CUSTODIRE LA VITA E LA DIGNITÀ IN CARCERE: IL RUOLO DELL’AVVOCATURA E DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

 

di Federico Cappelletti* –

Come ben ricordava Gaetano Silvestri, già Presidente della Corte Costituzionale, “La dignità umana, in quanto premessa dei diritti fondamentali, non è un diritto fondamentale a sé stante, ma sintesi di tutti i princìpi e diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. Essa non è bilanciabile, in quanto è essa stessa la bilancia sulla quale disporre i beni costituzionalmente tutelati, che subiscono compressioni, e corrispondenti aumenti, entro i limiti di tutela della dignità, che nasce piena in ogni individuo e non si acquista per meriti e non si perde per demeriti. I diritti dei detenuti, ad esempio, non sono soltanto la concretizzazione e lo sviluppo del principio formulato nell’art. 27, terzo comma, Cost. per cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», ma sono, proprio in quanto collegati alla conservazione della dignità della persona, diritti inviolabili, non concessioni umanitarie[1].

In questo senso la drammatica, inesorabile e inammissibile escalation dei suicidi in carcere che continuiamo a denunciare con fermezza, rappresenta la negazione della dignità e, al contempo, del principio di rieducazione che svaniscono dinnanzi alla disperata rinuncia al bene più prezioso, il diritto alla vita, che, come noto, trova tutela a livello convenzionale nell’art. 2 della CEDU.

Da tale disposizione deriva non solo un obbligo negativo di astensione dal togliere la vita “intenzionalmente” o con un “uso della forza” sproporzionato rispetto agli scopi legittimi di cui alle lettere da a) a c) del secondo paragrafo della norma, ma anche le obbligazioni positive per lo Stato di adottare misure appropriate per la salvaguardia della vita di quanti si trovino sotto la sua giurisdizione[2] e di svolgere inchieste indipendenti e tempestive per garantire l’accertamento delle responsabilità[3].

Un ulteriore obbligo positivo che grava sugli Stati parte della Convenzione, inoltre, è quello derivante dall’art. 3 CEDU di prevenire trattamenti inumani o degradanti, specialmente nei confronti dei soggetti vulnerabili, quali le persone private della libertà personale ristrette in carcere[4].

La Corte Europea dei Diritti Umani, con la sentenza Ainis e altri c. Italia (ric. n.14201/18) del 14/09/2023, definitiva il 14/12/2023, in un caso che riguardava la morte per overdose di un detenuto, ha ribadito che le persone recluse si trovano in una posizione di particolare soggezione rispetto all’autorità statale che, di conseguenza, ha l’obbligo di rendere conto del loro trattamento[5].

L’obbligo di tutelare la salute e il benessere delle persone detenute comprende chiaramente l’obbligo di adottare misure ragionevoli per proteggerle dal farsi del male[6]. Come regola generale, il semplice fatto che un individuo sia morto in circostanze sospette mentre era in custodia dovrebbe sollevare la questione se lo Stato abbia rispettato l’obbligo di proteggere il diritto alla vita di quella persona[7].

Tale obbligo deve essere interpretato in modo da non imporre un onere impossibile o sproporzionato alle autorità, tenendo conto delle difficoltà legate al controllo delle società moderne, dell’imprevedibilità del comportamento umano e delle scelte operative che devono essere fatte in termini di priorità e risorse[8].

Secondo i Giudici di Strasburgo, sorge un obbligo positivo quando risulta accertato che le autorità erano, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza di un rischio reale e immediato per la vita di una persona identificabile, derivante da terzi o da sé stessa, e non hanno adottato, nell’ambito dei loro poteri, le misure che ragionevolmente ci si poteva attendere per scongiurare tale rischio[9].

L’adempimento dell’obbligazione de qua, peraltro, deve avvenire compatibilmente con i diritti e le libertà individuali del detenuto: al di là di misure e precauzioni generali idonee a ridurre le possibilità di atti autolesivi senza incidere sull’autonomia personale, la necessità di misure più stringenti e la loro ragionevole applicabilità devono valutarsi alla stregua delle circostanze del singolo caso[10].

Quanto al presupposto della conoscenza o conoscibilità del pericolo di suicidio, il case law di Strasburgo attribuisce rilevanza a eventuali precedenti tentativi e alla diagnosi delle condizioni psichiche del detenuto, alle informazioni fornite alle autorità circa l’eventuale peggioramento della sua salute, al fatto che per il soggetto in questione sia stato disposto un ricovero psichiatrico obbligatorio, alla mancata attuazione delle disposizioni relative alla cooperazione fra istituto penitenziario e servizi sanitari.

Nel valutare le prove, la Corte adotta lo standard della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. Tuttavia, tale evidenza può derivare dalla coesistenza di inferenze sufficientemente forti, chiare e concordanti o di analoghe presunzioni di fatto non confutate. Quando gli eventi oggetto di accertamento sono interamente, o in larga misura, nella conoscenza esclusiva delle autorità – come accade, ad esempio, nel caso di persone sottoposte a custodia – si instaurano forti presunzioni di fatto in merito a eventuali lesioni o decessi verificatisi durante la detenzione. In tali circostanze, si può ritenere che spetti alle autorità l’onere di fornire una spiegazione adeguata, coerente e convincente degli accadimenti [11].

La Corte ribadisce che, alla luce dell’importanza della protezione offerta dall’articolo 2, è tenuta a sottoporre i ricorsi relativi alla perdita di vite umane al più attento esame, prendendo in considerazione tutte le circostanze pertinenti[12].

Se quelle appena ricordate, quindi, sono le coordinate convenzionali delineate dalla Corte di Strasburgo, spetterà in primis al Governo assicurare il rispetto dell’obbligo positivo imposto dall’art. 2 della CEDU vigilando e fornendo risorse idonee a che le autorità penitenziarie, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di un rischio concreto ed immediato di suicidio, adottino le misure che, ragionevolmente, ci si può aspettare scongiurino quel rischio, nonché alla Magistratura far sì che vengano condotte indagini effettive per individuare gli eventuali responsabili degli eventi suicidari.

In tale contesto, è, allora, doveroso riaffermare la funzione sociale dell’avvocatura quale garante istituzionale dell’effettività dei diritti dei cittadini. Un ruolo che si esplica quotidianamente nelle aule di giustizia e che oggi, più che mai, impone una preparazione altamente specializzata per esercitare una difesa consapevole e orientata a segnalare sin dal primo grado di giudizio i possibili contrasti tra la normativa interna e il diritto dell’Unione Europea e convenzionale. Si tratta di una condizione imprescindibile per permetterle di partecipare attivamente – e non da spettatrice – al cosiddetto “dialogo fra le Corti”, quel delicato e cruciale processo di integrazione fra giurisprudenza nazionale e sovranazionale.

Una partecipazione effettiva che passa anche attraverso la capacità di interagire con la richiesta di misure provvisorie ex art. 39 del Regolamento della Corte EDU, strumento spesso decisivo per impedire violazioni irreversibili dei diritti fondamentali.

Ma la funzione dell’avvocatura non si esaurisce nell’esercizio del mandato difensivo né si limita al perimetro del processo. Al contrario, deve continuare nelle istituzioni e nelle associazioni forensi, contribuendo a portare all’attenzione della politica problemi drammatici come quello dei suicidi in carcere, affinché non vengano relegati a meri dati statistici ma affrontati con la serietà e l’urgenza che meritano.

In questo senso il ruolo delle avvocate e degli avvocati assume un significato fondamentale: è attraverso il loro impegno che si realizza il presidio più diretto, concreto e, spesso, solitario contro l’indifferenza istituzionale e le violazioni dei diritti umani. L’avvocatura rappresenta un argine contro l’arbitrio e una voce capace di rompere il silenzio che troppo spesso circonda chi, altrimenti, resterebbe invisibile e inascoltato. Denunciare, documentare, attivare le giurisdizioni interne e sovranazionali non costituisce soltanto un’espressione concreta del diritto di difesa, ma significa dare corpo e sostanza alla tutela dei diritti, sottraendola alla dimensione retorica per ancorarla alla realtà.

La funzione difensiva, infatti, abbraccia la difesa della dignità umana in ogni sua forma, in particolare là dove essa è più fragile: nelle carceri, nei centri di detenzione, negli interstizi opachi del potere. È in questi spazi che la presenza dell’avvocata o dell’avvocato assume valore essenziale, non solo quale garante della legalità, ma anche quale testimone vigile della tenuta democratica dello Stato.

 

* Co-responsabile dell’Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere Penali Italiane.

 

[1] G. Silvestri, L’individuazione dei diritti della persona, Relazione presentata dall’Autore al XXXII Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale “Prof. G.D. Pisapia”, intitolato “Diritti della persona e nuove sfide del processo penale”, tenutosi a Salerno dal 25 al 27 ottobre 2018, in Dir. pen. cont., 29 ottobre 2018
[2] Si veda, tra le altre, L. C.B. c. Regno Unito, 9 giugno 1998, § 36, Reports of Judgments and Decisions 1998-III, e Keenan c. Regno Unito, 3 aprile 2001, n. 27229/95, § 89, CEDU 2001-III. Quest’ultima sentenza ha escluso la violazione dell’art. 2 CEDU, non risultando l’omessa adozione, da parte delle autorità, di misure   ragionevolmente idonee a scongiurare il suicidio del figlio della ricorrente, mentre ha riscontrato una violazione dell’art. 3 CEDU per la carenza di trattamento adeguato alle condizioni psichiche del detenuto.
[3] In questo senso, Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, n. 46477/99, § 74, CEDU 2002-II.
[4] Si vedano al riguardo, con particolare riferimento alle condanne subite dal nostro Paese, Niort c. Italia, n. 4217/23, 27 marzo 2025; Sy c. Italia, n. 11791/20, 24 gennaio 2022.
[5] Si vedano anche Citraro e Molino c. Italia, n. 50988/13, 28 aprile 2020 e Castro e Lavenia c. Italia, n. 46190/13, 31 maggio 2016.
[6] Cfr. Mižigárová c. Slovacchia, n. 74832/01, § 89, 14 dicembre 2010; Eremiášová e Pechová c. Repubblica Ceca, n. 23944/04, § 115, 16 febbraio 2012; e Daraibou c. Croazia, n. 84523/17, § 88, 17 gennaio 2023.
[7] Si veda Slimani c. Francia, n. 57671/00, § 27, CEDU 2004-IX (estratti).
[8] Si veda, tra le altre, Renolde c. Francia, n. 5608/05, § 82, CEDU 2008 (estratti), e Shumkova c. Russia, n. 9296/06, § 90, 14 febbraio 2012.
[9] Si veda Keenan, cit., § 90, e Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, cit. § 55, CEDU 2002-II; e, mutatis mutandis, Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, § 116.
[10] Corte EDU, 7 gennaio 2003, Younger c. Regno Unito, n. 57420/00.
[11] Si veda, tra le molte altre, Anguelova c. Bulgaria, n. 38361/97, §§ 109-11, CEDU 2002-IV.
[12] Si veda, tra le molte altre, Kotilainen e altri c. Finlandia, n. 62439/12, § 84, 17 settembre 2020.

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