CUSTODIRE LA VITA E LA DIGNITÀ IN CARCERE: IL RUOLO DELL’AVVOCATURA E DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI
di Federico Cappelletti* – Come ben ricordava Gaetano Silvestri, già Presidente della Corte Costituzionale, “La dignità umana, in quanto premessa dei diritti fondamentali, non è un diritto fondamentale a sé stante, ma sintesi di tutti i princìpi e diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. Essa non è bilanciabile, in quanto è essa stessa la bilancia sulla quale disporre i beni costituzionalmente tutelati, che subiscono compressioni, e corrispondenti aumenti, entro i limiti di tutela della dignità, che nasce piena in ogni individuo e non si acquista per meriti e non si perde per demeriti. I diritti dei detenuti, ad esempio, non sono soltanto la concretizzazione e lo sviluppo del principio formulato nell’art. 27, terzo comma, Cost. per cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», ma sono, proprio in quanto collegati alla conservazione della dignità della persona, diritti inviolabili, non concessioni umanitarie”[1]. In questo senso la drammatica, inesorabile e inammissibile escalation dei suicidi in carcere che continuiamo a denunciare con fermezza, rappresenta la negazione della dignità e, al contempo, del principio di rieducazione che svaniscono dinnanzi alla disperata rinuncia al bene più prezioso, il diritto alla vita, che, come noto, trova tutela a livello convenzionale nell’art. 2 della CEDU. Da tale disposizione deriva non solo un obbligo negativo di astensione dal togliere la vita “intenzionalmente” o con un “uso della forza” sproporzionato rispetto agli scopi legittimi di cui alle lettere da a) a c) del secondo paragrafo della norma, ma anche le obbligazioni positive per lo Stato di adottare misure appropriate per la salvaguardia della vita di quanti si trovino sotto la sua giurisdizione[2] e di svolgere inchieste indipendenti e tempestive per garantire l’accertamento delle responsabilità[3]. Un ulteriore obbligo positivo che grava sugli Stati parte della Convenzione, inoltre, è quello derivante dall’art. 3 CEDU di prevenire trattamenti inumani o degradanti, specialmente nei confronti dei soggetti vulnerabili, quali le persone private della libertà personale ristrette in carcere[4]. La Corte Europea dei Diritti Umani, con la sentenza Ainis e altri c. Italia (ric. n.14201/18) del 14/09/2023, definitiva il 14/12/2023, in un caso che riguardava la morte per overdose di un detenuto, ha ribadito che le persone recluse si trovano in una posizione di particolare soggezione rispetto all’autorità statale che, di conseguenza, ha l’obbligo di rendere conto del loro trattamento[5]. L’obbligo di tutelare la salute e il benessere delle persone detenute comprende chiaramente l’obbligo di adottare misure ragionevoli per proteggerle dal farsi del male[6]. Come regola generale, il semplice fatto che un individuo sia morto in circostanze sospette mentre era in custodia dovrebbe sollevare la questione se lo Stato abbia rispettato l’obbligo di proteggere il diritto alla vita di quella persona[7]. Tale obbligo deve essere interpretato in modo da non imporre un onere impossibile o sproporzionato alle autorità, tenendo conto delle difficoltà legate al controllo delle società moderne, dell’imprevedibilità del comportamento umano e delle scelte operative che devono essere fatte in termini di priorità e risorse[8]. Secondo i Giudici di Strasburgo, sorge un obbligo positivo quando risulta accertato che le autorità erano, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza di un rischio reale e immediato per la vita di una persona identificabile, derivante da terzi o da sé stessa, e non hanno adottato, nell’ambito dei loro poteri, le misure che ragionevolmente ci si poteva attendere per scongiurare tale rischio[9]. L’adempimento dell’obbligazione de qua, peraltro, deve avvenire compatibilmente con i diritti e le libertà individuali del detenuto: al di là di misure e precauzioni generali idonee a ridurre le possibilità di atti autolesivi senza incidere sull’autonomia personale, la necessità di misure più stringenti e la loro ragionevole applicabilità devono valutarsi alla stregua delle circostanze del singolo caso[10]. Quanto al presupposto della conoscenza o conoscibilità del pericolo di suicidio, il case law di Strasburgo attribuisce rilevanza a eventuali precedenti tentativi e alla diagnosi delle condizioni psichiche del detenuto, alle informazioni fornite alle autorità circa l’eventuale peggioramento della sua salute, al fatto che per il soggetto in questione sia stato disposto un ricovero psichiatrico obbligatorio, alla mancata attuazione delle disposizioni relative alla cooperazione fra istituto penitenziario e servizi sanitari. Nel valutare le prove, la Corte adotta lo standard della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. Tuttavia, tale evidenza può derivare dalla coesistenza di inferenze sufficientemente forti, chiare e concordanti o di analoghe presunzioni di fatto non confutate. Quando gli eventi oggetto di accertamento sono interamente, o in larga misura, nella conoscenza esclusiva delle autorità – come accade, ad esempio, nel caso di persone sottoposte a custodia – si instaurano forti presunzioni di fatto in merito a eventuali lesioni o decessi verificatisi durante la detenzione. In tali circostanze, si può ritenere che spetti alle autorità l’onere di fornire una spiegazione adeguata, coerente e convincente degli accadimenti [11]. La Corte ribadisce che, alla luce dell’importanza della protezione offerta dall’articolo 2, è tenuta a sottoporre i ricorsi relativi alla perdita di vite umane al più attento esame, prendendo in considerazione tutte le circostanze pertinenti[12]. Se quelle appena ricordate, quindi, sono le coordinate convenzionali delineate dalla Corte di Strasburgo, spetterà in primis al Governo assicurare il rispetto dell’obbligo positivo imposto dall’art. 2 della CEDU vigilando e fornendo risorse idonee a che le autorità penitenziarie, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di un rischio concreto ed immediato di suicidio, adottino le misure che, ragionevolmente, ci si può aspettare scongiurino quel rischio, nonché alla Magistratura far sì che vengano condotte indagini effettive per individuare gli eventuali responsabili degli eventi suicidari. In tale contesto, è, allora, doveroso riaffermare la funzione sociale dell’avvocatura quale garante istituzionale dell’effettività dei diritti dei cittadini. Un ruolo che si esplica quotidianamente nelle aule di giustizia e che oggi, più che mai, impone una preparazione altamente specializzata per esercitare una difesa consapevole e orientata a segnalare sin dal primo grado di giudizio i possibili contrasti tra la normativa interna e il diritto dell’Unione Europea e convenzionale. Si tratta di una condizione imprescindibile per permetterle di partecipare attivamente – e non da spettatrice – al cosiddetto “dialogo fra le Corti”, quel delicato