IL DIRITTO,LA PROVA E I COSTI: DIVAGAZIONI

di Fabrizio Cosentino*

1. Uno dei punti fondamentali di ogni ordinamento giuridico riguarda le prove da ritenere ammissibili e il loro grado di sufficienza ai fini di una pronuncia di condanna, civile o penale.

L’importanza delle procedure, per la salvaguardia dei diritti delle parti contrapposte – ma al contempo come direttiva per il giudice – è sempre stata posta all’attenzione del legislatore, perché non basta affermare un diritto, se non si sa in che modo lo si può far valere: l’accertamento di un diritto e l’imposizione di una sanzione riuscirebbero impossibili se  non si sapesse come compiere l’accertamento e come imporre la sanzione. Così avvertiva Antonio Azara, presidente di sezione della Corte di Cassazione, all’epoca delle nostre – tuttora vigenti – codificazioni, aggiungendo:

L’evoluzione degli istituti di diritto sostanziale procede nel complesso di pari passo con quello degli istituti di diritto processuale quando manca la sincronia d’insieme il vero progresso si arresta… La difficoltà per la formazione di un buon codice di procedura sta nel trovare un giusto mezzo nella tutela del diritto fra la rapidità e la sicurezza. La meticolosità e la sovrabbondanza di norme si presta ai cavilli e porta lungaggini di giudizi che sono grandemente dannose; l’eccessiva brevità ristrettezza può determinare incertezza di applicazione nei casi pratici rigore e plasticità che sono requisiti essenziali della norma procedurale non vanno facilmente insieme ma sono certo accordabili è un buon sistema di diritto processuale deve dare alle parti la possibilità di un pronto accertamento del diritto e di una sicura protezione e al giudice la possibilità di giungere presto a una chiara e precisa decisione con piena cognizione di causa ([1]).

2. Nei sistemi basati sul contraddittorio, spetta a chi promuove il giudizio, la parte o il P.M., fornire la prova dei fatti costitutivi fondamentali del diritto dedotto o della pretesa punitiva fatta valere con la richiesta di condanna (art. 2697 c.c.; arg. ex artt. 187 e 190 comma primo, prima parte).

Vale pertanto il criterio generale, per cui ciascuna delle parti in causa è tenuta a provare i fatti che implichino l’applicazione di una norma sfavorevole all’altra parte.

Il bilanciamento e la distribuzione dell’onere della prova da parte del legislatore sono operazioni estremamente delicate.  In un giudizio penale, ad es., l’accusa è tenuta a provare il tenere o l’agevolare il gioco d’azzardo e il prenderne parte, senza esserne mero connivente, e – ai fini dell’aggravante – anche dell’entità della posta in gioco (art. 718, 720 c.p.). In tal modo, si diminuisce il rischio che l’imputato venga condannato benché innocente, ma si aumenta contemporaneamente il rischio che l’imputato venga assolto, benché colpevole.

La fondamentale presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (art. 27 comma secondo, Cost.) in presenza di (almeno) un doppio grado di giurisdizione, comporta analoghi effetti, anche se non è esente da aporie: un secondo giudizio potrà correggere gli errori del primo, in un senso (condanna) o nell’altro (assoluzione), ma lascerà lo spazio – soprattutto nell’opinione pubblica – al dubbio (chi ha visto bene, il primo o il secondo giudice?). Il sistema americano, per i reati basati sul verdetto di una giuria, non conosce questo problema, poiché l’appello può essere fondato soltanto su elementi di procedura (in primis, le corrette istruzioni date dal giudice ai giurati) ([2]).

Anche le rigide regole procedurali pongono evidenti problemi: quid iuris in presenza, ad es, di una intercettazione illegale, o di una confessione acquisita in violazione dei c.d. “Miranda warnings” ([3]), che pure provino con schiacciante evidenza la commissione del fatto da parte dell’imputato, in assenza di altri elementi agli atti? Si impone l’assoluzione, a tutela di tutti gli innocenti che incappano nelle maglie della giustizia e a protezione degli abusi, secondo il principio “meglio un colpevole in più in libertà che un solo innocente in carcere”, eppure la coscienza comune istintivamente soffre (in questo caso, è la ragione che prevale) ([4]). La presunzione di innocenza, inoltre, sembra soffrire un vulnus, laddove il singolo incolpato viene inserito in processi dai grandi numeri, rischiando di venire schiacciato dalla mole processuale, e dalla difficoltà di cogliere ogni singolo aspetto individuale, e quindi di “individualizzare” il giudizio: le camere penali puntano il dito sul tasso di sommarietà e di errore che i processi di massa recano inevitabilmente con sé, senza contare che nei “grandi” processi, i costi di difesa possono diventare insopportabili per gli imputati marginali.

3. È evidente che la legge, prima di fare certe scelte, ne valuta i costi. Condannare una persona senza aver raggiunto un’apprezzabile soglia di evidenza costa (dal punto di vista morale ed economico), in quanto comporta il rischio di punire chi non ha commesso il fatto, minando, al margine, la forza produttiva della società, e imponendo i costi dell’esecuzione della pena. Spingersi sino a richiedere la prova “diabolica” della colpevolezza parimenti ha un costo, perché vi è il rischio di un intollerabile tasso di assoluzioni e, al limite, nessun colpevole potrebbe essere condannato, nemmeno il reo confesso, compromettendo gravemente l’ordine pubblico.

Il punto di giusto equilibrio non è definito, e non può essere definito, se non con un margine di incertezza. Vi sono alcune “regole”, anche non scritte, quotidianamente in uso da parte dei giudici per raggiungere il convincimento su determinati fatti, riguardo ad esempio al nesso causale (tipicamente il c.d. giudizio controfattuale), ma occorre fare i conti con i pregiudizi logici, i c.d. bias cognitivi, che possono influenzare negativamente le decisioni. Ai fini dell’applicazione di una misura cautelare personale o della stessa condanna, ad es., il giudice può farsi influenzare dai precedenti penali dell’imputato (più sono, e più sono specifici, più viene ritenuto probabile che l’imputato abbia nuovamente delinquito) o dai proprio convincimenti personali circa il particolare fatto da giudicare: in determinati reati, ad es., gioca il pregiudizio contro o a favore della donna, o nei confronti degli orientamenti di genere; nei reati concernenti gli stupefacenti, in quelli commessi da immigrati o da persone di etnia diversa, un’eventuale accentuata avversione personale, o al contrario un’eccessiva propensione alla tutela del diverso. La regola del ritenere la colpevolezza dell’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio” soffre di una certa ipocrisia e confligge con il criterio – tuttora evocato dalla giurisprudenza – del “libero convincimento”: chi può definire irragionevole un dubbio?

Lo stesso P.M., nel muoversi alla ricerca delle prove, può cadere sotto l’influenza del bias di conferma, preferendo selezionare gli elementi che rafforzano la propria tesi, a scapito di quelli a favore dell’indagato/imputato, che pure avrebbe l’obbligo di ricercare in pari misura. Il pericolo rimane sempre quello di un giudice-inquisitore, falsamente sdoppiato nelle due figure del PM e del giudicante, che conducono il processo con l’unico fine di “fare giustizia”, e giungere al più presto e senza sgradite interferenze alla condanna ([5]). Nell’attuale sistema, l’unico freno a tentazioni totalitarie rimane ancorato al controllo di legittimità, e alla severità della verifica del percorso logico seguito dai giudici del merito, presso i quali il passaggio dall’assoluzione per insufficienza di prove al criterio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio non sembra abbia prodotto particolari risultati. Senza tenere conto degli effetti che possono prodursi poi in sede di esecuzione della pena, ove i diritti dei detenuti sono spesso calpestati ([6]).

A volte, il procedimento decisorio è “agevolato” dal medesimo legislatore: chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, può subire condanna, se non fornisce egli spiegazione del possesso degli strumenti sospetti: l’art. 707 c.p, (fattispecie solo marginalmente scalfita dal giudizio di legittimità costituzionale) comporta una completa inversione dell’onere della prova. Ci muoviamo in questo caso nel “campo minato” delle infraction obstacle, ovvero di quelle fattispecie che sono sotto la soglia del tentativo, quindi nell’ambito degli atti preparatori, e più in generale dei reati di pericolo presunto, ove la volontà di prevenire i delitti si spinge/può spingersi anche oltre la prova della commissione di un fatto di concreta rilevanza penale, assicurando un maggior numero di (possibili) delinquenti alla giustizia, ma innalzando la possibilità di errori giudiziari: il contrario di quel che si è detto per il gioco d’azzardo.

Anche il ragionamento per presunzioni, può essere più o meno sbilanciato a favore o a sfavore dell’imputato: il legislatore lo ammette, consentendo l’argomentare attraverso indizi purché gravi, precisi e concordanti, ma la giurisprudenza – volendo porre un freno a ragionamenti troppo inclini alle congetture – ha chiarito che gli indizi da cui si parte per raggiungere il convincimento, devono a loro volta essere o derivare da fatti certi ([7]).

Il meccanismo delle presunzioni c.d. semplici è replicato nelle regole civilistiche, ove medesima libertà di giudizio viene concessa al giudice (quindi alle parti): l’art. 2729 afferma che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [art. 116 c.p.c.], il quale non deve ammettere che presunzioni “gravi, precise e concordanti”, ma ne viene impedito nei casi in cui prevale il divieto di assumere prove testimoniali (nei contratti superiori ad una soglia minima, oggi irrisoria, mai aggiornata da legislatore, con una ristretta possibilità di deroga e nei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea). Diverso il caso delle presunzioni legali (art. 2728 c.c.), come ad es. per la presunzione di concepimento del figlio durante al matrimonio (art. 232 c.c.) o nel caso di mancata proposizione del procedimento di verificazione di una scrittura privata prodotta da parte avversaria (art. 216 c.p.c.) ([8]), e più in generale, per la presunzione di fede – fino a querela di falso – attribuita al contenuto degli atti pubblici. Anche queste regole rivestono un profilo economico, in quanto tendono a semplificare i rapporti tra i cittadini, evitando i costi dovuti all’affrontare e al dover provare in giudizio ogni questione posta a fondamento delle proprie pretese.

Ma, tornando al diritto penale, molta attenzione va prestata alle tecniche normative, anch’esse in grado di incidere sull’esito stesso dei giudizi, e sui rischi di ingiusta condanna/assoluzione ad esse connesse. Nel caso di applicazione degli artt. 56, 40cpv 110 e ss. c.p., ad. es., il pericolo di una tecnica normativa “combinatoria” (della parte generale con la parte speciale del codice) è rappresentato dalla possibile genericità della disposizione incriminatrice risultante, in violazione del principio di legalità, e di personalità della responsabilità penale: si è avvertito che nel caso concorso di persone, ad es., le attuali disposizioni snaturano la stessa nozione di azione concorrente, con il pericolo di estendere la responsabilità ad ogni contributo, fino alla mera manifestazione di approvazione dell’altrui operato criminoso, ove interpretata quale rafforzamento morale. Più in generale, è evidente che definire i criteri per ritenere intervenuto il dolo, o violata la norma per colpa, incide sui costi delle attività intraprese dai destinatari delle norme, si pensi alla colpa medica, e all’incremento dei costi che la c.d. “medicina difensiva” comporta per il servizio sanitario nazionale.

4. Una riflessione sui costi del processo penale non può fare a meno di confrontarsi con il problema della proliferazione delle fattispecie (c.d. panpenalismo) ([9]), e della loro più varia collocazione nel panorama legislativo, con il rischio di compromettere la stessa sostanza del principio di inescusabilità dell’ignoranza della legge penale. La riserva di legge introdotta dalla legge Orlando è espressione di un tentativo di ridurre il moltiplicarsi di leggi penali speciali, o extracodice, attraverso una sorta di “inflazione” penalistica, spesso adoperando le c.d. clausole sanzionatorie finali, con cui si punisce una lunga serie di disposizioni (es., art 38 statuto lavoratori), talvolta equiparando fattispecie di diversa gravità, sotto l’ombrello di una unica sanzione.

Altro aspetto critico delle norme del codice penale concerne le comminatorie edittali, spesso molto elevate, generalizzando la previsione della pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria. Si può notare come nei reati plurioffensivi si hanno incrementi sanzionatori superiori al semplice cumulo materiale (es. rapina = furto + violenza privata). L’elevato tasso sanzionatorio del codice Rocco ha determinato a suo tempo l’introduzione dell’art 62bis con la previsione di circostanze attenuanti generiche, l’ampliamento dei casi di sospensione condizionale, e più di recente vari rimedi processuali volti a concordare le pene o a stabilire modalità alternative di esecuzione. In altri casi, gli incentivi vengono posti da norme che prevedono la non punibilità (artt. 376, 387, 463, 655 c.p.).

La sensazione è però quella di un perenne scontro tra politiche criminali incentrate esclusivamente in chiave retributiva (più pena, più reati, più carceri, più misure preventive, il c.d. diritto penale del nemico) e soluzioni alternative fondate su modelli, che peraltro hanno avuto favorevole sperimentazione nel campo del diritto minorile, fondati su forme diverse di perdono, sulla giustizia riparativa o su forme di sanzioni alternative ([10]). 

Si dimentica spesso di considerare che il diritto penale rappresenta un costo per la società, e investire sulla prova o su più raffinate metodologie applicative della pena deve essere valutato come vantaggio, sia per chi impone che per chi subisce il giudizio.

Tutto ciò pone in crisi, ad esempio, la previsione dell’aggravante della premeditazione, che comporta il salto da una pena temporanea all’ergastolo, oggi con impossibilità di pervenire ad uno sconto in relazione alla scelta del rito abbreviato. Si noti come la premeditazione è aggravante caratteristica dei soli reati omicidiari, mentre non rileva per tutti gli reati, in cui ci si sofferma eventualmente sull’intensità del dolo, quale elemento da considerare nella dosimetria della pena. Le indagini sulla premeditazione soffrono della difficoltà – nonostante i ripetuti tentativi giurisprudenziali di definirne con esattezza i contorni – di esercitare il necessario distinguo con la diversa, ma confinante figura della preordinazione delittuosa, a tal punto che sarebbe meglio, de iure condendo, abbandonare l’aggravante speciale al proprio destino, allargando semplicemente la forbice edittale.

5. Si è visto che il reticolo sanzionatorio in qualche caso appare rispondere ad esigenze incentivanti, volte a <responsabilizzare> gli autori del reato (ai casi riportati si aggiungono i trattamenti di favore per il concorrente che si dissocia, nel sequestro di persona a scopo di estorsione: art. 630 c.p.) o a disincentivare condotte presupposte (il caso della ricettazione, punita più gravemente del furto, in cui si vorrebbe indurre chi ricetta a denunciare il fatto e/o l’autore del reato, o a rendere più difficile liberarsi della refurtiva), nel tentativo di orientare le condotte in direzione preventiva. Se vogliamo, l’intero diritto penale ha un’impronta <dirigista>, ponendo disincentivi a comportamenti ritenuti socialmente screditanti, indesiderabili o inappropriati. Il problema dei disincentivi, tuttavia, è subdolo: l’analisi economica del diritto dimostra che sotto tale profilo la decisione di commettere un reato o di valicare il confine tra lecito e illecito è influenzato non solo dalla quantità di pena, ma soprattutto dalla probabilità di essere scoperto e sanzionato: quanto più quest’ultima è bassa, tanto più il legislatore sarà portato ad elevare la sanzione punitiva.

SI propende a ritenere che l’agente effettui, sia pure inconsciamente, raffinati calcoli prima di stabilire se commettere o meno un determinato delitto, agendo al margine tra legalità e illegalità, e ciò è stato dimostrato, ma la teoria deve fare i conti con gli studi socio/criminologici, che fanno prevalere l‘attenzione sugli ambienti in cui matura la devianza, cui il reo spesso non è capace di sottrarsi. Peraltro, recenti tesi condotte su studi neurologici, indicano che le decisioni assunte da chi delinque non corrispondono a perfetta razionalità; nel contempo recuperano respiro antiche teoriche che sembravano definitivamente superate, di stampo neo-lombrosiano. Qui gioca anche un ruolo la psicologia, laddove chi delinque è indotto a pensare di non essere mai (o al più tardi) scoperto (risk-seeking). Ma in certa misura, il comportamento di chi delinque non è privo di razionalità. Una pena di 100, a fronte di una probabilità di essere scoperto e giudicato pari a zero, renderebbe nulla ogni minaccia sanzionatoria. La pena alta può diventare allora una facile “scorciatoia”, a fronte dei costi insostenibili di ricerca della prova, ma non in grado di impressionare più nessuno: ciò potrebbe spiegare la condotta di chi, ad esempio, sceglie di fare ingresso nel campo del traffico di stupefacenti o di partecipare a reati associativi mafiosi, nonostante gli elevatissimi tassi edittali. Si parla allora di un diritto basato sul “modello sfiduciario”, secondo cui alla sua radice non può esserci che la sfiducia e il sospetto ([11]), ma anche una incapacità di adottare strategie alterative, di fronte a fenomeni lasciati (volutamente?) crescere a dismisura.

6. Moderne visioni del diritto penale ne individuano il carattere di strumento residuale, da contenere nel minimo, in chiave di extrema ratio. Ancora attuale l’insegnamento di Bricola, secondo cui la previsione di un fatto come reato, poiché comporta una limitazione della libertà, deve corrispondere alla tutela non di un qualsiasi interesse, ma solo di un bene che nella Costituzione trova il suo effettivo riconoscimento ([12]). La teorica pone in crisi le fattispecie di pericolo presunto, ovvero quelle di attentato, ove la soglia di punibilità arretra fortemente fino alla mera esteriorizzazione del pensiero. Sotto altro aspetto, insiste sulla necessità che il reato sia sempre animato da un requisito di colpevolezza (v, reato aggravato dall’evento, preterintenzionale). Il criterio del diritto penale minimo ha indubbi risvolti sul piano della ricerca della prova, perché “punire troppo” comporta inevitabilmente una dispersione delle risorse impegnate nella “repressione” del crimine: il rischio è quello di “non punire più nulla”, di punire “a caso” o a campione, di adagiarsi sulla punizione dei reati di più semplice accertamento, solitamente quelli di minore impatto sociale. E’ questo il campo delle scelte del legislatore, che deve approntare i mezzi necessari a prevenire e reprimere i reati. La constatazione dei limiti posti al budget della giustizia dalle esigenze di bilancio, ha comportato nel tempo l’abbandono delle tecniche tradizionali di indagine, a favore di mezzi invasivi basati sulla tecnologia: il riferimento è all’impiego massivo delle intercettazioni, utilizzate sempre più quale “grande fratello” in grado di scrutare nelle condotte umane, anche oltre i confini della fattispecie di reato. Si sceglie così di improntare la reazione dell’ordinamento unicamente sul versante repressivo, rinunciando in partenza a qualsiasi soluzione di tipo preventivo. L’utilizzo di mezzi invasivi della privacy implica dei costi, non solo materiali, ma anche e soprattutto in termini di violazione della sfera intima dei cittadini, e rischia di trasformare tutto, oltre che in uno sterile gioco di “guardie e ladri”, anche in una grande divisione tra (pochi) “spioni” e tutti noi “spiati”, con un forte rischio per la tenuta della democrazia.

7. Tirando le somme, quello che resta sullo sfondo delle discussioni sui mezzi processuali per accertare il diritto, è un senso di insoddisfazione generale. Nessuno è soddisfatto, perché da un lato vi è chi ritiene il diritto affetto da incurabile “lassismo”, non in grado di assicurare alla giustizia i “colpevoli”, vuoi per i troppi cavilli a disposizione della difesa, vuoi per le condanne troppo miti inflitte; dall’altro vi è chi mostra preoccupazione verso forme pericolose di ritorno al passato, attraverso meccanismi che mirano alla mera “esclusione”, ad ogni costo, del deviante dalla società. Gli autoritarismi di oggi premono molto in questa direzione, sulla spinta di bisogni di sicurezza, che individuano sempre più nel “diverso” la fonte del pericolo ([13]). La soluzione di equilibrio non può però che passare dal dialogo e dal confronto aperto, senza preclusioni ideologiche o preconcetta ricerca di consenso: non resta che rifarsi al metodo seguito dal legislatore costituente, che – nonostante la pressione dettata dall’uscita da un conflitto, o forse proprio per questo – ha saputo comporre le varie voci in una partitura che ancora oggi si lascia ammirare come modello di indirizzo e di espressione di valori universali.  

*Magistrato, Consigliere della Corte d’Appello di Catanzaro

[1] Codice di procedura civile, voce del Nuovo Digesto Italiano, vol. III, Torino, 1938.
[2] In alcuni casi, la Corte Suprema ha consentito l’uso di giurie con sei membri anziché 12 o  deroghe alla regola della necessaria unanimità del verdetto: giuristi ed economisti ne hanno studiato gli effetti, trovando che il passaggio da una regola di unanimità ad una <10-2 rule> comporta una riduzione nei tempi di deliberazione, senza incidere sulla qualità del giudizio (cfr. Cooter e Ulen, Why Unanimity Among Twelve Jurors?, in Law and Economics,  presso Scott, Foresman & C., ed. 1988). Sottolineano invece i recenti tentativi di scardinare il principio della <minoranza di favore> tradizionalmente accolto dal diritto francese, sin dai tempi di Luigi XII (1498), ovvero della regola secondo cui ogni condanna richiede due voti in più, da parte dei giurati popolari, principio ancora vigente presso le corti d’assise, dove per ritenere colpevole un imputato occorrono sette voti su nove, nel quadro di una politica giudiziaria aggressiva e irrispettosa del contraddittorio, Vincent Brengarth e Antoine Ory, La silenziosa erosione dei diritti di difesa, in Le Monde diplomatique, 12 febbraio 2025.
[3] Miranda contro Arizona, 384 U.S. 436 (1966). La formula iniziale adottata nei singoli Stati recita “You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to have an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you”. Ernesto Arturo Miranda venne arrestato nel marzo 1963 per furto. In seguito confessò lo stupro di una diciottenne avvenuto due giorni prima; al processo, l’accusa usò come prove non solo la sua confessione, ma anche il riconoscimento da parte della vittima. Miranda fu accusato di stupro e rapimento e condannato a un periodo tra i 20 e i 30 anni di carcere per ogni accusa. L’avvocato d’ufficio di Miranda, John J. Flynn, si appellò alla Corte suprema dell’Arizona che confermò la sentenza, insistendo molto sul fatto che Miranda non avesse specificamente chiesto un avvocato. Il caso venne definito il 13 giugno 1966 dalla Corte suprema che stabilì che ogni dichiarazione, sia accusatoria sia a discolpa, resa da un accusato preso in custodia dalla polizia in risposta a un interrogatorio sia utilizzabile durante il processo solo nel caso in cui l’accusato sia stato informato del suo diritto di avere un avvocato e di non auto-accusarsi, che mostri di aver compreso questi diritti ed eventualmente di rinunciarvi coscientemente. Miranda venne poi riprocessato sulla base della decisione e condannato attraverso le altre prove a 20 anni di carcere. La lettura integrale della sentenza della Corte Suprema, scritta dal chief justice Warren, assolutamente attuale, sarebbe da inserire in ogni corso di procedura penale. Una traduzione è disponibile presso https://canestrinilex.com › risorse › avvisi-difensivi.
[4]Laddove il rituale perde consistenza, i diritti degli individui diventano più vulnerabili” annota Antoine Garapon, in uno splendido saggio sul rituale giudiziario e sul bien juger, Milano, 2007.
[5] Risuonano ancora le parole <taglienti> di Franco Cordero, sullo stile inquisitorio: “munito d’arnesi virtualmente irresistibili, l’inquisitore lavora i pazienti come vuole; nel suo quadro culturale pessimistico l’animale umano nasce colpevole: essendo infetto il mondo, basta scavare in un punto qualunque e affiora del male. Questo assioma liquida ogni scrupolo nella ricerca (Procedura penale, Milano 2012).
[6]Quando i magistrati pronunciano una condanna all’incarcerazione, la loro decisione implica ben più di una privazione di libertà, e questo loro lo sanno”, scrive commentando un caso di abusi, Didier Fassin, in Punire. Una passione contemporanea, Milano, 2018.
[7] Cass., n. 25016/2022.
[8] Cass., S.U., n. 3086/2022, in motivazione.
[9] Filippo Sgubbi, Il diritto penale totale: Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi, Bologna, 2019.
[10] Gherardo Colombo, Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla, Firenze, 2020.
[11] E ne prova a rovesciare il paradigma Tommaso Greco, La legge della fiducia. Alle radici del diritto, Bari, 2021.
[12] Cfr. la bella ricostruzione di Emilio Dolcini “Le funzioni della pena nel pensiero di Franco Bricola”, in Sistema penale, fascicolo 7-8/2024.
[13]Il contesto attuale non è più quello di un Occidente che ha fiducia nei suoi valori umanisti, nei suoi principi democratici, nel suo stato di diritto, nella sua economia di libero scambio, nella sua lucidità scientifica, tutti aspetti che si presumeva dovessero illuminare il mondo.  L’area occidentale sta attraversando una fase di ripiegamento paranoico. Ogni universalismo è stato abbandonato in favore di un meschino provincialismo. Una parte significativa della sua società sogna polizia, sicurezza e virilità, cerca uno straniero da incolpare e diffida dei traditori al suo interno”, così lucidamente descrive il problema Peter Harling, riflettendo sulla guerra di Gaza, in Le Monde diplomatique, febbraio 2025.

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