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IL PARADIGMA LIBERALE NEL DIRITTO PENALE: UN REQUIEM EVITABILE?

di Francesco Iacopino* – L’editoriale del n. 0 di Ante Litteram che, in questo primo numero della rivista, è stato riservato al discorso di apertura e d’introduzione dei lavori fatto dall’avv. Francesco Iacopino, Presidente della Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantàfora”, al Convegno Internazionale  “Il paradigma Liberale Nel Diritto Penale: un Requiem  evitabile?”, svoltosi il 17/18 novembre 2023 a Catanzaro. Buon pomeriggio a tutti! È con grande entusiasmo e profonda emozione che mi accingo ad aprire i lavori di questa due giorni che ci vedrà impegnati a riflettere su un tema quanto mai attuale e complesso del nostro tempo: la “tenuta” del paradigma liberale nella post modernità.  A nome mio personale e del Consiglio Direttivo della Camera Penale “Alfredo Cantafora” di Catanzaro saluto le Autorità presenti, i prestigiosi relatori, i vertici dell’Unione delle camere penali – qui rappresentate dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Fondazione UCPI e dal nostro Componente di Giunta –, i Rappresentanti istituzionali dell’Avvocatura, il Presidente Onorario e i Past President, i Presidenti delle Camere Penali territoriali, i componenti degli Osservatori nazionali e territoriali, i Rappresentanti delle associazioni forensi e tutti gli intervenuti.  La città e l’Avvocatura di Catanzaro accolgono oggi con soddisfazione un evento di così alto respiro che si propone di alimentare e diffondere nella ragione pubblica e nel discorso collettivo i principi del “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo” licenziato nel 2019 dall’Unione delle Camere Penali e dalla più autorevole Accademia italiana. Dopo la storica presentazione del nostro pamphlet nell’aula 208 dell’Università statale di Milano, il percorso di presentazione del Manifesto è stato segnato da tappe significative e altamente prestigiose: Chicago, Bologna e da ultimo Barcellona. Permettetemi, con riferimento all’evento inaugurale di Milano, di rivolgere un pensiero commosso alla memoria del professore Filippo Sgubbi, del quale ricordo ancora oggi nitidamente l’appassionato, lucido ed elegante intervento di sabato mattina, 11 maggio, nell’Aula Magna della Statale. A Lui la nostra gratitudine per il raffinato e colto pensiero giuridico che ci ha lasciato in eredità, condensato da ultimo nelle sue “20 tesi” che compongono “il diritto penale totale”. Dicevo, Chicago, prima tappa internazionale del nostro Manifesto, presentato nella School of Law della Loyola in occasione del X colloquio dei costituzionalisti americani. Quell’evento, la prima mondiale, ha permesso al Manifesto di varcare i confini continentali e di essere apprezzato dai giuristi di ogni continente chiamati a raccolta nella prestigiosa cornice della storica Università americana. Non posso dimenticare le emozioni di quella esperienza, vissuta in rappresentanza dei penalisti italiani, arricchita dalla autorevole presenza alla nostra sessione del decano Barry Sullivan, al quale ho potuto personalmente consegnare il Manifesto. Tutto ciò è stato possibile grazie alla combinazione di due fattori: la fiducia accordatami dall’allora Presidente Gian Domenico Caiazza e la lungimiranza di un docente della nostra UMG, Domenico Bilotti, al quale rinnovo la sincera gratitudine mia e dei penalisti italiani. A seguire altri due eventi hanno segnato il percorso del Manifesto nella splendida città di Bologna: dapprima, l’incontro di studi nella Sala delle Armi del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Alma Mater, alla presenza di qualificati giuristi latino-americani, e, poi, due giorni di confronto sui temi del diritto penale liberale alla presenza di insigni giuristi europei, nella Sala Bolognini del Convento san Domenico. Da ultimo, il 4 luglio scorso, il nostro pamphlet è stato presentato nella prestigiosa Reial Acadèmia Europea de Doctors di Barcellona. In quella circostanza ho avuto il privilegio di affiancare il nostro Presidente del Consiglio, Nicola Mazzacuva, che mi ha permesso di sedere al suo fianco, al tavolo dei relatori. L’evento, fortemente voluto dall’Avvocatura e dall’Accademia spagnole, ha rappresentato la ‘prima’ in Europa del Manifesto, alla presenza di Fermin Morales Prats, Ordinario di diritto penale nell’Università Autonoma di Barcellona, che ringrazio vivamente perché oggi ci onora della Sua presenza, di Víctor Moreno Catena, Ordinario di procedura penale nell’Università Carlos III di Madrid e Presidente della Unione degli Avvocati penalisti spagnola, l’Excmo. SE. D. Javier Hernández García, Magistrato della Seconda Sala della Corte Suprema di Cassazione, e del decano Gonzalo Quintero Olivares, Emerito diritto penale nell’Università di Tarragona, già Ordinario nell’Università di Barcellona e di Maiorca, presente ai lavori. Un’esperienza invero straordinaria e molto stimolante, che ha portato in emersione il vivo apprezzamento anche dei giuristi spagnoli per l’iniziativa assunta dai penalisti italiani. All’Unione è stato riconosciuto, tanto in America, quanto in Europa, il grande merito di aver realizzato un progetto così ambizioso coagulando le migliori energie dell’Avvocatura e dell’Accademia italiane, così da affidare alla ragione collettiva e al discorso pubblico un pamphlet quanto mai necessario, considerato il contesto storico attuale caratterizzato dalla cronicizzazione della crisi del garantismo penale di matrice liberale. Ad allora, inserendoci in questo percorso di diffusione dei principi liberali del diritto penale, oggi ancor di più possiamo apprezzare l’alto valore, non solo simbolico, della tappa catanzarese, in un distretto peraltro che ben conosce le fatiche della giurisdizione e ‘il grido d’allarme’ più volte lanciato dall’avvocatura penalista, preoccupata dagli squilibri esistenti nel rapporto tra autorità e libertà e tra le esigenze di difesa sociale e quelle di tutela delle libertà individuali. Viviamo oggi in una società punitiva e in una democrazia emotiva. Punire è oggi diventata una passione contemporanea, come ci ammonisce il sociologo e antropologo francese Didier Fassin. In questo quadro storico-culturale, non vi è dubbio che il nostro tempo caratterizzato da un marcato populismo penale segna un arretramento dell’orologio della storia della civiltà del diritto, catapultandoci in una dimensione che Bauman definisce di retrotopìa. E allora, credo che interrogarci oggi sullo stato di salute del nostro sistema penale e, più in chiaro, sullo stato di crisi del paradigma liberale sia per tutti noi, attori della giurisdizione e accademici, un dovere e al tempo stesso una responsabilità. Certo, non mi sfuggono le diagnosi infauste di autorevoli studiosi che hanno dichiarato clinicamente morto quel paradigma, annunciando il necrologio del diritto penale liberale. In questa direzione si è pronunciato, anche a Catanzaro, Tullio Padovani: “il diritto penale totale – ha affermato – è il necrologio del diritto penale liberale, il suo de

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PUNIRE SENZA ACCERTARE

di Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo* –  Le misure di prevenzione sono “vecchi arnesi” di controllo sociale, sopravvissuti alla Costituzione ed agli interventi del Giudice delle Leggi, grazie alla forza evocativa della “emergenza”, che si voleva di volta in volta contrastare, o della “sicurezza”, che si voleva assicurare. Retorica ed ipocrisia, che hanno consentito alla prevenzione, riforma dopo riforma, di sottrarsi alla legalità, nelle sue varie declinazioni di tipicità e determinatezza, tassatività ed irretroattività, divieto di analogia in malam parte, riserva di Legge. Misure di “bando”, di esclusione, pensate per garantire l’ordine dei centri urbani, all’alba della rivoluzione industriale e delle sue masse di lumpenproletariat disagiato, sono così diventate lo strumento per affrontare molte delle emergenze (reali o percepite) che hanno segnato la storia del nostro Paese. Grazie alla loro elasticità e deformalizzazione, sono state dapprima “ripescate” per combattere le mafie, salvo poi essere estese a tutti i fenomeni di vera o presunta pericolosità sociale. Mutando obiettivi, hanno progressivamente mutato natura. L’enorme distanza che separa la prevenzione dalla punizione è stata colmata nel volgere di pochi decenni. Le leggi che, nel 2008/2009, hanno introdotto la possibilità di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali, rispetto a quelle personali, e la possibilità della confisca per equivalente sono l’emblema di tale trasformazione, che ha inaugurato un sistema repressivo/predittivo, privo delle garanzie tipiche del giusto processo. Oggi, le misure di prevenzione – non più il processo – sono il terreno sul quale si concentra la pretesa punitiva, specie patrimoniale, dello Stato. La nuova frontiera della sanzione penale, in cui il proposto è presunto colpevole. Il procedimento di prevenzione, infatti, consente di “punire senza accertare”: un ossimoro che fa rabbrividire chi è cresciuto al lume delle garanzie illuministiche del processo. Uno strumento che, per dirla con Tullio Padovani, rappresenta “la violazione più manifesta, conclamata, intollerabile, assurda e vergognosa del diritto europeo”, ovvero un “mostro da eliminare per ristabilire le condizioni di legalità nel nostro Paese”. Ma, secondo la giurisprudenza italiana, la prevenzione non è riconducibile alla “materia penale” ed alla nozione di “pena” e, pertanto, deve rispettare solo i principi del giusto processo che si applicano alle controversie in materia di diritti e doveri civili. Nel 2017, decidendo sul caso De Tommaso/Italia, la Corte EDU aveva lasciato intuire che il futuro della prevenzione sarebbe stato nell’alveo della legalità formale. I giudici di Strasburgo avevano ritenuto che, pur non avendo natura penale, le misure di prevenzione hanno matrice sanzionatoria e devono soggiacere a criteri di accessibilità e prevedibilità della reazione ordinamentale. In molti avevano salutato quella decisione come un approdo iniziale, ma decisivo, nel percorso di allineamento delle misure di prevenzione agli statuti costituzionali e convenzionali delle pene, secondo una assimilazione concettuale che si presentava ineludibile. Ma le aspettative sono andate deluse. I principi enunciati dalla CEDU sono stati “sterilizzati” dalla sentenza 24/2019 della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto alla giurisprudenza un ruolo integrativo e “sanante” del precetto di prevenzione non accessibile, avallando una sorta di “diritto dei giudici” al di fuori della legalità formale e della riserva di legge. La soluzione della Consulta è stata, evidentemente, dettata dalla Ragion di Stato: dichiarare tout court l’incostituzionalità delle norme che definiscono la pericolosità generica e, per conseguenza diretta, quella qualificata, avrebbe significato demolire un certo modo di esercitare il Potere, che si regge su tutte quelle asistematicità che fanno delle misure di prevenzione uno strumento al tempo stesso “doppio” ed “unico”. Un sistema che danna coloro che vi incappano in un girone fatto di imprescrittibilità, di presunzioni, di probatio diabolica, di negazione del contraddittorio, di retroattività sfavorevole. Dove ogni parola nasconde un inganno dalle mille interpretazioni. Un luogo di sofismi e di distinguo, a metà strada tra l’Inquisizione ed i processi celebrati da Roland Freisler. Forse per questo nessuno ha il coraggio di metterci mano. In Parlamento giacciono da mesi, all’esame delle Commissioni, progetti di legge che vorrebbero modificare la struttura del procedimento, in particolare impedendo la confisca nei confronti degli assolti ed innalzando lo standard probatorio per il proponente. Proposte coraggiose che non riescono a superare l’ostracismo di chi ritiene che tutte le garanzie possano essere sacrificate, quando si evocano concetti come sicurezza e il pericolo. E ci si accontenta, allora, di ampliare – di poco – il termine per le impugnazioni. Era allora inevitabile che la Corte EDU ponesse nuovamente la lente d’ingrandimento sulle misure di prevenzione italiane. Dapprima con il ricorso della famiglia Cavallotti e poi con una pioggia di ricorsi, oggi pendenti, che attengono non solo alla pericolosità qualificata ma anche a quella generica, attualmente raggruppati davanti alla prima sezione della Corte EDU e definiti casi pilota. Il tema della pericolosità generica impedirà al Governo Italiano di invocare, almeno in questo caso, la necessità di mantenimento di misure che, pur contrarie all’assetto costituzionale e non compatibili con i principi del diritto penale, sono necessarie per contrastare la mafia. Senza poter agitare lo spauracchio del crimine organizzato, l’Italia dovrà difendersi in diritto e senza far ricorso agli stereotipati registri comunicativi dell’emergenza. Ed allora dovrà rispondere ai quesiti che la Corte Edu ha posto alle parti. Se la confisca, per i suoi effetti e le sue caratteristiche, sia da considerare una sanzione penale; se la prevenzione abbia una sufficiente base legale e sia contenuta in leggi prevedibili; se sia compatibile, per le modalità ricostruttive dei presupposti applicativi, alla presunzione di non colpevolezza; se l’inversione dell’onere della prova non sia eccessiva per il cittadino e non si traduca in una violazione di quel  medesimo principio di non colpevolezza.Sono quesiti che lasciano intendere quali aspetti del sistema di prevenzione italiano la Corte EDU voglia analizzare. In particolare, i Giudici di Strasburgo sono interessati a comprendere se gli indizi di pericolosità sociale, anche non qualificata, si risolvano nell’addebito di una “accusa penale” e se, quindi, il relativo procedimento debba essere corredato da quelle garanzie che sovrintendono all’esercizio dell’azione penale. I precipitati di tale preliminare analisi sono molteplici e tutti idonei a scardinare, finalmente, la “frode delle etichette”. Le garanzie penali, infatti, invocano innanzitutto il divieto di

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DOPPIO BINARIO E PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA

di Luigi Miceli*- Al congresso straordinario di Reggio Calabria, sabato 5 ottobre, ho avuto l’onore e l’onere di moderare la tavola rotonda titolata “Doppio binario e presunzione di colpevolezza” Le regole processuali del c.d. doppio binario, come è noto, sono state introdotte sulla spinta di logiche emergenziali, che nel tempo si sono strutturate fino ad essere considerate addirittura normali, nonostante comportino una evidente limitazione delle garanzie, anche in deroga ai principi costituzionali in tema di giustizia, ad iniziare dal diritto di difesa. In linea generale, il congresso è stato, tra l’altro, caratterizzato dal sovente richiamo all’attuale elaborazione normativa ispirata all’idea “garantisti nel processo e giustizialisti nella pena”. In altri termini, abbiamo assistito prevalentemente alla produzione di norme di natura garantista in materia procedimentale e di carattere autoritario/securitario sul versante del diritto sostanziale. Dinanzi a questa azione politica ambivalente fanno, ancora una volta, eccezione i processi relativi ai reati che rientrano nella categoria del doppio binario, per i quali si continuerà a procedere in deroga ai principi costituzionali sanciti in tema di giustizia.  Il c.d. “allarme sociale” determinato da alcune vicende di cronaca, alimentato a dismisura dal tam tam mediatico e social mediatico, che dà sfogo alle pulsioni forcaiole e vendicative, purtroppo sempre presenti nell’animo umano, ne ha addirittura determinato la continua espansione, anche sotto il profilo sostanziale, ossia delle figure di reato coinvolte. Si potrebbe, a ragion veduta, obiettare che tanto più grave e infamante è il reato contestato, quanto maggiore dovrebbe essere il livello delle garanzie riconosciute all’imputato. La relazione del Prof. Daniele Negri e l’intervento del Prof. Oliviero Mazza hanno, in proposito, mirabilmente sottolineato come i principi costituzionali come la presunzione di non colpevolezza, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, il diritto di difesa, il diritto ad un giusto processo e la funzione rieducativa della pena non prevedono deroghe riconducibili al titolo di reato per cui si procede o si è proceduto. Ed invece, nei processi c.d. di criminalità organizzata, sui quali è stata focalizzata l’attenzione, anche in considerazione delle evidenti criticità coralmente emerse da alcuni interventi del giorno precedente, si inizia con la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e si finisce, nella fase esecutiva, con l’inibizione all’accesso di misure alternative alla detenzione carceraria (art. 4 bis dell’O.P.), molto spesso attraverso maxinchieste e maxiprocessi, ontologicamente intrisi di un elevatissimo rischio di sommarietà divenuto ormai inaccettabile. Al sud Italia si celebrano maxiprocessi dal 1927 e, nonostante l’evoluzione dei riti, l’approccio è rimasto sempre il medesimo, ossia il processo quale mezzo di contrasto ai fenomeni criminali, piuttosto che un rito finalizzato ad accertare la fondatezza o meno di una ipotesi di reato contestata ad un imputato. Anche i maxiprocessi sono, tuttavia, diventati una costante metodologica, nel cui ambito è sempre più difficile esercitare il diritto difesa di uno, rispetto allo sforzo investigativo e al clamore mediatico dei “cento” o anche dei “quattrocento”. In una delle maxinchieste siciliane, celebratesi col nuovo codice, nel dispositivo di sentenza è stato condannato un soggetto, che era stato precedentemente prosciolto in udienza preliminare. Rispetto alle eventuali ragioni sottese all’istruzione delle maxinchieste, anche in considerazione del fatto che, in Calabria come in Sicilia, non viene più richiesto alla pubblica accusa di provare l’esistenza dell’“associazione” in sé, ma l’eventuale partecipazione, anche con ruoli apicali o la dimostrazione della sussistenza dei c.d. reati fine, il Dott. Stefano Musolino, dopo avere ricordato le difficili condizioni ambientali su cui si innestano le investigazioni e rivendicato l’ampia discrezionalità attribuita al pubblico ministero, mediante gli istituti della connessione procedimentale e del collegamento probatorio, ha manifestato una apprezzabile apertura sia in ordine al ridimensionamento del rilievo dimostrativo dell’art. 238 bis c.p.p. (sentenze irrevocabili), di dubbia costituzionalità, e sia in relazione alla necessità di ridurre le categorie dei reati previsti dall’art. 4 bis O.P. e di quelli c.d. “spia” per le misure di prevenzione. Tornando ai maxiprocessi sono state ribadite dall’Avv. Maria Teresa Zampogna le difficoltà del difensore a dovere affrontare un processo al “fenomeno criminale”, laddove capita pure che l’avvocato venga strumentalmente accusato di difendere il reato, piuttosto che l’indagato/imputato, col rischio di essere direttamente incriminato se non addirittura arrestato. Fatto certo è che le maxinchieste sono “portatori sani” di errori giudiziari e, come sottolineato dalla Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, Caterina Chiaravallotti, in Calabria, per il periodo primo gennaio 2023 – 30 giugno 2024, sono stati liquidati 5.729.381euro a titolo di riparazioni per ingiuste detenzioni. Una ulteriore buona ragione per mettere un freno alla proliferazione delle maxinchieste e, contestualmente, ripristinare i principi del giusto processo e della presunzione di non colpevolezza per i reati ricompresi nella categoria del c.d. “doppio binario”. Anche dalla riva dello Stretto, luogo mitologicamente evocativo, dove Ulisse seppe resistere al richiamo delle sirene rimanendo al timone della propria nave, ribadiamo, con la forza delle nostre idee, che i penalisti italiani non si faranno risucchiare dai vortici alimentati dalla sommarietà del giustizialismo e dalle semplificazioni mass mediatiche, continuando a mantenere la rotta delle garanzie e dello stato di diritto, affinché nel processo, per qualsivoglia reato e a carico di qualunque imputato, la responsabilità penale non sia un punto di partenza da ratificare ma, esclusivamente, una delle possibili soluzioni finali, e l’eventuale pena, mai contraria al senso di umanità, dovrà sempre essere finalizzata alla rieducazione del condannato.     *Avvocato, Componente di Giunta UCPI

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LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

di Vincenzo Comi* Prima che lo tsunami dell’intelligenza artificiale travolga la nostra professione è doveroso affrontare l’argomento esaminando sinteticamente le regole esistenti e le prospettive di interpretazione. Non è retorica, ma ne va della sopravvivenza del nostro ceto e la deontologia rappresenta la chiave necessaria per affacciarci a questa nuova frontiera. Siamo in una fase di grande e veloce sviluppo dell’intelligenza artificiale. Proprio in questi momenti è necessario riflettere e immaginare il futuro per assicurare un utilizzo responsabile e deontologicamente corretto di questi nuovi e sconosciuti strumenti nella nostra professione forense. Il presupposto indispensabile di un uso responsabile è la conoscenza e in particolare della tecnologia posta a fondamento del sistema utilizzato, le criticità che derivano dall’apprendimento automatico in assenza di interpretazione, il rischio del linguaggio e dei contenuti massivi che possono prestare il fianco a letture fuori dal contesto reale o disallineate rispetto al presupposto fattuale del ragionamento giuridico. Il rispetto della normativa vigente a livello nazionale ed europeo in tema di intelligenza artificiale è un altro presupposto necessario per un comportamento eticamente corretto dell’avvocato oltre che la verifica della compatibilità dell’offerta del servizio di fornitura del servizio con gli standard deontologici. Il nostro codice deontologico vigente non contiene alcun riferimento all’intelligenza artificiale, ma già nelle istituzioni forensi europee inizia a intravedersi una certa attenzione. Abbiamo, infatti, le indicazioni della Federazione Europea degli Avvocati che ha pubblicato le prime linee guida della Commissione nuove tecnologie. Si tratta di prime riflessioni legate all’attuale situazione di sviluppo alla luce della diffusione della ChatGPT, attiva dal 30 novembre 2022. Dalle criticità emerse nell’uso incauto della CHAT GPT sono nate le prime discussioni che hanno portato alla elaborazione delle linee guida: queste riguardano la comprensione della tecnologia, la consapevolezza dei limiti, la normativa e l’aggiornamento, il ruolo delle competenze umane, il rispetto della deontologia e quindi del segreto professionale, la protezione dei dati personali e la comunicazione con i clienti. L’intelligenza artificiale già da qualche tempo imperversa e crea problemi nel mondo legale. Oggi l’uso di CHAT GPT è diffuso nel mercato globale dei servizi legali. C’è l’esempio della start-up americana DO NOT PAY che ha lanciato la pubblicità del Robolawyer: un milione di dollari a chi avesse accettato di farsi rappresentare in tribunale dall’avvocato robot. Il caso dello studio legale americano Levidow che ha ammesso di aver presentato un caso contenente citazioni di casi falsi che avevano ottenuto dalla chat box GPT ha fatto scoprire il fenomeno delle allucinazioni del sistema. Le linee guida rappresentano un punto di partenza per individuare le buone prassi in un fenomeno che si dovrà necessariamente governare per evitare conseguenze irreparabili nella nostra professione. Sono sette prassi chiave per “mantenere alti standard etici, salvaguardare la riservatezza dei clienti e assicurare un utilizzo consapevole e responsabile dell’intelligenza artificiale generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni nel contesto legale”. La base di partenza per esaminare il rapporto dei limiti dell’intelligenza artificiale e la nostra professione è la normativa professionale vigente, che nel nostro Stato è abbastanza recente, ma non attuale rispetto all’evoluzione della professione degli ultimi anni. I principi contenuti nell’articolo 3 della legge 247 del 2012 rappresentano il fondamento delle norme di comportamento e si tratta di principi che delimitano il perimetro della liceità del comportamento dell’avvocato. La qualità dell’esercizio del diritto di difesa dell’avvocato (persona) è al centro dei doveri deontologici contenuti nel nuovo codice. L’articolo 1 offre una dimostrazione plastica di tale centralità essendo particolarmente ispirato alla difesa penale: “l’avvocato tutela in ogni sede il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio”. La tutela del diritto di difesa non è per nulla scontata ma anzi impone l’indispensabile opera dell’avvocato che ne assicuri il rispetto nell’interesse del proprio assistito e di tutti i cittadini coinvolti in un procedimento penale. Il codice deontologico affida all’avvocato l’onere di assicurare nel processo la regolarità del giudizio e il rispetto delle regole del contraddittorio. Ciò comporta per l’avvocato il dovere di possedere competenza tecnica e consapevolezza del proprio ruolo di difensore dei diritti fondamentali dei propri assistiti. In questo contesto si inserisce la deontologia in relazione all’intelligenza artificiale ed è subito chiara la rilevanza e i limiti che sono contenuti nelle raccomandazioni della Federazione degli Ordini Europei: competenza, segreto professionale, privacy prima di ogni altro. La regolarità del giudizio e del contraddittorio impone che l’avvocato si attivi attraverso l’esercizio del diritto di difesa effettiva. Pertanto, a monte c’è una deontologia della categoria prima che del singolo affinché si introduca negli ordinamenti una tecnologia compatibile con tale funzione del ceto. Questa premessa riguarda la regolamentazione e di conseguenza le condotte dei singoli avvocati per far rispettare i diritti fondamentali delle persone coinvolte nel processo. Il dovere di competenza disciplinato dall’articolo 14 è molto importante anche nella prospettiva dell’uso dell’intelligenza artificiale. Da questo scaturiscono le previsioni disciplinari dell’articolo 26 in tema di adempimento del mandato. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo e costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o la nomina quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. La competenza consiste nella conoscenza del funzionamento della tecnologia usata, e il pericolo della mancanza di interpretazione dei prodotti forniti dalle chat o da altri sistemi di intelligenza artificiale. L’avvocato non può sostituire in alcun modo il proprio intervento, la propria capacità critica e in sostanza la propria competenza. Ovviamente in alternativa verrebbe meno il profilo del dovere di competenza. La competenza e la professione forense sono una endiadi indissolubile della vita umana prima che professionale, con l’unica alternativa possibile che è l’eliminazione della figura dell’avvocato, circostanza questa inimmaginabile oltre che da rifiutare con fermezza. Già oggi la vita professionale si caratterizza per una difficile visione del futuro. I grossi studi tendono a impostare l’organizzazione con una visione manageriale nella quale a capo della law firm si pone più un imprenditore o manager piuttosto che un avvocato. In questo contesto il pericolo

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ALCUNE CONSIDERAZIONI SU DIRITTO PENALE E MANIPOLAZIONE DEL CONSENSO NELL’ERA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

di Tommaso Guerini Il rapporto tra Intelligenza Artificiale e Diritto penale è destinato a rappresentare uno dei topoi del nostro futuro prossimo. Senza scomodare alcuni suggestivi riferimenti letterari – penso in particolare al gustoso libriccino di Jacques Charpentier[1] – l’avvento di quella che Luciano Floridi ha lucidamente definito come la Quarta Rivoluzione[2] pone tutti noi di fronte alle sensazioni tipiche di chi si trova a vivere un’era di forti trasformazioni. In questo caso, oltre allo spaesamento e al senso di perdita e abbandono che assieme alla speranza di un futuro migliore accompagnano ogni cambiamento radicale nella società umana, dobbiamo però fare i conti con le conseguenze di quella che Antoine Garapon e Julian Lassegue hanno definito una rottura antropologica[3], dovuta al passaggio da un linguaggio alfabetico a quello numerico utilizzato dalle Intelligenze Artificiali e dai codici che le governano. Il linguaggio binario degli algoritmi è quindi destinato a sostituire sempre di più il linguaggio degli uomini, sempre più spettatori di fenomeni che non comprendono, se non in termini minimi, così come avveniva nei tempi antichi, quando i sacerdoti compivano i loro gesti magici. I sacerdoti della contemporaneità, i custodi del vero sapere sono i matematici, i fisici e gli ingegneri: creatori e addestratori di forme di Intelligenza non umane, secondo alcuni destinate a superare nel medio-breve periodo quella di chi le ha progettate. Del resto, come osservava già al tramonto dello scorso secolo Lawrence Lessig: code is law[4]. E le considerazioni amare di Filippo Sgubbi, che poco prima della pandemia che ha determinato la definitiva migrazione del genere umano nell’Infosfera ci ammoniscono sui rischi che il formante digitale produce sulla tenuta dei principi di garanzia elaborati in materia penale a partire dall’Illuminismo[5].   È in questa prospettiva o, per richiamare Leonardo Sciascia, in questo contesto che vogliamo declinare, sia pure per sommi capi, il sotto-tema del rapporto tra diritto penale e manipolazione digitale del consenso, particolarmente sentito in un momento storico nel quale la tutela della libertà di manifestazione del pensiero – vera e propria pietra angolare della democrazia – viene sempre più spesso messa in discussione dal proliferare di fake news e deepfake, la cui diffusione ha raggiunto da tempo una dimensione ‘epidemica’. Nella nostra prospettiva di studio[6] fake news e i deepfake sono strumenti di manipolazione del consenso tecnologicamente evoluti per far fronte alle esigenze sorte con la rivoluzione digitale, nella quale non è più sufficiente indirizzare la vita analogica dei cittadini, quanto piuttosto condizionare il loro comportamento in quella che si suole ormai definire come Infosfera[7], che rappresenta il brodo di coltura del fenomeno che stiamo osservando. D’altra parte, è vero che la manipolazione – dei singoli, delle masse – è sempre stata uno strumento estremamente efficace di lotta politica[8], al quale tanto i regimi autoritari, quanto le democrazie – autoritarie e non – non hanno mai saputo rinunciare e la cui evoluzione si accompagna sia a quella dei sistemi politici e sociali, sia a quella delle tecnologie disponibili per amplificarne gli effetti, ma allo stesso tempo è altrettanto evidente che a rendere profondamente diverso il presente dal passato anche più recente contribuisce l’interazione tra due fenomeni di recente insorgenza. Da un lato, sul piano economico prima ancora che politico, il modello occidentale di democrazia viene apertamente messo in discussione dalle cd. democrazie illiberali[9], su tutte Russia e Cina, ma anche, nel nostro continente, da Polonia e Ungheria e, ahimè, per certi versi oggi anche dall’Italia.; dall’altro lato, il campo di scontro tra i diversi modelli politico-economici si è già spostato dal mondo degli atomi a quello del bit – con particolare attenzione ai temi della Artificial Intelligence[10] – e la tendenza, anche in ragione del potenziamento delle infrastrutture legato alla migrazione di un numero sempre maggiore di attività dall’universo analogico a quello digitale, pare ormai inarrestabile, rendendo sempre più centrale il ruolo delle reti sociali in ogni ambito della vita umana[11]. Così, un numero sempre maggiore di cittadini è esposto, senza possedere adeguate difese, a contenuti ingannatori sempre più raffinati, come nel caso dei cd. deepfake, termine nato dalla crasi tra deeplearning (riferito alla capacità di apprendimento di una Intelligenza Artificiale) e fake[12]. Sviluppatosi nell’ambito dell’industria della pornografia on line[13] e rapidamente diffusosi all’intero World Wide Web, attraverso l’utilizzo di algoritmi particolarmente precisi, il deep fake permette di sostituire i volti di due persone (c.d. face swapping), realizzando dei video nei quali è possibile far dire a chiunque qualsiasi cosa, sincronizzando in modo perfetto anche il labiale. La potenzialità offensiva di questo tipo di strumenti è notevolmente superiore a quella di qualsiasi altro prodotto informativo fasullo, in quanto l’alterazione di un documento audiovisuale ha una attitudine ingannatoria estremamente elevata, ponendo l’utente di fronte a qualcosa che egli vede accadere davanti ai suoi occhi, senza avere strumenti per confutarne la veridicità. È evidente come i pericoli connessi all’uso di questa tecnologia siano immediatamente apprezzabili, soprattutto in ambito politico-elettorale[14]. I rischi per la corretta allocazione del consenso in ambito politico-elettorale ci sembrano infatti particolarmente concerti, sia in ragione del continuo perfezionamento dei programmi che consentono di realizzare questi contenuti – ormai tecnicamente molto precisi, salvo alcune imperfezioni nel doppiaggio, difficilmente percepibili da un utente non particolarmente attento –, sia in ragione della politica scarsamente repressiva posta in essere dalle aziende che gestiscono i principali siti di diffusione di video[15]. Di fronte a una sistematica attività organizzata e imprenditorialmente strutturata di produzione e diffusione di contenuti ingannatori, realizzati mediante la raccolta non sempre trasparente di dati personali, trattati mediante l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, appare quasi automatico interrogarsi su quali possano essere i profili di rilevanza penale. Eppure – e può apparire un paradosso nell’epoca dell’ipertrofia del diritto penale, non a caso definito “massimo” da autorevole dottrina[16] – di fronte a questi fenomeni, per loro natura immateriali e transnazionali, il diritto penale si scopre inerme. Le tradizionali fattispecie poste a presidio della legislazione elettorale e della libertà di stampa – ormai vetuste – non offrono alcuno strumento efficace di tutela, così come avviene, sul piano dell’offesa individuale, prendendo

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IL SISTEMA PENALE E I SUOI NEMICI

di Alberto Scerbo e Orlando Sapia –  L’approccio critico al sistema penale ha lo scopo di valorizzare la “ideologia della libertà, dei diritti individuali e dei limiti alla coercizione che è consustanziale, “necessaria” all’esercizio effettivo di qualsiasi posizione di potere”[1]. Ciò significa che l’attenzione del giurista deve essere indirizzata a contrastare la deriva autoritaria e la passione punitiva dei poteri pubblici e, al contrario, a valorizzare la costruzione di un sistema di limiti e a preservare e rafforzare il complesso delle libertà e dei diritti fondamentali.  Queste finalità, semplici, ma vitali, sono state purtroppo contraddette dall’indirizzo costantemente adottato dalle istituzioni di procedere nei termini di un rafforzamento dei poteri “di polizia” e di un’accentuazione delle istanze repressive, in accordo con l’attuazione di una legislazione “emergenziale” senza fine. Una prospettiva che, con il tempo, si è posta come un connotato strutturale, quasi qualificante, dell’ordinamento giuridico, alimentato da sempre nuove, e differenti, emergenze, che ha prodotto una moltiplicazione delle fattispecie incriminatrici, invadendo in modo incisivo i più diversi ambiti dell’esistenza. In verità, si è assistito ad un progressivo arretramento dello Stato in tema di aiuto ed intervento in favore dei soggetti più svantaggiati e alla graduale contrazione delle politiche sociali a tutti i livelli, sicché le scelte del potere politico si sono orientate verso un incremento delle soluzioni di tipo penalistico, quale rimedio giuridico dei problemi e dei mali sociali. A specifico supporto dei programmi nebulosi, spesso improvvisati, di politica criminale, ma in piena aderenza alle pretese emotive sostenute dalla collettività, il più delle volte indotte dalle grida “propagandistiche” di una classe dirigente interessata a mascherare gli autentici problemi economici e sociali dietro il velo immaginario della paura. E con la precisa volontà di precostituirsi sacche di consenso politico, affidandosi alla risposta “irrazionale” della pancia della collettività[2]. Si è prodotto, così, un autentico mutamento di paradigma, che ha maggiormente ridotto lo spazio operativo del mondo dei giuristi e della società libera finalizzato a restringere i confini di manovra della forza dello Stato[3]. E ha fatto esplodere l’idea che alla materia penalistica vada affidato un compito eminentemente repressivo, quasi espressivo di un sentimento vendicativo, capace di svolgere un ruolo catartico nei riguardi dell’opinione pubblica. Si sono andate sviluppando, così, “le dinamiche tipiche del «populismo penale» che ha ridotto la scelta di criminalizzazione ad una operazione di marketing”[4], in ragione della quale si è avuto un aumento delle fattispecie delittuose e degli edittali di pena, la creazione di tecniche legislative di normazione che comportano l’anticipazione della soglia punitiva e di circuiti di esecuzione penale differenziata. Un sistema in cui “l’uso salvifico delle leggi punitive o del controllo dell’ordine pubblico è assunto a religione di massa”[5], sicché l’aspetto rilevante non è dato tanto dalla ricerca della verità o dalla realizzazione della giustizia, quanto dalla sacralizzazione dell’azione punitiva, che ottunde la riflessione e neutralizza i problemi sociali, che permangono, ma vengono celati tra le pieghe delle punizioni. Le forme finiscono in tal modo a prevalere sui contenuti, di modo che si soprassiede sugli effetti perversi di un sistema penale che si sostiene sull’accanimento repressivo, ma finge di ignorare le lungaggini processuali causate da un fenomeno di overload del contenzioso, e i conseguenti e(o)rrori giudiziari, che non appaiono più effetti fisiologici dell’ordinamento, ma ormai patologici, in ragione dei numeri spropositati. Senza dimenticare le questioni spinose collegate all’esecuzione penale e alle condizioni di sovraffollamento delle carceri. Chiaramente, queste scelte politiche, nelle declinazioni sostanzialistiche, processualistiche e di esecuzione, sono la naturale conseguenza del ruolo che si è deciso politicamente di attribuire al sistema penale, che appare sempre più dissonante rispetto alla tavola di valori cristallizzata dalla Costituzione italiana, dove sono fissati i punti fondamentali di un modello garantista di stretta legalità, in cui l’esercizio del potere punitivo è improntato ad un paradigma che ha la finalità di garantire quell’insieme di diritti propri dell’uomo indagato, imputato e eventualmente condannato nelle fasi che via via si possono susseguire. E che mira ad una riduzione delle fattispecie penali, da una parte, e ad una previsione proporzionale ed equilibrata delle pene, dall’altra, in considerazione della loro essenziale finalità rieducativa, secondo quanto disposto dall’art. 27 Cost. e successivamente chiarito, dopo un tribolato percorso di pronunce, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 313/1990[6]. Nella storia repubblicana questo sistema di valori ha conosciuto una realizzazione certamente tardiva, laddove le riforme sono intervenute, mentre per altri aspetti risulta completamente assente, poiché riforme non vi sono state. Basti pensare che la riforma dell’ordinamento penitenziario avviene nel 1975, con la L. n. 354, il nuovo codice di procedura penale è stato varato nel 1989, mentre il diritto sostanziale è tutt’ora regolamentato dal codice del 1930, che si è tentato, con scarsi risultati, di rendere costituzionalmente orientato. Inoltre, il legislatore, a partire dagli anni novanta del secolo passato, ha realizzato una legislazione complessivamente repressiva, nella quale la strettoia delle garanzie si è andata progressivamente assottigliando. Uno sguardo rapido, a titolo esemplificativo, agli ultimi interventi riformatori può essere utile per focalizzare il percorso compiuto dal legislatore italiano. Nel 2017 la riforma c.d. Orlando, L. n. 103/2017, ha aumentato le pene per il furto in abitazione e con strappo (art. 624 bis c.p.), per la rapina (art. 628 c.p.) e per l’estorsione (art. 629 c.p.). Il dato che colpisce è che le modifiche realizzate hanno riguardato i minimi edittali delle pene, con ciò enfatizzando la furia repressiva statale e avvalorando l’idea di pubblici ministeri e giudici considerati alla stregua di “magistrati di scopo”, chiamati alla più severa determinazione delle pene in concreto. In seguito, il decreto c.d. Salvini, D.L. n. 113 del 2018 convertito dalla Legge n. 132 del 2018, ha disposto un importante aumento delle pene previste per il reato di cui all’art. 633 c.p. “Invasioni di terreni ed edifici”, fino ad un massimo di sei anni di reclusione. È stata, inoltre, data nuova linfa vitale al reato di mendicità, abrogato con i provvedimenti di depenalizzazione del 1999, e reintrodotto quale “esercizio molesto di accattonaggio”, art. 669 bis c.p. Analoga operazione è stata realizzata con il reato di “blocco

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DELL’INFANTICIDIO. CRONACA RECENTE DI UN DELITTO ANTICO

di Vittoria Aversa –  [..] Maria Farrar, nata in aprile, defunta nelle carceri di Meissen, ragazza madre, condannata, vuole mostrare a tutti quanto siamo fragili. Voi, che partorite comode in un letto e il vostro grembo gravido chiamate «benedetto», contro i deboli e i reietti non scagliate l’anatema. Fu grave il suo peccato, ma grande la sua pena. Di grazia, quindi, non vogliate sdegnarvi: ogni creatura ha bisogno dell’aiuto degli altri.1 Così si conclude una delle poesie più strazianti di Bertolt Brecht, dedicata all’infanticida Maria Farrar, rinchiusa in carcere per il suo crimine e lì uccisa da altre detenute. La storia di Maria è simile a quella di molte altre donne che, vittime della propria condizione, compiono un atto che indigna la società. Sgomento è il sentimento dominante. Sgomento è la parola che si ripete con frequenza anche nel comunicato stampa rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma in relazione all’ultimo di tali delitti che ha scosso gli animi del nostro Paese. L’uccisione del neonato ad opera della madre è e resta un gesto inconcepibile per le coscienze dei più; il figlio ucciso è percepito come figlio di tutti e la richiesta di vendetta, per l’atto intollerabile compiuto dalla donna degenere, diviene collettiva, informando di sé il processo penale che ne consegue. Storicamente, tale riprovazione sociale trova una definizione compiuta nei codici penali a partire dal Cinquecento, ove l’omicidio dell’infante è punito con pene severe poiché considerato omicidio aggravato dalla presunzione della premeditazione e dal vincolo di sangue. È il dibattito giuridico di orientamento positivista a dare impulso alla mitigazione del trattamento sanzionatorio dell’infanticidio, ricavando gli elementi di specialità rispetto all’omicidio che, in quel momento storico, si incentrano su due condizioni essenziali e strettamente correlate al ruolo sociale della donna: la illegittimità del concepimento e la causa d’onore. La causa d’onore è, in realtà, elemento costitutivo del reato anche nel nostro codice penale fino al 1981; l’art. 578 c.p., sino a quella data vigente, prevede infatti la pena della reclusione da tre a dieci anni per chiunque cagioni la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto. È solo con la L. 5 agosto 1981 n. 442 che cambia la formulazione della norma incriminatrice attraverso l’eliminazione della rilevanza penale della causa d’onore, il mutamento della qualità del soggetto agente, che è “la madre” e non più “chiunque”, e l’introduzione di due elementi specializzanti rispetto all’omicidio: il dato cronologico (il fatto deve essere commesso “durante” o “immediatamente dopo” il parto) e le condizioni di “abbandono materiale e morale” della madre al momento del parto, tali da determinarne la decisione. Pur essendo pacifico che le condizioni di abbandono materiale e morale debbano sussistere oggettivamente e congiuntamente e debbano essere connesse al parto, si è a lungo dibattuto sull’interpretazione della nozione di “abbandono materiale e morale”. Come sempre accade, l’esegesi dei concetti muta al mutare del sentire comune. La giurisprudenza formatasi nel primo decennio successivo alla novella legislativa richiedeva per la configurabilità della situazione di abbandono che fosse in concreto verificato uno stato di derelizione, di solitudine, di emarginazione, di carenza di mezzi e di rapporti socio- economici oltre che affettivi2, sussistente qualora la madre si venga a trovare isolata nel seno della propria famiglia e privata dell’affetto e delle cure dell’uomo con il quale abbia concepito il neonato3, uno stato di isolamento assoluto considerato non ontologicamente compatibile con la presenza nel territorio di strutture socio-sanitarie, sempre che l’agente si trovi nelle condizioni sociali e culturali di utilizzare tali presidi4. L’opzione ermeneutica più recente e prevalsa nella giurisprudenza di legittimità ritiene, invece, che la concreta situazione di abbandono non debba rivestire il carattere dell’assolutezza e costituisca un requisito della fattispecie oggettiva da leggere tuttavia “in chiave soggettiva” o comunque in senso “individualizzante”.5 La valutazione del requisito obiettivo deve pertanto essere “individualizzata” sulla peculiare situazione della partoriente, come da lei percepita, prescindendo dall’oggettiva presenza, nel contesto territoriale di appartenenza, di adeguate strutture e presidi sanitari, ricorrendo il concetto di abbandono laddove la condizione di solitudine esistenziale in cui versa la donna, determinata anche da un ambiente familiare non comunicativo e totalmente incapace di cogliere l’evidenza del suo stato e di avvertire l’esigenza di aiuto e sostegno necessari al dramma da lei vissuto, le impedisca tuttavia di cogliere tali opportunità, inducendola a partorire in uno stato di effettiva derelizione6. Divengono, quindi, indicatori della condizione di abbandono non solo i casi di gravidanza nascosta oppure osteggiata con conseguente solitudine materiale e affettiva, la povertà estrema, il contesto sociale degradato, ma anche l’insufficiente maturità culturale della gestante o comunque una condizione psicologica individuale gravemente alterata dall’esperienza emotiva e mentale che accompagna la gravidanza ed il parto.7 È la percezione della donna a diventare il fulcro della valutazione del giudicante. Non v’è chi non s’avveda della complessità – ai fini della qualificazione giuridica del fatto in termini di infanticidio ovvero di omicidio – dell’accertamento concreto, sul piano probatorio, della componente soggettiva dell’abbandono, della peculiare solitudine esistenziale della madre partoriente in un contesto in cui la solitudine esistenziale si atteggia a male generale del nostro tempo ed è, allora, esclusivamente ad esso, nella solennità dell’aula, che deve lasciar spazio, anche nei più recenti casi di cronaca, lo sgomento. Di grazia, quindi, non vogliate sdegnarvi: ogni creatura ha bisogno dell’aiuto degli altri.   1 “Della infanticida Marie Farrar”, Libro di devozioni domestiche. Brecht Bertolt. Traduzione di Roberto Fertonani. Einaudi, 1997.  2 Cass. Sez I n. 1007/87. 3 Cass. Sez. I n. 3326/88. 4 Cass. Sez I n. 8489/91. 5 Così Cass. Sez. 1, n. 40993 del 7 ottobre 2010, Grieco, Rv. 248934 – 01; Sez. 1, n. 26663 del 23 maggio 2013, Bonito, Rv.256037 – 01 Sez. 1, n. 28252 del 22 gennaio 2021, Izzo, Rv. 281673 – 01. 6 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2267 del 03/12/2013 – dep. 2014, Fynn, non mass. 7 Cass. Sez. I, 3 maggio 2022, dep. 30 giugno 2022 n. 24949.

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AGGIORNATO IL PROTOCOLLO D’INTESA PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Siglato oggi, 8 ottobre 2024, l’aggiornamento del Protocollo d’intesa stipulato nel 2017 fra il Tribunale di Catanzaro, l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro e la Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantàfora” per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d’ufficio degli irreperibili, in materia penale. La modifica licenziata in data odierna, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 147/2022 e del rincaro della vita nel periodo post pandemico, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi posti a giustificazione del Protocollo: agevolare l’accesso all’istituto del patrocinio a spese dello Stato ai soggetti non abbienti, garantire valutazioni omogenee e rispettose del decoro e della professione forense, individuare parametri di liquidazione dei compensi tali da rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione e ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell’Erario. Un ringraziamento particolare all’Osservatorio sul patrocinio a spese dello Stato della Camera Penale per il generoso impegno, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in persona del suo Presidente avv. Vincenza Matacera, per la proficua collaborazione, e al Presidente del Tribunale di Catanzaro, dott. Rodolfo Palermo, per il decisivo contributo professionale e la grande sensibilità dimostrata anche in questa occasione. Il Consiglio Direttivo www.ordineavvocati.cz.it: https://lc.cx/JdmchV Consulta il documento originale https://www.camerapenalecatanzaro.it/documenti/

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Congresso Straordinario UCPI. Reggio Calabria, 4-6 ottobre 2024.

La delegazione e le riflessioni della Camera penale di Catanzaro “Alfredo Cantàfora”. Gli ultimi otto anni, in Calabria e in particolare nel distretto di Corte di appello di Catanzaro, sono stati molto difficili a motivo delle forti spinte sulle esigenze di difesa sociale, con inevitabile sofferenza dei diritti e delle garanzie individuali. In questo tempo, politicamente e professionalmente così duro e impegnativo, l’Ucpi non ci ha mai lasciato soli. Ne è una significativa conferma lo svolgimento nella nostra regione, in meno di tre anni, di due tra i più importanti eventi nazionali – a Catanzaro, prima, e a Reggio Calabria, poi, in questo appassionante week end che si avvia alla conclusione. Al congresso straordinario abbiamo affrontato anche i nostri problemi, le difficoltà che incontra ancora oggi il distretto di Catanzaro. Due i temi agitati: 1)- la cronica carenza di organico nelle fila della magistratura giudicante che, nonostante i generosi sforzi di tutti, non consente di raggiungere un livello accettabile di amministrazione della giustizia; 2)- il gigantismo processuale, evitabile, e tuttavia alimentato dal ricorso sistematico ai maxi processi con numeri sempre più ingestibili di imputati da giudicare. Quando pochi, pochissimi giudici devono decidere sulla libertà di centinaia di persone in poco tempo, il margine di errore è destinato inevitabilmente ad impennarsi, come ci restituisce la triste contabilità delle ingiuste detenzioni che si consumano alle nostre latitudini. Su questi temi, con gli amici del Coordinamento delle Camere penali calabresi abbiamo licenziato una astensione storica dalle udienze, per 11 settimane, a staffetta, su tutto il territorio regionale. Su questi temi continueremo a impegnarci, non essendo disposti ad accettare passivamente lo stato delle cose. Chiediamo alla politica un’assunzione di responsabilità, consapevoli che non si può garantire giustizia con gli slogan e a costo zero, senza risorse, uomini e mezzi. Chiediamo alla giurisdizione l’avvio di una seria e franca riflessione interna, nella convinzione che alcune criticità possiamo e dobbiamo arginarle costruttivamente insieme, certi – come siamo – che a tutti stia a cuore il miglioramento della qualità della risposta alla domanda di giustizia che proviene dal territorio. Un miglioramento che, ci teniamo a ribadirlo, è direttamente proporzionale alla effettiva tutela dei diritti e delle garanzie e in definitiva alla difesa, comune e condivisa, dei valori costituzionali e non negoziabili sui quali è edificato il diritto penale liberale e il giusto processo.

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ASTENSIONE DAI PROCESSI SETTIMANA DI CATANZARO

Poche risorse e abuso dei maxi processi, penalisti in protesta in Calabria. La mobilitazione delle Camere penali per denunciare la grave crisi della giustizia nella regione: l’insufficienza di giudici e risorse sta causando rinvii dei processi fino al 2026 Leggi le notizie: Catanzaro Informa https://lc.cx/v8A5iG Il dubbio https://lc.cx/S3oybv La Nuova Calabria https://lc.cx/8VEAm8 La News https://lc.cx/GCD05A – https://lc.cx/U8FxvA LaNovitàOnline.it https://lc.cx/xy9l8a – https://lc.cx/NBH0sm Corriere della Calabria https://lc.cx/lTmioq • Delibera Coordinamento Camere Penali Calabresi • Delibera Camera penale di Catanzaro

ASTENSIONE DAI PROCESSI SETTIMANA DI CATANZARO Leggi tutto »

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