RIPARAZIONE PER (IN)GIUSTA DETENZIONE: I LIMITI AL RISTORO PER LA CUSTODIA CAUTELARE “AL DI QUÀ” DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

di Domenico Commodaro[1] e Gessica Veronica Golia[2]

 Sommario
1. Inquadramento normativo – 2. Profili procedurali – 3. L’ingiustizia della custodia nella forma o nella sostanza – 3.1. L’ingiustizia formale – 3.2. L’ingiustizia sostanziale – 3.2.1. Gli incerti contorni della colpa grave – 3.2.2. Riparazione e diritto al silenzio – 3.3. Erroneo ordine di esecuzione – 4. Il quantum dell’indennizzo.

1. Inquadramento normativo.
La prima elaborazione di istituti di natura riparatoria a tutela dei cittadini, rispetto all’operato delle Autorità, si deve alla dottrina illuministica e, in particolare, ai criminalisti francesi che ne individuavano il fondamento nel patto sociale, fonte, com’è noto, di obbligazioni reciproche tra lo Stato e i cittadini, donde una responsabilità sostanzialmente “contrattuale”.

Senza indugiare in poco utili ricostruzioni storiche, è sufficiente ricordare che l’addentellato costituzionale della riparazione in esame si individua nell’art. 24 co. 4 Cost. e che l’istituto odierno della riparazione per ingiusta detenzione è disciplinato dagli artt. 314 e 315 c.p.p.

Tale disciplina è stata introdotta dal Legislatore italiano nel 1988, in ottemperanza all’obbligo posto dall’art. 5 par. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a mente del quale «Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione».

Detto principio fa eco all’art. 9 par. 5 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici[3]Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo»), il quale, a sua volta, riecheggia nell’art. 85 dello Statuto della Corte Penale internazionale (“Chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegale ha diritto a un risarcimento effettivo”).

Dunque, per fronteggiare l’ineliminabile alea che caratterizza la giurisdizione penale, ogni ordinamento è tenuto a dotarsi di strumenti rimediali che, ex post, garantiscano una qualche forma di ristoro al cittadino che finisca per l’incappare in tale alea.

Con l’istituto di cui agli artt. 314 e 315 del codice di rito, l’Italia, dunque, segue tali coordinate sovranazionali, tuttavia discostandosene, a ben vedere, in una duplice direzione: per un verso, ampliandone l’ambito di applicazione (con la figura della c.d. ingiustizia sostanziale); per altro verso, ponendo requisiti più stringenti per l’effettiva concessione del ristoro[4].

 

2. Profili procedurali.
La giurisprudenza non ha esitato a definire la riparazione per ingiusta detenzione come un’azione sostanzialmente civilistica, che si svolge in sede penale per ragioni di opportunità.

Sul piano procedurale, la domanda deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro 2 anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di proscioglimento (o di condanna, nel caso di custodia cautelare sofferta in eccesso rispetto alla pena irrogata), o dalla data di notifica del provvedimento di archiviazione. Competente è la Corte d’Appello penale del distretto in cui si trova l’Autorità Giudiziaria che ha emanato il provvedimento applicativo della misura cautelare, di cui si chiede il ristoro; il procedimento si svolge con il rito camerale di cui all’art. 127 c.p.p.

A proposito dei soggetti legittimati, occorre aggiungere che nel caso in cui l’interessato sia deceduto prima della irrevocabilità della sentenza assolutoria, l’indennizzo – in forza del rinvio operato dall’art. 314 c.p.p. alla disciplina dell’errore giudiziario – può essere successivamente richiesto anche dai congiunti elencati nell’art. 644, comma I, c.p.p., i quali sono legittimati iure proprio, e non iure hereditario, a presentare la relativa domanda[5].

Non differente è l’ipotesi in cui, in luogo di una sentenza di assoluzione, venga in rilievo un provvedimento di archiviazione, richiamato in subiecta materia dal comma 3 dell’art. 314 c.p.p.[6]

Fa eccezione, invece, l’ipotesi in cui l’interessato sia deceduto prima che il giudice di merito pervenga ad una sentenza assolutoria nei suoi confronti, sicché, con riferimento alla sua posizione, il processo si sia concluso con un provvedimento di archiviazione per morte del reo.

Con riferimento a tali evenienze, la Corte Costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2004 n. 413, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della riparazione per ingiusta detenzione, ha affermato il principio per cui la di-sposizione di cui all’art. 314 co. 3 c.p.p. deve essere letta nel senso che “il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione opera anche in favore degli eredi dell’indagato la cui posizione sia stata archiviata per ‘morte del reo’, qualora nella sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati risulti accertata l’insussistenza del fatto a lui addebitato[7](v. Corte Cost. n. 413/2004).

Orbene, a proposito degli attori coinvolti, a latere debitoris, sia consentito rilevare come la difesa erariale, che rappresenta ex lege il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella prassi, sia solita non opporsi alla domanda di equa riparazione (quale che sia la vicenda sottesa all’istanza, quali che siano i fatti di reato contestati, quale che sia il compendio probatorio)[8], limitandosi a chiedere la integrale compensazione delle spese[9]. Maggiormente significativo si rivela invece, solitamente, l’apporto conferito al giudizio dalla Procura Generale.


3.L’ingiustizia della custodia nella forma o nella sostanza.
Il legislatore italiano ha ideato una forma di ristoro per rimediare alla privazione della libertà personale, subita per l’applicazione di una misura cautelare che sia stata inflitta in assenza dei presupposti previsti dalla legge (c.d. ingiustizia formale), o a cui, comunque, abbia fatto seguito una sentenza di assoluzione (c.d. ingiustizia sostanziale), purché l’imputato non abbia dato causa o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave.

La riparazione di cui trattasi ha natura di indennizzo, e non già di risarcimento (per come pure in passato talvolta è stato sostenuto), non essendo originata da un atto illecito: diversamente opinando, peraltro, sul ricorrente peserebbe un onere probatorio decisamente gravoso, dovendo provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, di cui all’art. 2043 c.c.[10].

D’altro canto, potrebbe ravvisarsi un atto viziato solo nell’ordinanza di custodia cautelare adottata in difetto dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p., che integra la c.d. ingiustizia formale, con cui inizierà la nostra breve trattazione.

 

3.1. L’ingiustizia formale.
Ai sensi dell’art. 314 co. II c.p.p., si definisce affetta da c.d. “ingiustizia formale” la custodia cautelare disposta con un provvedimento emesso o mantenuto in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.: dunque, per espressa previsione di legge, resta fuori dal perimetro della norma in parola il mancato rispetto degli artt. 274 e 275 c.p.p.

La ratio del trattamento difforme è agevolmente rinvenibile nella considerazione che la carenza di esigenze cautelari e il mancato rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza attengono a valutazioni esterne al thema decidendum: essendo, piuttosto, legati o a fattori di prevenzione o di natura processuale, essi appaiono caratterizzati da estrema fluidità e variabilità, cui corrisponde – inevitabilmente – un’ampia discrezionalità del giudice[11].

Secondo una certa tesi della dottrina e della giurisprudenza (contraria, peraltro, all’indirizzo delle  Sezioni Unite, intervenute appositamente sul punto per risolvere il contrasto sviluppatosi in seno alla IV sezione[12]), anche in tali casi, in cui la misura cautelare sia stata emessa in mancanza dei presupposti, il giudice della riparazione dovrebbe accertare se l’incolpato abbia causato o concorso a causare la detenzione con un proprio atteggiamento di dolo o colpa grave, che invece il legislatore ha previsto expressis verbis solo con riferimento alle ipotesi di cui al comma I (di cui si tratterà infra), in quanto ciò sarebbe più in linea alla ratio solidaristica dell’istituto.

Al contrario, a parere degli Scriventi, è proprio un approccio maggiormente garantista – e in linea con la ratio di solidarietà e giustizia distributiva – che suggerisce di evitare tale ulteriore verifica, concedendo in ogni caso la riparazione in presenza di un provvedimento cautelare radicalmente illegittimo: il che, peraltro, è conforme ad una lineare interpretazione letterale della norma, senza forzare il dato testuale, che appare chiaro e inequivocabile, alla luce del noto canone ermeneutico per cui il legislatore ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Semmai, occorre rimarcare che per la configurabilità di tale più pregnante forma di ingiustizia non è sufficiente un qualsiasi giudicato cautelare che si formi su un provvedimento di annullamento, ma è necessario che l’annullamento della misura si sia basato esattamente sugli stessi elementi sui quali, per converso, il primo giudice aveva fondato la misura medesima, evidenziando come lo stesso quadro – non arricchito da sopravvenienze – appaia affetto da carenza di gravità indiziaria.

Così, non si è in presenza di ingiustizia formale allorquando l’ordinanza di annullamento si basi su nuovi elementi, e neppure allorquando rechi una differente valutazione in punto di esigenze cautelari, confermando la gravità indiziaria siccome indicata dal primo giudice.

 

3.2. Ingiustizia sostanziale.
Ai sensi dell’art. 314 co. I c.p.p., il beneficio in esame deve essere negato al soggetto che, pur dichiarato assolto all’esito del giudizio di cognizione, abbia tuttavia causato o concorso a causare la propria detenzione con dolo o colpa grave.

Trattasi di una valutazione che deve essere effettuata ex ante e, cioè, deve ricalcare la valutazione eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo[13], pur sapientemente illuminata dalle motivazioni che hanno portato all’assoluzione.

Sui rapporti tra giudizio di riparazione e giudizio d merito si impone una precisazione.

Per un verso, il giudizio ex art. 314 c.p.p. è del tutto autonomo rispetto al giudizio effettuato in sede di cognizione: il giudice della riparazione dovrà chiedersi se gli elementi a carico dell’imputato, pur inidonei a sorreggere una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio, nondimeno, siano idonei a disvelare un’apparenza di colpevolezza, ingenerando negli inquirenti la convinzione in ordine alla potenziale configurabilità di una fattispecie criminosa, sempreché ciò avvenga, beninteso, mediante un contegno doloso o gravemente colposo dell’imputato medesimo.

Per altro verso, pur tenendo ferma l’autonomia che caratterizza il giudizio di riparazione rispetto a quello di cognizione, tuttavia, nell’escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o colposo che abbia dato causa alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve necessariamente attenersi ai dati “accertati o non negati” nel giudizio di merito. In altri termini: il dolo o la colpa grave ostativi al riconoscimento dell’indennizzo non possono essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate.

 

3.2.1. Gli incerti contorni della colpa grave.
Può affermarsi che la ratio solidaristica dell’istituto si atteggia in senso ‘bilaterale’, esigendosi dall’imputato un dovere di responsabilità sociale, specie con riferimento ai fatti di reato che destano un rilevante allarme sociale, «non potendo l’ordinamento – per utilizzare efficaci parole della Suprema Corte – nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica […] obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società»[14].

Così, pur ricostruendo il profilo ostativo della colpa grave secondo la direttiva dell’art. 43 c.p., la giurisprudenza di legittimità ravvisa detto profilo ostativo del beneficio quando la condotta si ponga in un rapporto di causa – effetto rispetto alla detenzione, e «secondo l’id quod plerumque accidit sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’Autorità Giudiziaria a tutela della comunità»[15].

Orbene, nei casi concreti, stabilire quando, alla luce del compendio probatorio in atti, sia ravvisabile colpa grave nella condotta dell’imputato non è semplice, e richiede un’attenta analisi di tutti gli elementi probatori, avendo cura di verificare se certi atteggiamenti del ricorrente risultino corroborati ab externo da ulteriori elementi, capaci di rafforzare negli inquirenti la convinzione di apparente colpevolezza dell’imputato.

Quantomai opportuna, la precisazione della Suprema Corte nel delimitare la configurabilità della colpa in comportamenti specifici tenuti dal ricorrente[16].

Nella medesima direzione garantista, gli Ermellini hanno circoscritto l’ambito di operatività della colpa grave alle ipotesi in cui l’istante abbia cooperato – finanche nella medesima contestualità spazio-temporale – con soggetti condannati per il medesimo capo di imputazione: in tali casi si richiede che dal compendio probatorio in atti possa desumersi la consapevolezza dell’istante, rectius, la conoscenza o la conoscibilità da parte sua che i soggetti a cui si accompagna siano dediti ad attività illecite o, comunque, siano in procinto di compiere attività criminose[17].

Applicando tali coordinate ai casi concreti, appare particolarmente complesso stabilire quando vi sia una condotta gravemente colposa rivelatrice della contiguità rispetto a contesti associativi, in specie con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 416 c.p., nonché all’associazione di cui all’art. 74 d.p.r. 309/1990, e ancor più spesso – per ciò che concerne il distretto di Catanzaro – nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p.

In tali contesti, la fonte di prova principale da cui il giudice della riparazione desume la colpa grave è costituita per lo più dalle intercettazioni telefoniche o ambientali, (fermo restando che le intercettazioni colpite da inutilizzabilità accertata nel giudizio di cognizione non possono essere utilizzate neppure nel giudizio di riparazione)[18].

Nelle conversazioni captate, sovente, lo stesso ricorrente disvela a chiare lettere le proprie intenzioni criminose, le attività svolte, le frequentazioni di certi ambienti notoriamente malavitosi e la piena consapevolezza della caratura criminale degli interlocutori, spesso condannati nel medesimo procedimento penale, donde la necessità di analizzare tanto l’ordinanza cautelare, quanto le sentenze di merito, in uno con l’interrogatorio di garanzia, aspetto, quest’ultimo, su cui occorre brevemente soffermarsi.

3.2.2. Riparazione e diritto al silenzio.
La colpa grave – che, se ravvisata nel contegno del ricorrente, osta alla liquidazione dell’indennizzo – si scontra con “la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda”, riconosciuta all’incolpato dall’art. 64 co. 3 lett. b) c.p.p.

Invero, sarebbe ipocrita negare che un interrogatorio di garanzia con un incolpato che risponde puntualmente alle accuse, fornendo delle proprie ragionevoli spiegazioni, e tenendo un comportamento di collaborazione fattiva, sarà certamente vagliato con attenzione dal giudice, quale elemento suscettibile di erodere la gravità della colpa eventualmente ravvisabile in precedenti condotte.

Eppure, la facoltà di non rispondere è espressione del principio nemo tenetur se detegere, ineludibile corollario del diritto di difesa.

Sicché, com’è stato efficacemente affermato, pretendere una condotta collaborativa ai fini della concessione del beneficio in esame costituirebbe una “clausola vessatoria”, irrispettosa, in ultima istanza, dell’art. 24 Cost., di cui il diritto di difendersi non collaborando è la componente negativa, speculare a quella positiva del diritto di difendersi provando. Sotto tale angolo prospettico, il diritto di non collaborare all’accertamento del fatto contestato viene ricondotto, altresì, nell’alveo dell’art. 13 Cost., venendo in rilievo la libertà di autodeterminazione[19].

Ora, in tale quadro, accanto a provvedimenti giurisdizionali tesi ad esaltare il valore incomprimibile dello ius tacendi[20], si era formato un corposo indirizzo pretorio che, complice il silenzio del legislatore, stigmatizzava il silenzio dell’indagato, ritenendolo ostativo alla riparazione per la detenzione[21], pur a fronte del monito sovranazionale di segno contrario, volto a rafforzare la presunzione di innocenza[22].

Ed allora, recentemente, il legislatore ha risolto la querelle con l’art. 4 co. 4 D.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, che ha opportunamente aggiunto all’art. 314 co. 1 c.p.p. il seguente inciso: “l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’art. 64 co. 3 lettera b) non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo”, così prendendo posizione e confermando la natura incomprimibile del diritto al silenzio[23].

 

3.3. L’erroneo ordine di esecuzione.
Con sentenza n. 310 del 25 luglio 1996, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 314 c.p. nella parte in cui non prevedeva la riparazione anche per l’ingiusta detenzione patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione.

La giurisprudenza si è adeguata, giungendo ad affermare il principio per cui sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione allorquando la protrazione della detenzione debba farsi risalire a “disguidi vari”, tali da escludere in modo radicale qualsivoglia interferenza dell’istante[24].

Nel solco di tale orientamento, la Corte d’Appello di Catanzaro ha recentemente riconosciuto la riparazione, altresì, con riferimento ad un solo giorno in più di detenzione, ascrivibile a ritardi tra il provvedimento giudiziario che disponeva la liberazione dell’imputato e l’effettiva liberazione dello stesso[25]. Detenzione, dunque, dovuta non ad un provvedimento del giudice (come nei casi di custodia cautelare), ma neppure ad una condotta colposa del ristretto, atteso che, al contrario, il difensore, a fronte dell’inerzia delle autorità competenti, si era diligentemente attivato, sollecitando la liberazione del proprio assistito[26]. Ed invero, in linea con la ratio dell’istituto in esame, l’ordinamento non può tollerare che “disguidi” o imprevisti burocratici comportino illegittime compressioni della libertà personale, inviolabile ex art. 13 Cost.: diversamente, il cittadino, già ingiustamente ristretto, verrebbe esposto agli inconvenienti di un giudizio di responsabilità extracontrattuale, già supra evidenziati.

 

 4. Il quantum dell’indennizzo.
Con riferimento al quantum debeatur, il codice di rito si limita ad indicare l’importo massimo indennizzabile, fissato in € 516.546,00, sicché il parametro giornaliero si ottiene dividendo detto importo per i giorni di durata massima della custodia cautelare di cui all’art. 303, comma 4, lett. c) c.p.p.: dunque 2190 giorni, equivalenti a 6 anni. Ne discende un importo giornaliero pari ad € 235,82, che dev’essere – per giurisprudenza costante – dimezzato in via equitativa ad € 117,91, per i giorni di detenzione patita non già in carcere, ma agli arresti domiciliari, attesa la minore afflittività della custodia domiciliare[27].

Peraltro, è pacifico che la liquidazione dell’indennizzo de quo debba essere «disancorata da criteri o parametri rigidi e deve, al riguardo, procedersi con equità», alla luce di una serie di parametri, quali «la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali, dirette o mediate, che siano derivate dalla privazione della libertà»[28].

Ancora, la giurisprudenza di legittimità suole affermare che il giudice, nel liquidare con criterio equitativo il quantum dell’indennizzo dovuto, «non è tenuto ad una analitica motivazione in riferimento ad ogni specifica voce di danno», ma è sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati, e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell’indennizzo; precisando che la motivazione della determinazione stessa è sindacabile esclusivamente sotto il profilo della «intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuta»[29].

Dunque, valutando tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, il giudice della riparazione può maggiorare i suindicati parametri giornalieri, allorquando ritenga sufficientemente provati ulteriori profili di danno, debitamente allegati dal ricorrente, suscettibili di essere valutati autonomamente: è il caso, ad esempio, di una lesione del diritto alla salute di particolare gravità, descritto – e quantificato – da una consulenza tecnica di parte, o di un danno all’immagine particolarmente rilevante, laddove il ristretto sia stato oggetto di pesanti critiche sul piano personale, e con pesanti ripercussioni in seno alla propria famiglia, innescando un eclatante “strepitus fori”, ma deve trattarsi di uno strepitus esorbitante il normale clamore che possa essere suscitato dalla notitia criminis.

Non di rado, ancora, sul piano patrimoniale, il ricorrente si duole della perdita del lavoro.

Ebbene, a tal proposito, pur consapevoli di esprimere una posizione per certi versi ‘impopolare’, riteniamo che debba essere debitamente allegato e provato il nesso eziologico tra la custodia cautelare subita e la perdita del posto di lavoro o l’incapacità di rinvenire fonti di reddito, che non è affatto scontato, vieppiù in presenza di custodie cautelari di breve durata.

E sia consentito ancora osservare come ciò si complichi nella custodia domestica: la misura cautelare degli arresti domiciliari, com’è noto, non è ostativa in assoluto allo svolgimento di un’attività lavorativa necessaria al sostentamento del soggetto cautelato e/o del proprio nucleo familiare. È ben possibile, infatti, che l’Autorità Giudiziaria procedente autorizzi il soggetto cautelato a proseguire la propria attività lavorativa, ove la ritenga compatibile con le esigenze di cautela sociale sottese alla misura in atto e sempreché – beninteso – il cautelato formuli la relativa istanza.

 E la circostanza che il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari sia autorizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa e trascorra, a tal fine, diverse ore al giorno fuori dal domicilio coatto, potrebbe – in nome dell’equità che caratterizza l’istituto – incidere nella quantificazione del ristoro, determinando una lieve flessione dell’importo in ragione del carattere meno afflittivo rispetto a quello di una misura più rigorosa che costringa il cautelato a non uscire affatto fuori di casa: lo esige, a ben vedere, l’art. 3 Cost. che impone di trattare in maniera diseguale situazioni diseguali.

Sempre in un’ottica di individualizzazione della tutela, verrebbe allora da chiedersi, a valle, se, in astratto, sia consentito al giudice superare il tetto massimo liquidabile laddove – in tesi – a fronte di una custodia cautelare inframuraria pari a 6 anni, ritenga sussistenti ulteriori profili di danno, particolarmente pregnanti, andando così a differenziare il “prezzo della libertà” tra soggetti che – pur avendo trascorso in istituto di pena lo stesso numero di giorni – abbiano subìto conseguenze diverse in ragione delle loro differenti situazioni personali.

Ma soprattutto, a monte, v’è da chiedersi – come ha fatto certa attenta dottrina – se l’utilizzo, in un’ordinanza di accoglimento, di indici quali il “danno biologico”, ma, ancor di più, il “danno emergente” e il “lucro cessante”, l’“importo giornaliero della pensione sociale” o le “spese sostenute nel giudizio di merito”, mal si addica alla natura di indennizzo attribuita alla riparazione in esame, facendola sconfinare nel campo del risarcimento, di cui finisce per mutuare, di fatto, meccanismi di calcolo, logiche e terminologia.

A parere degli Scriventi, un istituto così fondamentale della civiltà giuridica, quale la riparazione per l’ingiusta detenzione, merita una più compiuta definizione dogmatica, che renda coerente il sistema, e da cui discenda una applicazione più uniforme, con decisioni meno imprevedibili per gli avvocati e – soprattutto – meno sofferte per i giudici.

 

[1] Consigliere Corte di Appello di Catanzaro, componente Collegio Riparazione per Ingiusta Detenzione.
[2] Funzionaria UPP Corte d’Appello di Catanzaro, Dottoranda in Diritto Penale presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, avvocato.
[3]Adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966. Entrata in vigore internazionale: 23 marzo 1976. – Stati Parti al 1° settembre 2020: 173.
[4]Sull’argomento, cfr. M. Torre, Riparazione per ingiusta detenzione: i limiti al concorso doloso o gravemente colposo dell’incolpato, in Dir. Pen. Proc., 5/2023, pp. 671-678.
[5] In tal senso Cass. Sez. IV, 09.04.2008 n. 23913. Peraltro, il fatto che la legge attribuisca agli eredi un diritto iure proprio – sempre commisurato a quello della persona defunta, ma da provare – non esclude che gli stessi possano agire per far valere il diritto che spettava al congiunto defunto, specie se il procedimento era già iniziato quando sopraggiungeva la morte dell’istante: infatti, come afferma la Suprema Corte, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spettante ad un soggetto deceduto può essere trasmesso ai congiunti, perché non ha natura strettamente personale (v. Cass., sez. IV,  2.01.2013 n. 76).                   [6] Art. 314 co. 3 c.p.p.: “le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 314 c.p.p. si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti si è pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere”.
[7] Così ha argomentato il Giudice delle Leggi: “gli effetti dell’assoluzione con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, pronunciata nei confronti dei coimputati della persona la cui posizione era stata archiviata per morte, non possono non essere estesi agli eredi di tale soggetto qualora emerga incontrovertibilmente che anch’egli sarebbe stato assolto con la medesima formula adottata per i concorrenti nel reato, ove non fosse deceduto prima della conclusione del procedimento”.
[8] Ci si riferisce al Distretto di Catanzaro.
[9] Compensazione delle spese che normalmente viene disposta. Al riguardo, v. Cass. 4 luglio 1996, Min. Tesoro in proc. Citarella; Cass. S.U. 15 ottobre 2002, Min. Tesoro in proc. De Benedictis).
[10] E, dunque, il fatto ingiusto, il danno (come danno-evento) e il nesso eziologico tra i due, nonché i danni conseguenza di cui si chiede il ristoro, e il nesso di derivazione causale degli stessi dal danno-evento.
[11] Cfr. P. Tonini – C. Conti, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, XXIV ed., pp. 530-533.
[12] Cass. Sez. Unite 27 maggio 2010, D’Ambrosio.
[13] Cfr., da ultimo, Cass. sez. IV – 27 settembre 2023, n. 39726; nonché, ex multis, Cass. Sezioni Unite 27 maggio 2010, n. 32383, D’Ambrosio.
[14] V. ex multis, Cass. Sez. IV, 27 novembre 2013 n. 1710; Id., 16 ottobre 2013 n. 1422; nonché, da ultimo, Cass. Sez. IV, 12 ottobre 2022 (dep. 14 novembre 2022), n.43087.
[15] V. Cass. Sez. Unite 13 dicembre 1995, Sarnataro.
[16]Il giudice adito ai sensi dell’art. 314 c.p.p. è tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, che devono essere ben specifici, sia in ordine all’incidenza di essi sulla determinazione della detenzione, tenendo presente che devono essere idonei ad escludere la sussistenza del dirit-to all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 1.”: v. Cass. Sez. III – 05/07/2022, n. 28012.
[17] Cass. 24 ottobre 2023, n. 1426 (annullamento con rinvio Corte di Appello di Catanzaro).[18] Cass. S.U. 30 ottobre 2008 (dep. 13 gennaio 2009) n. 1153, Racco.
[19] Sul punto, v. A. Laronga, Il valore probatorio del contegno non collaborativo dell’imputato nell’accertamento del fatto proprio, in www.questionegiustizia.it, 17 aprile 2014.
[20]Ex plurimis, Cass. Pen. 17 ottobre 2006, Ascione.
[21] Tra le tante, vds. Cass. Sez. IV, 27 aprile 2018 (30 maggio 2018) n. 24439, Stamatopoulou.
[22]Ci si riferisce alla Dir. 2016/343/UE, che, all’art. 7 co. 5 così ammoniva: “l’esercizio da parte degli imputati o indagati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto loro”.
[23] Sul punto, v. G. M. Baccari, Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza dell’imputato, in Dir. Pen. Proc., 2, 2022; L. Tavassi, La riparazione per l’ingiusta detenzione fra diritto al silenzio e onere di difendersi collaborando, in www.archiviopenale.it, 21 gennaio 2023.
[24] Cfr.,ex multis, Cass. Sez. IV, 14.01.2014 n. 60.
[25] V. Ordinanza Corte d’Appello di Catanzaro, 26 giugno 2023, dep. 10 novembre 2023, ricorrente A.S., Est. Commodaro.
[26]Ibidem.
[27] V., ex multis, Cass. Sez. IV, 10 giugno 2010 (dep. 24 settembre 2010), n. 34664.
[28] Tra le tante, v., Cass. S.U. 9 maggio 2001, Ministero del Tesoro e Caridi Cass. 10 agosto 2005.
[29] V. Cass. 24 agosto 2000, Salamone e Cass. 17 febbraio 2006, De Gennaro e altro.

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