di Angela La Gamma* –
È innegabile che l’attuale sistema processuale di tipo accusatorio sia in profonda crisi: il codice di procedura penale del 1988, a causa delle continue interpolazioni e riforme asistematiche, ha perso la sua connotazione accusatoria, per assumere, pian piano, una inquietante veste inquisitoria. Al fine di arginare tale deriva, l’UCPI ha pensato di elaborare, attraverso l’opera di una commissione istituita ad hoc, una bozza di legge-delega contenente proposte di riforma dell’attuale codice di procedura penale. Queste proposte di riforma sono state presentate nel corso di un evento che si è svolto il 14 e il 15 marzo scorsi sull’isola di San Giorgio Maggiore (Venezia), presso la Fondazione Giorgio Cini. La scelta del luogo non è stata casuale: nel 1961, infatti, nei locali della predetta fondazione studiosi del calibro di Carnelutti, Vassalli, De Marsico, Foschini, solo per citarne alcuni, gettarono le basi del nuovo codice accusatorio, in riforma di quello inquisitorio all’epoca vigente.
Stante la rilevanza dell’evento, nonché della tematica ad essa sottesa, abbiamo pensato di offrire ai nostri lettori il punto di vista di uno dei massimi procedural-penalisti italiani, il professor Giorgio Spangher, il quale ci ha illustrato la sua visione prospettica in merito alla possibile riforma del codice di procedura penale; un piccolo inciso, l’intervista al professore è stata permeata ed infiammata da quel sacro fuoco della passione per la materia che lo anima da una vita e che è veramente un peccato non possa trasparire nello scritto.
Professore, Le chiedo, innanzitutto quale è la sua impressione a caldo sull’evento del 14 e 15 marzo scorsi?
«Sicuramente è stata una bella esperienza che è andata anche al di là delle aspettative, perché all’inizio si pensava potesse essere solo una mera ricognizione delle criticità. Orbene; è noto che il processo penale italiano sia un processo assolutamente dissestato su cui si è intervenuto con modifiche occasionali ed a-sistematiche; si tratta di un sistema che non riesce ad avere alcuna organicità. Ed allora, in un simile contesto, l’idea di Venezia, di riprendere l’esperienza del 1961 da cui era nato il seme del sistema accusatorio dell’88 è stata una idea vincente, anche perché, con gli anni, i problemi si sono accresciuti. Nel 1961, ad esempio, non c’era la criminalità organizzata, non c’era il sistema delle fonti attuale; l’evento di Venezia, quindi, è stato un’esperienza e un’occasione di confronto interessante, perché, quantomeno, si è tracciata la direzione di una possibile riforma, che poi è quella di un sistema accusatorio che non può essere quello dell’88, ma che, certamente, deve avere nell’accusatorietà i suoi cardini fondamentali di base».
Scendiamo ora nello specifico delle proposte riformatorie, partendo dalle indagini preliminari e dalle questioni ad esse connesse, alcune proposte avanzate e illustrate a San Giorgio prevedono, ad esempio, di limitare e regolamentare le proroghe delle indagini, o per quel che concerne le misure cautelari personali, di individuare un giudice funzionalmente competente ovvero di eliminare ogni presunzione legale di sussistenza delle esigenze cautelari o di limitare la custodia cautelare disposta per le esigenze di cui alla lett. C) dell’art. 274 c.p.p. solo a casi determinati. Con riferimento alle misure cautelari reali, invece, si è proposto di porre dei limiti ai sequestri attraverso, ad esempio, la previsione di gravi indizi di concreta sussistenza del fatto. Orbene, queste proposte, una volta che dovessero essere inserite nell’impianto codicistico, determineranno una maggiore garanzia dei diritti della persona indagata?
«Allora partiamo da un dato. Nelle riforme del processo penale si usa l’espressione “tutto si tiene”; cioè, non è che si può intervenire, ad esempio, sulle impugnazioni, senza tenere in considerazione la fase dibattimentale e prima ancora quella delle indagini, ma occorre che la riforma sia organica e ricostruisca un sistema che organico, ormai, non lo è più. Naturalmente non è possibile mandare le lancette dell’orologio indietro fino all’88 perché l’idea di una indagine preliminare snellissima non è sostanzialmente più praticabile; e però occorre cercare di ridimensionare la fase dell’indagine da quel gigantismo che ha assunto.
E le proposte di riforma, che mirano a vincolare maggiormente il pubblico ministero a tempistiche determinate ed a favorire un controllo del giudice, soprattutto sulla inazione del p.m., appaiono importanti. Già una riduzione dei termini di durata delle indagini era stata operata dalla riforma Cartabia, ora si cerca di ridurli ulteriormente, ma si fa un’operazione aggiuntiva. Il giudice non sarà più il giudice dell’atto, il famoso giudice dell’88 e non sarà neanche il giudice del procedimento. Sarà il giudice del fascicolo e ciò gli consentirà di controllare quello che fa il pubblico ministero senza intervenire. Al giudice viene attribuito un ruolo di garante, di vigile, per evitare l’inerzia del PM e le proroghe chieste dopo mesi di inattività. Così come, per quanto riguarda le limitazioni all’incidente probatorio, sarebbe opportuno che lo stesso si svolgesse, non innanzi al Gip, bensì dinnanzi al giudice chiamato a decidere: solo così può essere ripristinato il canone dell’immediatezza. L’art. 392 c.p.p. è scritto male e va riformulato con riferimento non ad un giudice qualsiasi, bensì al giudice del contraddittorio e della decisione.
Altra proposta rilevante, passando alla tematica delle misure cautelari, è l’individuazione di un giudice della cautela, così come sono importanti, a mio avviso, gli ulteriori limiti che vengono previsti per l’applicazione delle misure custodiali. E ciò sia per ciò che concerne gli interventi sull’ultimo periodo della lettera C) dell’art. 274 c.p.p., sia per quel che riguarda la volontà di eliminare le presunzioni di cui all’art. 275 c.p.p. che non c’erano nel codice dell’88. Stessa cosa per le misure reali; anche in questo caso la previsione espressa di limiti, finora solo individuati dalla Cassazione ma mai esplicitati in una norma, è utile per garantire le legalità anche nel c.d. “processo alle cose”. Certo, un qualche spiraglio di garantismo si è iniziato a vedere nella giurisprudenza della Suprema Corte da quando è Presidente Margherita Cassano, la quale, a differenza di Giovanni Canzio, è più legata al dato normativo e meno all’efficientismo; Canzio vedeva il processo come una macchina che deve funzionare. E invece Margherita Cassano è più orientata al dato normativo e c’è anche una differenza politica tra i due; una cosa che noi dobbiamo cominciare a tenere in considerazione è che le idee camminano sulle gambe degli uomini, e questo vale anche per le sentenze della Cassazione che sono scritte da uomini, con il loro background, il loro orientamento etc».
Il secondo ambito dell’intento riformatore è quello delle invalidità. Cosa ne pensa delle proposte di riforma illustrate a San Giorgio e, a Suo avviso, la previsione e il rispetto delle sanzioni processuali rappresentano un presidio di tutela del giusto processo e della sua “legale” celebrazione?
«Assolutamente sì! Le invalidità vanno rafforzate e, soprattutto, occorre regolamentare meglio l’inutilizzabilità, la quale è contenuta in una sola norma e non si comprende bene se sia in bonam partem o in malam partem, cosa copre, cosa invece lascia fuori. E poi occorre evitare che le invalidità vengano aggirate; ecco perché bisognerebbe avere la capacità di disciplinare anche gli effetti dell’invalidità, le sanatorie oppure i limiti della deduzione. Ed ancora, occorre regolamentare l’istituto dell’inammissibilità, che è il vero punto nodale, in quanto blocca il processo».
Con riferimento alla tematica dei riti alternativi, il leit motiv del progetto riformatore è costituito dal raggiungimento della massima semplificazione dei riti speciali. Tra le proposte di riforma si legge, ad esempio, la totale abolizione di tutte le ipotesi di giudizio immediato. Pensa sia un obiettivo raggiungibile e quali saranno le eventuali ripercussioni?
«L’abolizione delle ipotesi di giudizio immediato credo possa essere una soluzione, perché questo rito può arrivare ad essere il massimo dell’inquisitorietà; per non parlare poi dell’allargamento eccessivo delle maglie della flagranza: addirittura ora vi è la flagranza differita che è una contraddizione in termini».
Passando ora alle proposte di riforma relative al dibattimento, non si può fare a meno di sottolineare come nel rito accusatorio, il dibattimento rappresenti il fulcro dell’intero processo e deve sottostare, necessariamente, ai principi di oralità, immediatezza, pubblicità, contraddittorio, concentrazione. Principi che, in nome dell’efficienza, sono stati sempre più compressi, penso, ad esempio, alle riserve assunte sulle eccezioni, ai rinvii per repliche, all’utilizzo di atti di indagine non oggettivamente irripetibili, formati al di fuori del contraddittorio, ai fini delle contestazioni o in aiuto alla memoria.
Bene, le proposte di riforma vanno tutte nel senso di eliminare tali storture e tali deroghe al principio dell’immediatezza, dell’oralità e della formazione della prova in contraddittorio; quale è il Suo punto di vista in merito?
«Vede, io faccio sempre una riflessione. Abbiamo cambiato quasi tutto il codice di rito ma il dibattimento, nel suo nucleo rappresentato dal contraddittorio che si snoda nell’esame incrociato dei testimoni, non è stato modificato: non c’è, ad esempio, una norma che sanzioni i comportamenti esorbitanti dei Giudici, le domande suggestive da questi poste ai testimoni. I giudicanti, spesso, esondano, prendono iniziative, fanno loro l’istruzione dibattimentale e naturalmente mettono in grossa difficoltà la difesa, perché poi il difensore dovrebbe fare le eccezioni, farle mettere a verbale, impugnare.
L’altro problema, correlato a questa mancanza di “sanzioni” per gli eccessivi interventi dei giudici nell’esame dei testimoni, è dato dal recupero del materiale probatorio non versato; mi riferisco alle previsioni di cui agli artt. 506 e 507 c.p.p., rimaste invariate. Abbiamo fatto una proposta al La P.E.C. e Giusto Processo di Ettore Randazzo, che, per esempio, con riferimento al 507 c.p.p. prevede che esso diventi uno strumento utilizzabile soltanto a favore dell’imputato e finalizzato alla decisione favorevole. Il processo è a carico di un imputato e quindi gli strumenti tendenti a garantire la non-condanna di un innocente devono essere incentivati, mentre quelli, per cosi dire, punitivi devono essere disincentivati, proprio attraverso un filtro del materiale probatorio che potrebbe essere versato in atti.
In sostanza, quindi, ritengo che la fase del giudizio sia rimasta embrionale, non è stata modificata, sebbene sia il cuore della riforma dell’88; ben vengano, pertanto, le proposte di riforma illustrate a San Giorgio».
A tal proposito, tra le varie ipotesi di modifica ve ne è una che, a mio avviso, è molto forte, ossia la previsione della nullità assoluta di tutti gli atti dibattimentali, e non solo di quelli probatori, in caso di mutamento del Giudice. Ritiene sia eccessivamente utopistica, anche ponendo mente alla realtà concreta dei tribunali italiani dove c’è un continuo avvicendamento di giudici, che restano pochi anni e poi vengono trasferiti?
«Forse la previsione della nullità di tutti gli atti in caso di mutamento del giudicante è un po’ eccessiva, ma la nullità degli atti probatori, quella è necessaria. Sul punto mi sia consentita una “bacchettata” agli avvocati: la famigerata sentenza Bajrami è figlia del fatto che si chiedeva la rinnovazione per poi riportarsi alle domande già formulate, al solo fine di guadagnare tempo. Orbene, quando, come in questo caso, ci sono reiterate violazioni di una norma, allora il legislatore interviene e lo fa duramente; ecco a mio avviso c’è stato un errore di gestione, da parte dell’avvocatura, dello strumento della rinnovazione. Gli avvocati devono pretendere il rispetto delle norme di garanzia e però devono anche essere i primi a rispettarle».
Passiamo, brevemente, alla tematica relativa alle prove atipiche, la diffusione delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale impone di soffermarsi sul ruolo che le prove cd. digitali, stanno assumendo nel processo penale. In relazione a tale tematica, qual è il suo pensiero?
«A questa domanda rispondo in maniera secca: a mio avviso il libro delle prove va interamente riscritto alla luce delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche, in quanto totalmente obsoleto ed inadeguato».
L’ultimo tema, nell’ottica sistematica adottata dalla commissione San Giorgio, è quello relativo alle impugnazioni. Orbene, anche la fase delle impugnazioni, in nome di quella famigerata spinta efficientista, ha perso, nel corso degli anni, le caratteristiche tipiche del processo accusatorio, penso, per esempio, all’oralità ed alla pubblicità, per assumere, sempre più, inquietanti tratti squisitamente di tipo inquisitorio, id es la forma scritta e la segretezza. Il riferimento, ovviamente, è alla previsione della necessaria istanza di trattazione orale nei giudizi di impugnazione. Ancora. Le limitazioni imposte dall’attuale art. 581 c.p.p. relativamente alla specificità dei motivi. È evidente che la ricerca dell’efficienza a tutti i costi abbia posto delle limitazioni all’accesso alle impugnazioni. Le proposte di riforma mirano a ridurre tali limiti e riguardano sia profili contenutistici degli atti (ad es. la previsione che la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso per cassazione non possa essere ritenuta causa di inammissibilità del ricorso stesso), sia profili procedurali e formali (ad es. la previsione di termini maggiori per impugnare, pari a quelli indicati dal giudice per il deposito della motivazione). Anche con riferimento a queste proposte di modifica Le chiedo il Suo punto di vista circa la attuabilità, l’incisività ed, eventualmente, cosa si sentirebbe di aggiungere?
«Sono perfettamente d’accordo con le proposte di riforma, in quanto nelle impugnazioni occorre recuperare, nei imiti del possibile, l’oralità che è quasi totalmente scomparsa. Sintomatiche in tal senso sono le norme che regolamentano il giudizio di appello: la partecipazione orale è l’ultima delle tre ipotesi. Al contrario, bisogna capovolgere quest’ordine, in quanto, nella logica dell’accusatorio, l’oralità va presidiata con le garanzie. Perché è nell’oralità che io sviluppo le mie argomentazioni in modo tale che ci sia l’ascolto. Non mi basta che il giudice abbia le carte, è opportuno che il giudice, oltre ad avere gli atti, si presti all’ascolto. Ed ancora una volta sono gli avvocati che devono presidiare le garanzie e soprattutto valorizzare il ruolo dell’oralità che è la logica dell’accusatorio, e, quindi, stigmatizzo la condotta di chi richiede l’oralità per poi riportarsi ai motivi.
Saluto con favore anche la proposta di ampliare il termine per proporre impugnazione rendendolo pari a quello adottato dal giudice per la redazione della motivazione della sentenza: vi è una sproporzione a sfavore della difesa nei termini di impugnazione tutt’ora vigenti, in quanto si hanno pochi giorni per confutare centinaia di pagine che i giudici hanno scritto in un tempo notevolmente superiore.
Del pari sono favorevole all’eliminazione dei filtri alle impugnazioni (specificità dei motivi) e sono dell’avviso che occorra, assolutamente, impedire che venga introdotta la previsione del motivo manifestamente infondato: esso è oggetto di discussione con riferimento a quanto attiene il ricorso in Cassazione, ma certamente il tentativo di introdurlo in appello sarebbe esiziale. Inoltre è fondamentale, ancora una volta, regolamentare il meccanismo della inammissibilità, nel senso di far sì che venga accertata subito e dichiarata all’inizio; l’inammissibilità è un gioco con il quale si fa giustizia sostanziale, non giustizia processuale, nel senso di individuare errori da parte di chi ha attivato lo strumento impugnativo. A mio avviso l’inammissibilità è lo strumento più insidioso che la magistratura, soprattutto quella della Cassazione, ha a disposizione, anche adesso che non c’è più Piercamillo Davigo ed a prescindere dalle polemiche sulla seconda sezione e sull’uso strumentale che della inammissibilità è stato fatto per un certo periodo di tempo.
Ed è per tale motivo, infine, che, a mio parere, occorre potenziare gli strumenti di controllo sull’effettività di una declaratoria di inammissibilità, quale ad esempio, il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis c.p.p.; d’altra parte, non dimentichiamo che l’abuso delle inammissibilità comporta una violazione dell’art. 13 della Cedu sul diritto ad un ricorso effettivo».
La conversazione con il professore Giorgio Spangher non poteva non concludersi con una piccola battuta sulla tematica della separazione delle carriere e del tanto dibattuto sorteggio al CSM.
«La logica della separazione, così come concepita, è quella di rafforzare il ruolo dei giudici, rispetto a quello dei pubblici ministeri. I giudici non hanno sempre il coraggio di uscire allo scoperto, di dire quello che pensano, però molti di loro soffrono questa presenza ingombrante dei pubblici ministeri ed il fatto di essere fortemente condizionati nei loro confronti.
Ed allora è giusto separare le carriere, al fine di garantire la terzietà effettiva del giudice rispetto al pm. Da un lato vi deve essere la parte pubblica, totalmente indipendente, anche dall’esecutivo e dall’altro il giudice garante di entrambe le parti, quindi anche di quella privata, ossia della difesa. Questo è il senso della separazione. La separazione non vuole essere punitiva nei confronti del pubblico ministero, vuole solo riequilibrare la dialettica, tra chi accusa, chi giudica e chi si difende.
Per quanto riguarda il sorteggio, esplicito quello che è il mio pensiero. Magistratura Democratica è contro il sorteggio, anche temperato, ma lo è per questioni ideologiche, perché questa corrente si auto-percepisce come la punta di diamante dell’evoluzione e, quindi, vorrebbe che venissero eletti i suoi rappresentanti affinché portassero avanti le sue tesi. In realtà non vi è una reale ragione concreta per essere sfavorevoli al sorteggio, se non, appunto, un puntiglio prettamente ideologico. Quanti saranno i votanti? 6000? E lei pensa che le correnti non siano in grado di controllare un voto di 6000 persone?
Ma siamo realisti! Qualsiasi boss di qualsiasi paesino che abbia 6000 abitanti è in grado di indirizzarne il voto! Allora il senso del sorteggio è questo: serve a fare una prima scrematura per evitare una scelta verticistica in assoluto e poi ciascuno sceglierà i propri rappresentanti. Per quanto mi riguarda, quindi, sono favorevole alla separazione delle carriere, dei Csm ed al sorteggio; mi suona strano che la sinistra non voglia la riforma, se non, appunto, per una questione meramente ideologica. Ma alla fine, volenti o nolenti, il sorteggio ci sarà».
*Consigliere del Direttivo della Camera Penale “A. Cantàfora” di Catanzaro