con prospettive moderne e recuperative. L’orizzonte politico, su tutto ciò, è muto; incapace di esprimersi, a meno che non sia coinvolto.  Una sola cosa è certa;  l’uomo entrò in custodia presso lo Stato ma ne uscì fuori (da una custodia). Morto. Noi chiediamo a gran voce che si compiano tutti gli accertamenti possibili per giungere alla verità su responsabilità, omissioni, forzature; e ciò per ogni singolo suicidio. Che si metta mano, finalmente, ad un riordino ragionato delle fattispecie produttive di detenzione. Si mettano in condizione di funzionare i servizi clinici e quelli sociali.  L’orologio continua a ticchettare; è il solo rumore percepibile; perché il silenzio di chi dovrebbe dire è assoluto; è il silenzio ipocrita di chi dovrebbe parlare, forte e chiaro, affinché ogni uomo sia giustamente rispettato e non già gettato via come un rifiuto. Ebbene, questo silenzio è inaccettabile, ingiustificabile.   Dobbiamo ricordare che il tema dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario dei Penalisti Italiani 2024 faceva espresso riferimento alla odierna scottante tematica. Il 20 marzo l’astensione nazionale indetta dall’UCPI comprende tutto ciò e vuole fare uscire dall’ombra quel carcere oscuro di cui oggi parliamo con amarezza e contestuali propositi di impegno. Da domani, fino alla prossima notte dei tempi. Se non verrà scongiurata.   Catania, marzo 2024 A cura del Direttivo della Camera Penale di Catania “Serafino Famà”

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Avvocati democratici e separazione delle carriere: quale risorgimento?

di Alessandro Brùstia* – In un articolo recentemente apparso sul quotidiano La Stampa, Donatella Stasio, voce importante e autorevole del panorama giustizia (è stata a lungo responsabile dell’ufficio stampa della Corte Costituzionale), ha preso netta posizione contro la separazione delle carriere dei magistrati, paventando una deriva autoritaria connaturata – a suo dire – alla riforma. Non solo, la prestigiosa giornalista ha invocato anche una sorta di Risorgimento degli “avvocati democratici”, qualsiasi cosa voglia dire, chiedendo loro di contrapporsi ai penalisti dell’Unione Camere Penali e schierarsi contro la riforma, in difesa della democrazia del paese. Il sorprendente attacco ha trovato una ferma risposta dall’interno dell’Unione Camere Penali, ma ci dà ancora il destro per una riflessione sul ruolo degli avvocati penalisti nella società e per coglierne il grado di “democraticità” (seguendo sul punto la brutale semplificazione operata dalla giornalista). C’è stato chi ha acutamente sostenuto che non sono necessarie particolari dichiarazioni di fede in quanto un penalista è di per sé stesso implicitamente democratico. Infatti qualsiasi penalista, difendendo un imprenditore milionario così come l’ultimo degli ultimi nel più disperso dei tribunali italiani, difende al contempo valori e principi strettamente riconnessi a diritti umani garantiti dalla nostra Costituzione e dalle convenzioni internazionali. È una posizione interessante e che non manca di affascinare, nella sua nuda semplicità: si è democratici per il mero ruolo che si ricopre e per la funzione sociale evidentemente legata alla professione svolta. Quanto poi all’Unione delle Camere Penali è davvero difficile dubitare che le battaglie dei penalisti, tutte riconducibili alla salvaguardia di principi di rango eminentemente costituzionale (diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza, divieto di pene contrarie al senso di umanità, giusto processo…), possano non essere assistite da un marchio di democraticità doc. Quello dell’avvocatura penalistica – intesa sia a livello di singoli che di associazione – è, insomma, un impegno sociale forte, lontano da spinte corporativistiche (e, si badi, totalmente disinteressato dal punto di vista economico), che però non ha mai suggerito di escludere i relativi interlocutori politici dal novero dei democratici. Non l’abbiamo mai fatto, nemmeno nelle occasioni in cui abbiamo invano cercato alleati nella politica o tra le fila della magistratura associata rispetto a battaglie così strettamente legate ai diritti civili e umani e talmente autoevidenti da rendere francamente sorprendente una mancata condivisione. Così è stato, per esempio, per la battaglia contro la scellerata abolizione della prescrizione (fummo completamente soli in quell’occasione); così è, al momento attuale, in relazione al tentativo di smuovere le coscienze contro l’ignobile strage dei suicidi in carcere (è di questi giorni la notizia che ANM si è rifiutata di sottoscrivere un documento sul quale UCPI chiedeva la convergenza su temi così banalmente “oggettivi” come il carcere quale extrema ratio) o, ancora, la battaglia contro l’applicazione indiscriminata e barbara del 41 bis, tale da avere creato nelle relative sezioni delle carceri italiani delle autentiche enclave della Repubblica in cui i più scontati diritti sono sospesi. Bene, nemmeno di fronte a chi non concorda – e anzi osteggia – queste battaglie ci siamo mai sognati di dare, o togliere, la patente di democraticità che Donatella Stasio vorrebbe distribuire a questa o quella parte dell’avvocatura. E bene abbiamo fatto, dacché la scelta arbitraria su chi sia degno dell’interlocuzione politica, oltre che operazione di scarsa tenuta logica, è anche controproducente: chi, come i penalisti italiani, può confidare nella forza delle proprie idee non può temere (anzi, ha interesse!) che sulle stesse si apra un dibattito dalla dialettica anche aspra, ma su un piano di parità, di reciproco riconoscimento e reciproca legittimazione politica. Autoposizionarsi dalla parte dei buoni, dei genuini democratici, e additare infantilmente negli altri una devianza patologica di stampo illiberale, è esercizio che denota – questo sì – un approccio manicheo, semplicistico e drammaticamente immaturo dal punto di vista democratico. In fin dei conti delegittimare l’avversario significa solo una cosa: temere il confronto. Che, a pensarci bene, è esattamente quanto accade, da anni, per la riforma in tema di separazione delle carriere. *Presidente Camera Penale di Novara

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Breve commento alla sentenza della Corte Costituzionale n.48/2024

di Domenico Pasceri* – Si segnala all’attenzione dei lettori la tematica di particolare rilevanza sociale, prima ancora che giuridica, che è stata affrontata per la prima volta nel nostro Ordinamento dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 48/2024. Il tema trattato inerisce la rilevanza dell’istituto comunemente noto come “poena naturalis” e del suo rapporto con la finalità cui deve protendere la pena inflitta dallo Stato per la commissione di un illecito di rilevanza penale: ossia se sia conforme a giustizia punire l’autore di un reato colposo che sia rimasto, a sua volta, vittima del reato stesso ed abbia già patito una sofferenza interiore tale che, l’ulteriore persecuzione da parte dello Stato, risulterebbe inutile (in termini di rieducazione) oltre che sproporzionata ed eccessivamente afflittiva. La nozione di “poena naturalis”, quale concetto giuridico volto all’individuazione e alla valorizzazione di quella sofferenza interiore che l’autore del fatto illecito già subisce per gli effetti nefasti del reato stesso, è istituto già riconosciuto in alcuni ordinamenti europei come ad esempio quello tedesco, laddove è pacificamente ammessa la possibilità per il giudice di non irrogare la pena prevista dal sistema giudiziario quando il colpevole ha già subito le conseguenze “naturali” della propria condotta in misura “…talmente grav(e) che l’applicazione di una pena sarebbe manifestamente priva di scopo” (§ 60 StGB). Il caso trattato dal Tribunale rimettente era assolutamente calzante rispetto al tema trattato, in quanto ha avuto ad oggetto il decesso di un lavoratore, nipote stretto del titolare dell’azienda, che, in occasione di alcuni lavori su di un tetto, a causa della mancata attuazione di alcune misure di sicurezza, cadeva perdendo la vita. La vicenda si connotava di particolari che mettevano in risalto proprio quel patimento interiore richiesto dall’istituto in esame perché, all’arrivo dei soccorsi, questi trovano lo zio, particolarmente legato al nipote, che si disperava tentando inutilmente di rianimarlo. Inoltre, a dimostrazione del profondo legame familiare, anche durante il processo i genitori del ragazzo defunto non si costituirono parte civile. Proprio nell’alveo del principio insito nella teorica della “poena naturalis” ed in ragione del caso specifico oggetto di giudizio, il Giudice rimettente ha inteso sottoporre alla Consulta il problema dell’assenza nell’ordinamento italiano del giusto collocamento dell’istituto in commento e dei riflessi che esso avrebbe potuto avere sulla punibilità del reo, posto che, in siffatti casi «…qualora fosse introdotta l’auspicata possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere – onde evitare l’applicazione di una pena che risulterebbe sproporzionata in considerazione del dolore già patito dall’autore del reato – l’imputato potrebbe senz’altro beneficiarne» (cfr. Sentenza Consulta par.1.1). Ed allora, con ordinanza del 20 febbraio 2023, il Tribunale ordinario di Firenze, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 529 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, «nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l’agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso». Al fine di superare il vaglio della non manifesta infondatezza delle questioni da affrontare, il giudice a quo ha correttamente evidenziato come la denunciata lacuna normativa andasse a violare i principi costituzionali di necessità, proporzionalità e umanità della pena, in ragione del fatto che, la sanzione irrogata dall’ordinamento statuario, in aggiunta alla sofferenza già patita, sarebbe percepita alla stregua di «un crudele accanimento dello Stato», non solo inidonea ad assolvere a quella funzione rieducativa a cui la pena stessa dovrebbe protendere, ma anche del tutto inutile nella prospettiva di ogni sua possibile declinazione finalistica, sia essa generalpreventiva, specialpreventiva o retributiva. Essa si risolverebbe, argomenta il Giudice rimettente, solo in una «fredda conseguenza di rigidi automatismi, quasi l’applicazione di un sillogismo, noncurante della sottostante vicenda umana di sofferenza». V’è da dire però che la Corte, seppur superando l’eccezione inerente il limite della discrezionalità riservata al legislatore nella configurazione della sanzione penale e delle cause di improcedibilità (la Corte sul punto ha ribadito il principio ormai granitico secondo cui l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della politica criminale, trova il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle sue scelte) non ha potuto addentrarsi oltre nella tematica alla stessa sottoposta in ragione della eccessiva ampiezza che la pronuncia additiva avrebbe avuto. Secondo il pronunciato della Corte, infatti, il Tribunale di Firenze non avrebbe ben definito i confini del petitum, tanto da risultare incompatibile con il tipo di pronuncia richiesta, posto che, pur ammessa la rilevanza della pena naturale per i reati tra congiunti, i confini della non punibilità avrebbero poi incluso tutte le ipotesi di reato colposo (ivi comprendendo, tra l’altro, non solo i delitti ma anche le contravvenzioni), ed anche i rapporti inerenti i familiari non strettamente intesi (in ragione del novero soggettivo molto ampio indicato dall’art.307 quarto comma cp che si estende fino a includere rapporti di parentela in linea collaterale di grado inferiore al secondo e persino vincoli di affinità). Purtuttavia, (ed è questo quello che veramente conta) il pronunciato della Corte, sebbene di rigetto, ha comunque riconosciuto l’importanza e la centralità della tematica affrontata, lasciando al contempo intendere che il tema della pena naturale, se correttamente definito nei suoi confini applicativi, potrebbe trovare la giusta collocazione anche nel nostro Ordinamento per disciplinare quelle “…situazioni-limite nelle quali sarebbe difficile non riconoscere che infliggere una pena sarebbe uno sterile adempimento legale privo di senso e di ragione” (da: La “Pena Naturale” al vaglio della Corte Costituzionale di Tullio Padovani).  La Corte infatti, criticando anche sotto altro profilo l’ordinanza di rimessione, ha sottolineato come l’istituto della pena naturale non può essere ricondotto nell’alveo di una pronuncia in rito (qual è la declaratoria ex art. 529 cpp), ma va ricondotto nell’alveo del diritto sostanziale, presupponendo con ciò il pieno accertamento delle modalità del fatto, ben potendo essa costituire “…in thesi, un’esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva” (cfr. sentenza par.5.3.1). Ciò che si auspica, pertanto, è che, lo

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Effetti premiali della rinuncia all’impugnazione

di Fabiola Scozia e Maria Chiarella* –  Breve nota di commento alla sentenza della sezione II della Corte di Cassazione n. 4237/2024 del 31 gennaio 2024, in tema di natura sostanziale dell’art. 442 co. 2 bis c.p.p. e di principio di retroattività della lex mitior. La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 4237/2024, emessa dalla Seconda Sezione Penale il 31 gennaio scorso, ha enunciato un fondamentale principio di diritto in tema di retroattività della normativa introdotta dalla riforma Cartabia e contenuta nel comma 2 bis nell’art. 442 del codice di procedura penale. Come è noto, il comma 2 bis dell’art. 442 c.p.p. prevede che, nell’ipotesi in cui l’imputato decida di non proporre appello, ha diritto ad una riduzione di pena ulteriore a quella già concessagli a seguito della scelta del rito: nello specifico, la pena è ulteriormente ridotta di un sesto dal Giudice dell’esecuzione. La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, si è preoccupata pertanto di stabilire se la nuova previsione normativa abbia carattere sostanziale o processuale, al fine di determinarne, o meno, l’applicabilità anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, in quanto legge più favorevole. La Corte di Cassazione, discostandosi da un orientamento precedente (Cfr. Cass. sez. I, 21 dicembre 2023, n. 51180), è giunta alla conclusione che la disciplina prevista dall’art. 442 comma 2 bis c.p.p. è astrattamente applicabile anche ai procedimenti penali nell’ambito dei quali sia già stata proposta impugnazione al momento dell’entrata in vigore della d. lgs. n. 150/2022, ma questa sia successivamente oggetto di rinuncia: infatti, tale norma, pur essendo disposizione processuale, dal momento che incide sul trattamento sanzionatorio ha ricadute necessariamente sostanziali; pertanto, deve trovare applicazione il principio di retroattività della lex mitior quando la sentenza non sia passata in giudicato.  Vediamo, quindi, il ragionamento operato dai Giudici della Cassazione per pervenire all’enunciazione di un così importante principio di diritto. Ebbene, la pronuncia in commento ha ad oggetto la decisione emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, in data 23/01/23, che ha confermato la sentenza di condanna emessa, in data 08/06/22, dal Gup presso il Tribunale di Vicenza, all’esito di giudizio abbreviato. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell’art. 606, co. 1, lett. c) ed e) c.p.p. per inosservanza delle norme processuali, in relazione all’inidoneità delle prove acquisite a dimostrare la sua partecipazione al reato e la violazione dell’art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza della legge penale e vizio di motivazione circa la sussistenza dell’elemento subiettivo richiesto dalla norma incriminatrice. Il ricorrente, inoltre, ha dedotto, quale terzo ed ulteriore motivo, la violazione dell’art. 606, co. 1, lett. c) c.p.p. con riferimento, appunto, all’art. 442, co. 2 bis, c.p.p., ponendo all’attenzione dei Giudici di legittimità una stimolante questione di diritto intertemporale.  Invero, nell’ipotesi di specie, la novella introdotta con la cosiddetta Riforma Cartabia (D. Lgs. n. 150/22), avente ad oggetto la riduzione di un sesto della pena nell’ipotesi in cui il soggetto decida di non proporre appello, sarebbe entrata in vigore successivamente alla proposizione del gravame, ma prima dell’udienza fissata dalla Corte territoriale per la discussione delle parti. Di conseguenza, il ricorrente, in sede di appello, ha avanzato istanza di remissione in termini al fine di rinunciare all’impugnazione medesima e beneficiare dell’effetto premiale previsto dal comma 2 bis dell’art. 442 c.p.p. Tale istanza è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Vicenza, la quale, quindi, ha confermato le statuizioni di primo grado. Da qui, la proposizione del ricorso per Cassazione mediante l’enucleazione dei motivi suesposti. Orbene, la Suprema Corte, pur dichiarando l’inammissibilità del ricorso, oltre che la manifesta infondatezza del terzo motivo, ha enucleato il principio di diritto menzionato in precedenza, stabilendo che la disciplina dell’art. 442 c. 2 bis c.p.p. è astrattamente applicabile anche ai procedimenti penali per i quali era stata già proposta impugnazione al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, atteso che, incidendo sul trattamento sanzionatorio, essa ha natura sostanziale. L’art. 442 c. 2-bis c.p.p., dunque, pur essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole e si applicherà anche ai procedimenti penali per i quali era stata già proposta impugnazione al momento dell’entrata in vigore del d. lgs. 150/2022. Il diritto penale “materiale” è un approdo ermeneutico costituito per ampliare le garanzie proprie del diritto penale formale ai sistemi sanzionatori del sistema penale non formale (la norma processuale che ha ricadute sul piano sostanziale non è sottoposta al principio del tempus regit actum, ma a quello di legalità). Si tratta, a ben vedere, di una conclusione interessante in tema di successione di leggi penali nel tempo, che conferma il principio sancito all’art. 25, comma 2 della Carta Costituzionale, a mente del quale “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” ed al contempo rafforza il principio della retroattività della legge sopravvenuta favorevole, sancito dalla Corte Costituzionale. Nel caso come quello in esame, in virtù del principio di retroattività della lex mitior, il comma 2 bis dell’art. 442 c.p.p. deve trovare applicazione, tenuto conto del fatto che la sentenza non è passata in giudicato. Potrebbe affermarsi che è ormai acquisito nel nostro sistema giuridico il principio secondo cui il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali, con la conseguenza che è soggetto alla complessiva disciplina di cui all’art. 2 cod. pen. Tuttavia, non sempre un simile assunto è stato pacificamente applicato; come detto in premessa, infatti, il principio ricavato dalla sentenza in commento si pone in contrasto con quanto affermato in altra occasione dalla Suprema Corte (sentenza n. 51180 del 12/10/2023) secondo cui, in tema di rito abbreviato e riduzione di un sesto della pena, a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, la riduzione spetta solo nel caso di «radicale mancanza dell’impugnazione» e non anche nel caso di rinuncia all’impugnazione già proposta. Con tale ultima pronuncia, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha richiamato, condividendolo, l’orientamento ermeneutico maturato in merito alla portata

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Riflessioni in tema di giurisprudenza “creativa”

di Antonio Baudi –   Giurisprudenza è termine dall’etimo composto: deriva da “ius-iuris” e “prudentia”. “Jus” significa diritto, termine che a mio avviso va preferito a quello di “directum” (che evoca l’unidirezionalità del diritto) non fosse altro perché è la radice di giuridicità, di giurisdizione, di giudice. Quanto a “prudentia”, cioè prudenza, termine che usualmente evoca cautela e moderazione, essa. nel suo significato autentico, quello proprio della prima delle quattro virtù cardinali, esprime nel contempo sapienza, nel saper comprendere gli avvenimenti con realismo e concretezza, e saggezza, nel discernere responsabilmente e valutare le conseguenze dell’agire. Giurisprudenza è l’attività del giurista ma anche il suo prodotto e quindi l’insieme dei discorsi sul diritto anche se, di solito, si distingue la giurisprudenza giudiziaria, dei giudici, e la giurisprudenza dottrinale, degli studiosi del diritto. In questa sede, escluso che la dottrina giuridica possa mai produrre diritto, stante il suo valore puramente teorico, il quesito ha riguardo alle decisioni assunte in sede giurisdizionale, nella specie della materia penale. Così delimitato il campo d’indagine il quesito posto è se la pronuncia dei giudici sia solo atto di conoscenza o anche modifica e creazione del diritto, quindi, come suol dirsi in senso metaforico, se sia fonte di norme giuridiche. Il quesito pare improponibile nel nostro sistema e potrebbe essere risolto negativamente sol che si rifletta sul disposto dell’art.  1 delle “preleggi” per il quale sono fonti del diritto, nell’ordine, le leggi, i regolamenti e gli usi, quindi senza alcun riferimento alla giurisprudenza. Del resto, tale soluzione è tradizionalmente consolidata. Ma, a causa di recenti e più meditate riflessioni nonché, combinatamente, di esperienze sopravvenute, negli ultimi tempi il quesito si è posto, e si tratta di quesito di rilievo generale, attenendo all’assetto normativo del sistema. La risposta tende ad essere affermativa nell’ambito della scienza civilistica, avuto riguardo a pronunce innovative rispetto alla disciplina positiva, mentre, ed è quello che interessa in questa sede, è problematica in materia penale ove si scontra con il principio di legalità penale e con il dettato costituzionale che, nel rispetto della divisione di poteri, vuole la giurisdizione soggetta (soltanto) alla legge. Il problema, occorre notarlo, consegue anche alla sopravvenuta interferenza culturale della normativa di genesi extrastatale, sia di matrice europea, tramite gli atti con efficacia diretta ed indiretta di fonte UE, come vincolativamente interpretati dalle decisioni della Corte di giustizia (CGUE), con sede in Lussemburgo, sia di matrice internazionale, prima tra tutte quella facente capo alla Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) come operante attraverso le decisioni, pur esse vincolanti, della Corte EDU, con sede in Strasburgo. In proposito occorre, per quel che concerne la pertinente tematica delle fonti del diritto, soffermarsi sull’impatto del sistema di common law nel nostro sistema di civil law, tanto perché il diritto extraordinamentale in questione non solo vincola le decisioni dei giudici italiani in virtù del principio di supremazia, quanto ancora perché impone il rispetto delle interpretazioni fornite dalle due Corti che, si noti, decidono, jus dicunt, come organi giurisdizionali secondo quel sistema. In generale, per il sistema di common law, la giurisprudenza è intesa come la principale fonte del diritto, con un ridotto intervento del diritto di matrice legislativa. In proposito va rammentato che il common law, sistema ordinamentale originatosi nell’Inghilterra medievale e successivamente diffusosi nei Paesi anglosassoni e negli Stati del Commonwealth, è basato sul principio dello stare decisis, vale a dire sulla efficacia vincolante dei precedenti giurisprudenziali, a differenza dei sistemi di civil law, che, derivanti culturalmente dal diritto romano, si sono consolidati all’interno di ordinamenti statali, prima dominati dalla centralità assoluta della volontà del sovrano, poi ispirati ai principi democratici di portata illuministica della sovranità popolare e della separazione dei poteri. Quanto al concetto di precedente giudiziario basti in questa sede precisare che con tale termine si intende una pronuncia resa su un determinato caso e divenuta ormai definitiva ed immutabile. Si può quindi identificare l’insieme dei precedenti con le pronunce rese nel tempo e dunque con l’orientamento giurisprudenziale formatosi rispetto ad una determinata fattispecie. Per incidens, un rilievo di portata concreta: i giudici di common law per decidere devono disporre di immani raccolte di precedenti, il che, da un lato, privilegia il nostro utilizzo di regole scritte e di codici tematici e, dall’altro lato, rende difficile comprendere come ne sia garantita la conoscenza e la stessa certezza giuridica, che appare complicata, oltre che nella individuazione del precedente pertinente al caso da giudicare, prima ancora nel momento di individuazione della somiglianza casistica, condizione che attiva la determinazione del precedente e quindi l’obbligo della vincolatività. Fermo restando l’effetto vincolante delle sentenze dei giudici europei nel nostro ordinamento, effetto derivante dagli obblighi assunti e tale da subordinare l’efficacia di una regola interna alla conformità con la disciplina europea autenticamente interpretata da quelle Corti, ci si è chiesti se sentenze nostrane, in quanto atti giurisprudenziali, siano nel nostro sistema di pari portata vincolante e tali da qualificarsi come “fonti” di diritto in presenza di pronunce di portata “innovativa”. Va subito notato che ogni sentenza ha un preciso ambito decisorio, soggettivo, rispetto alle parti in causa, ed oggettivo, delimitato dal caso deciso sicché, sotto tali profili, ha efficacia particolare, oltretutto condizionata dal tema su cui decidere, sicché non si riesce a comprendere come la pronuncia, certamente vincolante tra le parti, possa assumere efficacia generale ed astratta, sì da trascendere la specificità della soluzione giudiziaria. Ed invece l’ostacolo si sormonta avuto riguardo, da un lato, al carattere tipico del caso, e, dall’altro lato, alla regola normativa utilizzata come guida per la risoluzione della vicenda. Siffatto profilo, ove, a fronte della rilevanza del caso da giudicare, la regola sostenuta sia “nuova”, coinvolge il principio di legalità penale, il quale, se pur modernizzato, impone che ogni norma sia desunta da un testo di genesi parlamentare, comunque formalizzato in una regola scritta. Ne resta coinvolto il termine legge, il quale è notoriamente polisemico designando a volte l’atto normativo, come suggerisce in generale il principio di legalità, ed altre volte la regola e, in questo senso, ha riguardo o al testo oppure alla sua portata normativa che

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SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO E MORTE PER PENA

  di Orlando Sapia – L’esecuzione penale nel corso degli ultimi decenni si è caratterizzata per il patologico fenomeno del sovraffollamento carcerario che ha portato lo Stato italiano ad essere condannato dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in svariati procedimenti, aventi ad oggetto richieste di indennizzo per trattamenti inumani e degradanti in violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU, sino ad arrivare alla sentenza c.d. pilota emessa nel procedimento tra Torreggiani + altri contro Italia che, oltre agli indennizzi, ha imposto allo Stato di realizzare un’apposita azione legislativa al fine di consentire una deflazione della popolazione carceraria, così da garantire le condizioni essenziali per il rispetto dei diritti umani, tra le quali la disponibilità di almeno tre metri quadri per soggetto detenuto all’interno delle camere di detenzione. Sull’onda della sentenza CEDU sono stati adottati provvedimenti di natura legislativa al fine di evitare l’accesso al circuito dell’esecuzione penale, in senso stretto, di coloro i quali siano coinvolti nelle fasi di indagine e processuale. In questo senso si segnala la L. n. 67/2014 che ha introdotto l’istituto della messa alla prova, art. 168 bis c.p., anche per gli adulti, nei reati di competenza del tribunale monocratico, e la possibilità di declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, art. 131 bis c.p., per alcune fattispecie di reato che non destano un grande allarme sociale. Sempre sotto il profilo legislativo, con il D.L. n. 146 del 2013, convertito dalla L. n. 10 del 2014, è stata istituita la liberazione anticipata speciale che ha, temporaneamente, innalzato la detrazione pena da quarantacinque a settantacinque i giorni, per ogni semestre di buona condotta, così da favorire una più rapida diminuzione della popolazione detenuta. Al fine di fronteggiare le problematiche causate dal sovraffollamento e, così, non incorrere in violazione dei diritti umani, conseguenti alla scarsità degli spazi a disposizione per ogni soggetto detenuto, è stata introdotta con la circolare 14/07/2013 del DAP la sorveglianza dinamica che ha permesso ai soggetti detenuti, in media e bassa sicurezza, di poter vivere gli istituti di pena al di fuori delle camere di detenzione per almeno otto ore al giorno, fino ad un massimo di quattordici, in  modo da rendere più dignitosa l’esecuzione penale in un’ottica di rilancio dell’attività trattamentale.     Purtroppo, oggi, ad oltre dieci anni di distanza dalla storica pronuncia e dagli interventi legislativi/amministrativi che ne sono seguiti, la situazione all’interno degli istituti di pena continua ad essere allarmante, essendo il sovraffollamento carcerario una costante della realtà penitenziaria. Attualmente il numero dei detenuti ha superato le 60.000 unità e, con un aumento mensile di circa 400 detenuti, in breve tempo raggiungerà la soglia di criticità che valse la condanna da parte della Corte EDU nell’anno 2013.[1] La cronicità del sovraffollamento penitenziario è la diretta conseguenza di due fattori che congiuntamente sono all’origine del drammatico paradosso per cui lo Stato italiano, nell’esercizio del potere punitivo, dimostra di non avere quella civiltà che vorrebbe insegnare a chi viola i precetti penali. La prima causa è la riforma dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto. Trattasi a tutti gli effetti di un “frutto avvelenato” che la Prima Repubblica ha dato in lascito alla Seconda. Difatti, fu proprio al termine della X Legislatura, che venne promulgata la Legge Costituzionale n.1 del 06/03/1992. A seguito di questa riforma costituzionale è stato disposto che la legge di amnistia/indulto debba essere deliberata a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascun ramo del Parlamento, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Maggioranza così elevata non sono richieste nemmeno per la deliberazione definitiva delle leggi costituzionali, con il paradosso che sarebbe più facile modificare la normativa relativa alla produzione giuridica che approvare la fonte di produzione, ovverosia la legge di clemenza[2]. Da allora si è avuta solo la legge sull’indulto del 2006, causa di forti tensioni all’interno di quell’esecutivo che di lì a poco fu sfiduciato dal Parlamento. L’altro fattore è la pervicace attuazione di politiche securitarie che producono il sistematico aumento degli edittali di pena, la continua creazione di fattispecie di reato e il proliferare di condizioni ostative alla concessione di misure alternative. La promulgazione di “pacchetti sicurezza” è tanto costante quanto immotivata, sotto il profilo di quella che è la funzionalità denunciata ufficialmente, visto il costante calo degli indici di commissione di reati che si è riscontrato nel corso degli ultimi anni. È al contrario direttamente proporzionale alla raccolta del consenso elettorale, essendo attualmente sotto un profilo di finanza pubblica meno oneroso l’affermazione di un generico, quanto imprecisato, diritto alla sicurezza, rivolto alla “pancia” del paese, piuttosto che garantire la sicurezza dei diritti sociali, che trovano la loro diretta legittimazione nella Carta Costituzionale. Se a questo si aggiunge un utilizzo eccessivo della leva cautelare, tanto da riguardare in maniera tutt’altro che occasionale anche soggetti che all’esito di lunghi iter processuali sono poi assolti, ne consegue che oggi è molto più facile entrare in carcere ed è altrettanto più difficile uscirne.[3] Sotto quest’ultimo profilo, si evidenzia la frequenza sistemica degli errori giudiziari. Le cifre sono importanti, quasi mille errori giudiziari all’anno negli ultimi trenta anni. Dal 1991 al 31 dicembre 2022 i casi sono stati 30.778: in media, poco più di 961 ogni anno. Il tutto per una spesa complessiva dello Stato, tra indennizzi e risarcimenti veri e propri, pari a 932 milioni 937 mila euro.[4] Si ritiene che la soglia di fisiologico errore sia stata ampiamente superata. I detenuti negli istituti di pena, che per lo più appartengono alla fascia dei soggetti economicamente in stato di povertà e spesso sono di origine meridionale o migranti, con frequenza oramai drammatica decidono di togliersi la vita, piuttosto che soffrire una detenzione che si connota per un insopportabile, quanto illegittimo, surplus di afflittività. Dall’inizio dell’anno, in poco più di tre mesi, sono trentadue i soggetti in stato di detenzione che hanno deciso per il suicidio, uno ogni tre giorni.[5] È oggi urgente che il legislatore e il suo alter ego la politica trovino il coraggio di fare ricorso agli

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Principio di autonomia della responsabilità dell’ente

a cura di avv. Francesco Mazza, avv. Francesco Catanzaro, avv. Maria Laura De Caro, avv. Serena Lacaria, avv. Alessio Russo, dott.ssa Annalaura Ludovico Da poco più di un ventennio è stata introdotta all’interno del nostro ordinamento, tramite il d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti i quali divengono, così, centri di imputazione autonomi e ulteriori rispetto all’autore persona fisica del reato. L’art. 1 del d.lgs. in esame chiarisce il campo di applicazione della disciplina relativa alla “responsabilità da reato degli enti”, stabilendo che essa possa sorgere sia a carico degli enti forniti di personalità giuridica sia a carico di quelli che ne sono privi. Non sono invece soggetti a tale normativa gli enti di cui al comma 3: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono attività di rilievo costituzionale. La ratio di tale esclusione va ricercata nella considerazione che, con riferimento a detti enti, le tipologie di sanzioni previste dal decreto legislativo 231/2001, quali la sanzione pecuniaria e la sanzione interdittiva, sarebbero inapplicabili o disfunzionali, perché i loro effetti negativi, lungi dal ricadere direttamente sull’ente, si produrrebbero invece in capo ai cittadini. Occorre precisare, inoltre come non sia sufficiente che tali soggetti commettano un fatto di reato, ma è necessario, affinché sorga anche la responsabilità dell’ente, che il comportamento penalmente illecito sia commesso “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”, con la precisazione ex art. 5 comma 2 che, qualora il soggetto attivo del reato agisca per un interesse esclusivo proprio o di terzi, la responsabilità dell’ente non può sorgere. Così facendo si assiste ad un superamento del dogma secondo cui “societas delinquere et puniri non potest” per il quale solo una persona fisica può rispondere della commissione di un reato e non anche un soggetto giuridico. Tuttavia, la normativa in esame, per come delineata e precisata anche dalla Suprema Corte, prevede che l’ente possa andare esente dalla responsabilità da reato, ma le condizioni di tale esenzione dipenderanno dalla qualifica rivestita dall’autore del reato: Se il soggetto attivo del reato si trova in una posizione apicale all’interno dell’ente, quest’ultimo potrà sottrarsi a responsabilità solo dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato i modelli di gestione idonei a prevenire la commissione di reati; Se il reo si trova in posizione subordinata, deve essere l’accusa a dimostrare in giudizio che il modello di gestione adottato non era idoneo o non era stato adeguatamente attuato. In relazione a quanto sopra delineato appare doveroso rappresentare le posizioni dottrinali e giurisprudenziali sopravvenute, soprattutto relativamente al principio di autonomia della responsabilità dell’ente sancito dall’art. 8, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001.   Un esempio esplicativo della disciplina in esame è certamente riconducibile all’ipotesi di prescrizione del reato presupposto, la cui conseguenza è quella secondo cui il giudice istruttore sarà comunque tenuto a valutare e procedere tramite un percorso processuale del tutto autonomo ed infatti, essa sussiste anche nelle ipotesi in cui il reato “presupposto” si estingue, eccezion fatta per le ipotesi di amnistia. L’illecito dell’ente, pertanto, pur essendo inscindibilmente correlato alla commissione di un reato da parte di una persona fisica nell’interesse o a vantaggio dell’ente, risulta comunque caratterizzato da autonomia giuridica e a confermarlo è la Suprema Corte in due sentenze che si qualificano come promotrici di un pensiero per il quale si ricostruisce la struttura dell’illecito dell’ente secondo un modello di tipo colposo. La prima sentenza in esame è la n. 21640/2023 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, all’interno della quale viene precisato che il giudice di merito non solo non ha accertato gli specifici profili di colpa di organizzazione, ma non ha neppure verificato se tale elemento abbia avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto. Nel percorso motivazionale dell’impugnata pronuncia, ha chiarito la Corte di Cassazione, i criteri valutativi, tramite i quali la Corte d’Appello sia pervenuta all’affermazione della responsabilità dell’ente, sono stati valutati tramite una formula del tutto generica decisamente inidonea a sostenere l’affermazione di responsabilità in capo all’ente ai sensi del d. lgs. 231/2001, in quanto totalmente carente di elementi concreti indicativi dell’interesse e della consapevolezza dell’ente. Nel motivare quanto appena sostenuto, la Suprema Corte richiama un’altra sentenza, la n. 23401/2022 della Sesta Sezione Penale dell’11.11.2021, dep. 2022, secondo la quale: “l’addebito della responsabilità dell’ente non si fonda su un’estensione, più o meno automatica, della responsabilità individuale del soggetto collettivo, bensì sulla dimostrazione di una difettosa organizzazione da parte dell’ente, a fronte dell’obbligo di auto – normazione volta alla prevenzione del rischio di realizzazione del reato presupposto, secondo lo schema legale dell’attribuzione di responsabilità mediante analisi del modello organizzativo”. Si è perciò affermato che, in tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del modello organizzativo adottato, il giudice di merito è chiamato ad adottare il criterio epistemico – valutativo della c.d. “prognosi prostuma”: tale criterio si sostanzia nell’attività da parte del giudice di collocarsi, seppur idealmente, nel momento in cui l’illecito è stato commesso e verificare se, nell’ipotesi in cui si fosse osservato il modello organizzativo per come previsto, il pericolo di verificazione dell’illecito si sarebbe eliminato o quanto meno ridotto. Sarà lo stesso giudicante, pertanto, a dover dimostrare, al fine di giustificare l’affermazione di responsabilità dell’ente, la carenza di quel complesso di regole elaborate dall’ente per la prevenzione del rischio reato, le quali trovano la loro sede naturale all’interno dei “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” (MOG), meglio delineati all’interno degli artt. 6 e 7 del d. lgs. 231/2001. Anche la dottrina maggioritaria si trova d’accordo nel sostenere quanto affermato dalla Suprema Corte, soprattutto in relazione all’operato del giudice di merito relativamente all’adeguatezza del modello sopraindicato in quanto dovrà dimostrare, tramite una verifica concreta e non tramite un semplice criterio sillogistico per cui la commissione del reato equivale all’inidoneità dell’assetto organizzativo, se l’eventuale rispetto della normativa sancita dal MOG idoneo delineato dall’ente avrebbe portato a far sì che l’evento non si verificasse. In conclusione, la responsabilità dell’ente deriva dall’idoneità e correttezza del modello organizzativo

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Laboratorio di pasticceria presso la casa circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro

La Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantàfora” sostiene il progetto avviato dalla società cooperativa Mani in Libertà, con la partnership della Direzione della Casa Circondariale di Catanzaro, del locale Ufficio Esecuzione Penale Esterna, di Promidea e delle associazioni Liberamente ed Amici con il cuore che hanno aderito ad un bando indetto da Fondazione con il Sud, teso alla formazione professionale e all’assunzione dei detenuti. L’iniziativa ha determinato nel corso del 2020 l’avvio di un laboratorio artigianale di pasticceria, che utilizza il marchio Dolci(C)reati”, si è subito distinto per la bontà dei prodotti dolciari, preparati attribuendo prevalenza alla qualità delle materie prime e alla professionalità dei pasticcieri, rappresentando per gli interessati una straordinaria forma di riscatto e di recupero sociale anche attraverso il reinserimento nel mondo del lavoro. Sebbene si tratti di una piccola realtà, il laboratorio attivo all’interno della Casa Circondariale ha le potenzialità per affermarsi come una pasticceria di eccellenza meritoria di sostegno e solidarietà. Queste le ragioni che hanno determinato la Camera penale territoriale, da sempre sensibile al tema del recupero e del reinserimento sociale dei detenuti, ad avviare interlocuzioni con l’imprenditoria, le associazioni, gli enti pubblici, quelli privati, la scuola, i professionisti e la comunità, per favorire la diffusione della produzione, la conoscenza del progetto, il suo sostegno e più in generale per sensibilizzare verso i temi del recupero sociale dei cittadini condannati. In occasione del Natale abbiamo significativamente contribuito alla vendita dei panettoni riscontrando un’importante risposta dei soggetti coinvolti, rendendo così possibile la stabilizzazione del rapporto di lavoro di uno dei pasticcieri. Il nostro impegno rimane immutato e crediamo di poter conseguire altri traguardi anche grazie alla generosità, all’interesse ed al sostegno dimostrato da alcuni imprenditori della città per un progetto che, al pari di altri sul territorio nazionale, consolida l’idea dell’attuazione della risocializzazione dei cittadini condannati attraverso la formazione professionale ed il reinserimento nel mondo del lavoro. Catanzaro 25.3.2024 Responsabili dell’Osservatorio carcere ed esecuzione penale Avv. Pietro Mancuso Avv. Vincenzo Galeota Il Presidente Del Consiglio Direttivo Avv. Francesco  Iacopino   RASSEGNA STAMPA https://shorturl.at/lquWZ https://shorturl.at/wIVZ1  

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