I componenti dell’Osservatorio 231/2001 della Camera Penale “A. Cantafora” di Catanzaro* –
“Non furono, di regola, speculatori temerari e senza scrupoli, nature di avventurieri economici,
quali se ne incontrano in tutte le epoche della storia dell’economia, o semplicemente gente molto danarosa;
coloro che crearono questa trasformazione esternamente invisibile ma decisiva per l’affermazione del nuovo spirito nella vita economica:
ma sibbene uomini formati nella dura scuola della vita, calcolatori ed audaci al tempo stesso,
ma soprattutto riservati e costanti, completamente dedicati all’oggetto della loro attività, con
opinioni e principi severamente borghesi”.
Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, 1922.
La costante elaborazione dottrinale in ordine al fenomeno dell’ingerenza mafiosa nell’economia a libero mercato, ha negli anni realizzato un’accurata sintesi delle differenti prospettive analitiche di approccio alla questione, essenzialmente incentrate sullo studio delle relazioni e degli scambi tra attori economici e realtà consortili (Sciarrone e Storti 2019), sulle caratteristiche dell’imprenditore colluso con le organizzazioni criminali (Dalla Chiesa 2013) ovvero sui vantaggi delle imprese mafiose (Arlacchi 1983) evidenziando in particolare come la gestione di transazioni complesse, interazioni economiche e attività lecite e illecite a livello globale, proprie dei sodalizi di tale natura, richieda ingenti risorse finanziarie, basi operative e logistiche decentrate e una organizzazione coerente con tali necessità in modo da coniugare efficacia, efficienza e segretezza.
È chiaro che dinanzi a tali esigenze, come emerso giudizialmente (si pensi più di recente e fra le altre, alle dinamiche trapelata nel contesto dell’indagine Aemilia), irrompe la potenzialità delle strutture imprenditoriali ad attirare l’attenzione degli ambienti criminali, così favorendo l’avvicinamento tra questo tipo di associazioni e le società commerciali.
Del resto, tali dinamiche, erano note sin dai lavori preparatori alla Legge “Rognoni-La Torre”.
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge si sostiene, infatti, la necessità di «misure che colpiscano la mafia nel patrimonio, essendo il lucro e l’arricchimento l’obiettivo di questa criminalità che ben si distingue per origini e funzione storico-politica dalla criminalità comune e dalla criminalità politica strettamente intesa. L’espansione dell’intervento mafioso e l’articolazione complessa della mafia, che, mentre non trascura alcun settore produttivo e di servizi, trova nell’intervento pubblico la sua principale committenza, esigono oggi più puntuali strumenti proprio nell’ambito di arricchimenti illeciti e dei reati finanziari. La mafia, peraltro, opera ormai anche nel campo delle attività economiche lecite, e si consolida l’impresa mafiosa, che interviene nelle attività produttive forte dell’autofinanziamento illecito […], e mira all’accaparramento dell’intervento pubblico […] scoraggiando la concorrenza con la sua forza intimidatrice» (Atti preparatori della legge n. 646 del 1982, in Cons. Sup. Mag., 1982, 3, 243), con ciò intendendosi la manifesta volontà di arginare quella peculiare vocazione imprenditoriale che siffatte organizzazioni avevano già palesato.
Sicché il nuovo reato associativo fu considerato strumento di repressione certamente più efficace rispetto alla fattispecie “semplice”, esonerando l’autorità inquirente dalla prova di un programma criminoso cui riconnettere il possibile arricchimento dalla societas sceleris e pertanto rendendo sufficiente, per la punibilità del fatto associativo secondo il paradigma dell’art. 416 bis c.p., la sola dimostrazione del metodo mafioso utilizzato dall’organizzazione criminale e la prova della sua preordinazione all’ottenimento di profitti (o anche solo vantaggi) ingiusti.
Astenendosi da considerazioni più prettamente sociologiche o storiografiche, quel che rileva in questa sede è che il predetto accostamento speculativo tra enti leciti e enti illeciti, ha di fatto indotto l’ingresso di un terzo gruppo di soggetti nel rapporto bilaterale, di pura lotta, tra lo Stato e il cd. “Antistato”, indentificato negli enti collettivi che nascono dall’iniziativa privata e che si propongono originariamente di realizzare fini non solo penalmente irrilevanti, ma costituzionalmente garanti, tra i quali si annoverano le società commerciali, soggetti collettivi che trovano la loro ragion d’essere nel libero esercizio, appunto, dell’iniziativa economica.
Proprio la potenziale intersezione, ai limiti sovente della identificabilità, tra associazioni avente stampo mafioso e società commerciali ha determinato una ferma risposta legislativa, finalizzata a reprimere – o prevenire – le differenti forme di cointeressanza tra i due contesti.
Nell’impossibilità di esplorare ogni aspetto della materia d’interesse, saranno nello specifico valorizzate quelle misure – di recente introduzione – per le quali all’accertamento della sussistenza di un’attività economica funzionale al perseguimento di finalità illecite mafiose, consegua finanche la liquidazione – latamente intesa – dell’attività reputata insanabile tramite un procedimento definito in dottrina “enticidio”[1] in una chiara e netta logica distruttiva evidentemente divergente con quella posta a fondamento del complessivo impianto ordinamentale riservato alla responsabilità amministrativa dei soggetti collettivi.
L’art. 24 ter d.lgs. n. 231/2001, sul punto, pone non pochi problemi interpretativi.
In primo luogo, il richiamo operato alla circostanza per la quale debba applicarsi la sanzione pecuniaria o l’interdittiva qualora l’ente sia chiamato a rispondere della consumazione di reati associativi (artt. 416 e 416-bis c.p.) e dei delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l’attività dell’associazione criminosa o mafiosa, richiede senza dubbio la prodromica individuazione, non sempre agevole, delle effettive modalità di estrinsecazione di tale agire ovvero della pervicacia intimidatoria propria del metodo in questione sì da delineare adeguatamente il delitto presupposto, fra una molteplicità di fatti integranti la condotta tipica, idoneo all’applicazione dell’imperativo.
Ma ancor più decisa si palesa la scelta riportata all’ultimo comma della disposizione che precisa come l’ente lecito – o la sua unità organizzativa – debba essere sanzionato con la dissolution prevista dall’art. 16, comma 3 del medesimo decreto, qualora si accerti che sia stato «stabilmente utilizzato allo scopo unico di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2», quindi, tra gli altri, del reato associativo mafioso.
Innegabile la portata innovativa del precetto, lo stesso diverge in modo assoluto tuttavia – si è detto – con il complessivo impianto sotteso alla normativa del 2001, rivolta generalmente a forme di criminalità d’impresa occasionale da “responsabilizzare” e redimere sul sentiero della legalità, ossia ad enti – o a formazioni ad essi assimilabili – ordinariamente agenti in contesti leciti e solo in parte deviati da cellule criminali.
A riscontro dell’assunto, la circostanza che già precedentemente all’introduzione della norma in parola, il Decreto dedicava un unico cenno all’art. 16, comma III, ove si prevedeva l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività e si escludeva la possibilità della riparazione ex art. 17 d. lgs. 231/2001 solo nel caso in cui «l’ente o una sua unità organizzativa [venga] stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità».
L’intervenuta previsione, con il Pacchetto sicurezza 2009 (l. 15.7.2009 n. 94), dell’art. 24-ter nel d. lgs. 231/2001 ha reso evidente un cambio di rotta, avendo il legislatore sanzionato tanto le strutture intrinsecamente illecite, con la previsione contenuta al co. 4 nel richiamo all’art. 16 e alla misura dell’interdizione definitiva, quanto gli enti che conducano attività legali pur essendo parzialmente, si è detto, deviati da un’organizzazione criminosa “intranea”, perciò punibili ai sensi dei co. 1, 2, 3 della disposizione citata.
Si ammette la plausibile annessione alla compagine societaria di un sodalizio delinquenziale che occasionalmente e parzialmente ne dirotti l’agire verso circuiti illegali, il quale peraltro agisce nell’interesse dell’ente medesimo, soltanto così integrandosi il criterio oggettivo che fonda il rimprovero della persona giuridica ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 231/2001.
È consequenziale l’evoluzione di una sequela di perplessità di carattere teorico-pratico evocate dal novum.
Si è rilevato, in primo luogo, il naturale mutamento – rectius estensione – della disciplina, in direzione di una responsabilità pressocchè indefinita potendo, in spregio al numerus clausus voluto dal legislatore, risultare attratti nel corpus 231 tutti i delitti-scopo del programma criminoso, non per forza limitato al perseguimento dei delitti già inseriti tra i reati-presupposto della persona giuridica, ma potenzialmente esteso a ogni fattispecie delittuosa conosciuta dal nostro ordinamento, trattandosi l’art. 416 bis c.p., di “fattispecie a formazione processuale” che difetta di una puntuale descrizione del concetto di “associazione” e del requisito partecipativo, limitandosi a prevedere la presenza di almeno tre soggetti che si uniscono “al fine di commettere delitti”.
Su tale critica si instaura, a titolo esemplificativo, l’impostazione cd. estensiva che, negando problematiche legate al principio di tassatività, muove dalla necessità piuttosto di predisporre un modello avente efficacia esimente, soprattutto con riferimento alla fase del risk assessment.
Al di là delle concrete difficoltà connesse alla costruzione del modello organizzativo, è sul piano teorico che “l’effetto moltiplicatore” si esporrebbe per questo indirizzo a censure di incostituzionalità: l’art. 2 del d. lgs. 231/2001, nel richiamare i principi dell’art. 25 Cost., è chiaro nel subordinare il rimprovero del soggetto collettivo ad una “doppia tipicità”.
Il reato-fine dell’associazione formata dai suoi vertici o subordinati può imputarsi all’ente tramite l’art. 24-ter solo se già ricompreso nella platea dei reati-presupposto 231[2].
L’ermeneusi protesa alla fedele correlazione tra norma e rimproverabilità dell’azione, è stata tuttavia successivamente disattesa dal dictum che ammetteva l’applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex d. lgs. 231/2001 laddove il profitto oggetto di ablazione, pur derivato da reati-scopo estranei a quelli inclusi nel Decreto (in particolare, le fattispecie penal-tributarie), risultava nondimeno direttamente imputabile al sodalizio punito dall’art. 24-ter. Si sostiene, pertanto, che il delitto associativo è in grado di generare un profitto autonomo rispetto a quello dei reati-fine, costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti alla commissione di questi ultimi[3].
Senza analizzare oltre la tematica della confisca, occorre rammentare come tale approccio risulti per il vero aggirare la problematica di fondo, poiché supera la questione legata alla tassonomia dei reati presupposto e ricava indirettamente il medesimo risultato “estensivo” agendo sul concetto del profitto del reato associativo ex se confiscabile.
Al profitto si correla l’ulteriore querelle quanto all’individuazione dell’interesse protetto nelle figure criminose in esame.
Sul punto la dottrina oscilla tra quanti ritengono le fattispecie poste a presidio dell’ordine pubblico e coloro che, ripudiando tale bene giuridico a cagione della sua inafferrabilità in concreto, preferiscono concentrarsi sui beni finali di volta in volta offesi dai delitti-scopo del sodalizio delinquenziale.
Di converso, ciò comporta una seria difficoltà nell’individuazione probatoria di elementi cui desumere l’offensività delle associazioni per delinquere operative nelle maglie di un ente che risulta solo in parte “dirottato” al perseguimento del programma indeterminato di delitti, poiché l’onere dimostrativo richiede la rappresentazione della doppia veste tanto dell’apparato imprenditoriale, strumentalmente sfruttato per la perpetrazione di delitti-scopo, quanto dei dipendenti o degli ‘apicali’, che, incardinati nella struttura lecita, devono assumere il ruolo quantomeno partecipativo nella cellula criminale[4]. Soltanto per questa via è possibile riscontrare la potenzialità lesiva del sodalizio, altrimenti degradata a elemento da ritenere sussistente in re ipsa.
Ed ecco l’inevitabile circolo vizioso: l’indeterminatezza riscontrata della formulazione dell’art. 416 bis c.p. assume significato, a livello processuale, guardando alle modalità operative con cui sono realizzati i reati-fine.
Il ragionamento fin qui condotto, presenta inconvenienti aggiuntivi una volta traslato in sede di accertamento della responsabilità dell’ente qualora il delitto-scopo risulti invece extra-catalogo e sia imputato un illecito che non può fondare la responsabilità del soggetto se non ammettendo la frattura del canone sancito all’art. 2 del Decreto.
Sarà allora necessario provare la sussistenza dell’interesse o del vantaggio dell’ente in relazione alle condotte poste in essere dalla cellula criminale in esso annidata, nonché – soprattutto – il deficit di organizzazione della persona giuridica.
La “colpa” dell’ente non risiede, si rammenti, nell’aver partecipato alla perpetrazione del delitto-scopo, ma consiste piuttosto nell’aver consentito la creazione di un’area di criminalità nell’impresa, ossia di aver consentito che tre o più soggetti ad essa intranei si unissero per compiere delitti genericamente intesi.
Il “fine di commettere delitti”, dirimente per il fatto associativo della persona fisica, è fattore anodino rispetto al rimprovero che si muove al soggetto collettivo: si tratta certamente di una componente della responsabilità della persona fisica, ma occorre pur sempre provare l’autonoma responsabilità della personne morale.
Ascrivere responsabilità “amministrativa” ex crimine all’ente in relazione a delitti associativi comporta – in definitiva – la necessità di provarne il difetto d’organizzazione e l’interesse o il vantaggio ad esso derivante dall’operato di una societas sceleris quali che siano gli scopi di quest’ultima.
Nei predetti termini è assicurata la tenuta del principio di tassatività ex art. 2 d. lgs. 231/2001.
Sul punto, appare utile il richiamo a una prima decisione di condanna della personne morale per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e alla truffa ai danni dello Stato e di istituti di credito: «le attività criminose poste in essere dalla associazione per delinquere erano dirette, da un lato, ad ottenere consistenti finanziamenti bancari di cui entramb[e le società imputate] hanno fruito, dall’altro, e con diretto riferimento alla falsa fatturazione, ad abbattere ogni forma di debito erariale e ad incrementare artificiosamente e fittiziamente la consistenza del capitale sociale; espedienti truffaldini anche funzionali all’ottenimento di consistenti mutui bancari a lungo termine»[5]
In altro giudizio, argomenta il Tribunale, «grazie alla realizzazione dei singoli reati fine [tributari] le società riescono a creare quei fondi neri che, da un lato, sono destinati per consentire di mantenere l’operatività delle società evadendo le imposte e, dall’altro, sono destinati alla famiglia mafiosa che appunto garantisce loro l’operatività»[6], consentendo all’ente di ottenere appalti pubblici (mediante corruzione propria) e privati (attraverso la corruzione tra privati).
Ancora, si legge in altra sentenza di condanna per l’imputazione di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di delitti di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (oltre che al riciclaggio del profitto di tale reato): «le attività criminose poste in essere dalla associazione per delinquere, infatti, erano dirette, con specifico riferimento alla falsa fatturazione, anche ad abbattere i costi erariali in capo ai clienti finali. Nel caso in esame, infatti, il profitto o il vantaggio del delitto associativo funzionale ai reati di frode fiscale può certamente essere individuato con riferimento all’indebito vantaggio fiscale conseguito dalla società»[7]
Analoga l’ostensione motivazionale in punto di requisito del vantaggio, in una sentenza di condanna per l’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata al furto di prodotti petroliferi da un fornitore: «è evidente che le condotte poste in essere [dall’apicale] sono legate eziologicamente al conseguimento di un preminente vantaggio della stessa società [imputata], posto che peraltro l’imputato ha dichiarato che il prodotto in nero sottratto [alla persona offesa] entrava nella società [imputata]»[8]
Infine, non dissimile l’ipotesi di false attestazione all’amministrazione giudiziaria finalizzate a favorire un’associazione per delinquere di stampo mafioso: segnatamente, l’amministratore dell’ente avrebbe favorito un appartenente di spicco di una consorteria mafiosa, dichiarando falsamente al Tribunale di Sorveglianza che costui lavorava presso l’impresa imputata, ottenendo sinallagmaticamente la possibilità per la societas di ritardare la restituzione di un prestito, ricevuto proprio dall’organizzazione criminale laddove il vantaggio per l’ente si sostanzia – si legge in motivazione – nella possibilità di ritardare il redde rationem patrimoniale con lo scomodo creditore, per di più in un periodo di crisi di liquidità della società debitrice[9]
Di rilievo anche la sentenza assolutoria, emessa perché il reato contestato non sarebbe stato realizzato né nell’interesse, né a vantaggio dell’ente sì da escludere qualsivoglia interesse o vantaggio del reato associativo. L’accusa riguardava un’associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione, riciclaggio, gestione illecita di rifiuti: in sintesi, gli associati, tra cui un apicale dell’ente imputato, rubavano automobili, smontavano le parti vendibili come pezzi di ricambio e, infine, gestivano illecitamente le carcasse dei veicoli presso un centro demolizioni autorizzato (detenuto appunto dalla societas chiamata a rispondere ex 231). Ebbene, secondo il Tribunale, gli apicali autori dell’illecito associativo e dei delitti fine di illecita gestione dei rifiuti e riciclaggio (contestati anche autonomamente rispettivamente ex art. 25-undecies, c. II, lett. b), e 25-octies d. lgs. 231/2001) avrebbero agito per proprio interesse esclusivo, tanto che «non si tratta di illeciti ‘di impresa’, ma di impresa utilizzata e strumentalizzata per l’illecito»[10]
In conclusione, considerando complessivamente le pronunce trasposte, è del tutto evidente che il requisito dell’art. 5 d. lgs. 231/2001 si plasmi per i reati di criminalità organizzata o finalizzati a favorire l’associazione di stampo mafioso in maniera del tutto speculare all’interesse o vantaggio del delitto fine, tanto da assumere i connotati identificatori di una figura nello specchio.
Ma vi è un’ulteriore riflessione di rilievo qualora occorra verificare se l’ente lecito risulta utilizzato allo scopo non esclusivo ma “prevalente” di commettere reati di criminalità organizzata; accertamento che è richiesto ed imposto dagli artt. 24 ter e 16, comma 3, d.lgs. 231/2001.
L’argomento richiama la dicotomia impresa mafiosa – impresa a partecipazione mafiosa.
Quanto alla prima, si tratta di un’espressione polisenso coniata nel recente passato per legittimare la più afflittiva misura di prevenzione patrimoniale in cui rientrano i casi di “totale sovrapposizione tra compagine associativa e sodalizio criminoso”.
La risposta dell’ordinamento in tali evenienze, è quello che autorevole dottrina ha descritto come “paradigma confiscatorio” della società ritenuta strutturalmente illecita o fittizia, stante l’assenza di alcuna organizzazione autonoma da salvaguardare.
Diversa la normativa sull’impresa a partecipazione mafiosa.
La coesistenza di organizzazioni, connesse ma autonome, sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale, sembra costituire anche il presupposto di diversi istituti della legislazione antimafia: l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (art. 34 Cod. Antimafia), il controllo giudiziario delle aziende (art. 34 bis Cod. Antimafia), le informazioni interdittive antimafia (art. 84 e ss. Cod. Antimafia) e le misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale (art. 94 bis Cod. Antimafia).
Le misure di prevenzione patrimoniali applicabili dal Tribunale richiedono l’accertamento del rischio che «il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’art. 416 bis del codice penale o possa comunque agevolare l’attività», tra gli altri, di proposti o destinatari di altre misure di prevenzione, o di indagati per fatti di criminalità organizzata; quanto, in particolare, al controllo giudiziario delle aziende, è richiesto espressamente il «pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività» e, allo stesso modo, le misure di competenza dell’autorità prefettizia evocano l’accertamento del rischio di infiltrazioni mafiose «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese».
In sostanza, nella prevenzione collaborativa e nel controllo giudiziario si prevede, su richiesta del tribunale (nel caso di imposizione dell’obbligo all’amministratore giudiziario ex art. 34-bis, comma 3, lett. d) o del prefetto (nel caso di prescrizione ex art. 94-bis, comma 1, lett. a), che l’impresa adotti e attui efficacemente misure organizzative atte a rimuovere e prevenire le cause dell’agevolazione (eventualmente occasionale) e, comunque, la commissione dei reati di cui all’art. 24-ter d.lgs. n. 231/2001 («Delitti di criminalità organizzata»), quali condizioni utili alla revoca del controllo o al rilascio dell’informazione liberatoria.
E però, l’ipotesi dell’ente lecito utilizzato prevalentemente per commettere reati associativi e che effettivamente esiste, sotto il profilo strutturale e operativo, ma che risulta prevalentemente utilizzato per scopi delittuosi, viene equiparato, sul piano normativo e identificatorio, all’ente totalmente fittizio.
Il problema si pone in primis in considerazione della rilevanza ascritta al menzionato “decesso” dell’ente lecito in rapporto proprio all’ultimo comma dell’art. 24 ter d.lgs. 231/2001.
E la copiosa elaborazione sul punto, ritiene criterio affidabile esclusivamente quello qualitativo della strumentalità, che dovrebbe portare alla dissolution dell’ente ogniqualvolta la struttura lecita sia comunque finalizzata «a realizzare o ad occultare all’esterno l’attività illecita», sebbene qualche indicazione utile perviene, a contrario, dalle norme riguardanti l’amministrazione temporanea delle aziende ed il controllo giudiziario.
L’applicazione delle predette misure di prevenzione, inscrivibili nel paradigma recuperatorio, richiede una valutazione prospettica sulle possibilità di risanamento della struttura lecita e di ripresa dell’attività aziendale.
L’art. 41 Cod. Antimafia, richiamato dall’art. 34 assieme alle altre disposizioni del capo II del titolo III, prevede una «dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività», condotta tenendo conto di una serie di fattori, tra cui spiccano la natura dell’attività esercitata, le modalità e l’ambiente in cui è svolta, la forza lavoro occupata e la sua capacità produttiva, oltre che gli oneri correlati «al processo di legalizzazione dell’azienda», dunque nell’accertamento di un minimo di adeguatezza dell’organizzazione aziendale, che deve portare l’amministratore prima e il giudice poi a ritenere possibile il recupero dell’ente, con la prosecuzione dell’attività d’impresa.
Ed allora, l’amministratore giudiziario, anche in sede di amministrazione “temporanea”, svolge una funzione di “filtro” delle aziende, selezionando quelle idonee ad essere ammesse alla misura salvifica.
La ratio si ravvisa nella propensione, in costanza di rapporto tra enti “occasionale”, a consentire il monitoraggio dell’attività imprenditoriale in vista della bonifica dell’ente lecito, con la prosecuzione della sua attività.
Il sistema “recuperatorio risiede nella necessità di contemperare interessi contrapposti: da un lato, la tutela di un sistema concorrenziale lecito; dall’altro, l’esigenza di non deprimere la libera iniziativa economica, la competitività del tessuto imprenditoriale e i livelli occupazionali che le società commerciali – soprattutto di certe dimensioni – possono garantire.
In senso opposto, l’incapacitazione dell’ente lecito potrebbe manifestarsi nel costante e stabile andamento della personne morale a essere utilizzata allo scopo prevalente di commettere reati associativi tutte le volte in cui, oltre al suo collegamento con l’associazione criminale, risulti che la sua struttura, al netto dei possibili apporti dell’organizzazione criminale, non era – e non è – assolutamente adeguata al perseguimento degli obiettivi aziendali, tenendo conto di tutte le circostanze che possono rilevare in un giudizio di questo tipo (come, ad esempio, quelle menzionate dall’art. 41 Cod. Antimafia).
Del resto, è la sostanziale e gravissima inadeguatezza della struttura lecita che, in presenza di un persistente legame con un’associazione criminale, può ritenersi indice di un suo asservimento illecito secondo il profilo quantitativo anche rapportato alla struttura dell’ente, ovvero dal numero di dipendenti e dai mezzi a sua disposizione, dall’entità del fatturato o dalle commesse nelle quali l’ente è impegnato, oppure anche in relazione al mercato e al contesto concorrenziale nel quale l’impresa si colloca con la precisazione che le eventuali carenze strutturali per poter costituire dei veri e propri indizi, devono essere talmente gravi e radicate da non aver reso possibile alcun significativo svolgimento delle attività lecite che rientrano nel suo oggetto sociale e da desumere il rapporto di strumentalità che vede la società commerciale uno strumento del reato.
Tale criterio risulta il più concreto e attendibile, pur non potendosi negare un approccio invero disorganizzato, che ingenera sovente nei destinatari del decreto 231 una certa confusione sulle conseguenze sanzionatorie.
Il dato però è certo.
Alle prassi applicative delle misure ante delictum che già sperimentano, in una logica idealmente preventiva, il valore della collaborazione con l’autorità giudiziaria per la comprensione delle cause organizzative del contatto con gli ambienti criminali e la ricerca di soluzioni per eludere il rischio iterativo e per avviare la riabilitazione dell’operatore economico, si contrappone l’obiettivo di interrompere il nodo mafia-impresa, intercettando nell’illegal-legal business continuum l’origine della devianza organizzativa sì da procedere, in extremis alla dissoluzione del soggetto collettivo.
Indagine però inficiata irrimediabilmente da tutte le criticità finora rilevate e sovente approssimativa e animata da pregiudizio, oltre che accompagnata dalla complessiva inadeguatezza sistemica e di coordinamento, che rende imprescindibile un ragionevole passo indietro rispetto al nuovo modello – per fortuna embrionale – dissolutorio, in favore della rivitalizzazione dell’originaria vocazione preventiva per anni ispiratrice del sistema “231”.
* Avv. Francesco Catanzaro
Avv. Francesco Mazza
Avv. Serena Lacaria
Avv. Maria Laura De Caro
Dott.ssa Annalaura Ludovico
Dott.ssa Margherita Vergata
[1] In dottrina, è stata coniata l’espressione “enticidio” per descrive il «cortocircuito di sistema che s’inscrive nel più ampio fenomeno moderno degli omicidi di impresa, che può trovare origine sia da cause endogene, correlate alle forme di responsabilizzazione riconducibili ai soggetti interni, posti in posizione apicale, che s’identificano nel management societario, negli organi di vertice, così come nei singoli individui che possiedano una capacità più o meno ampia di influire sui processi decisionali e sulle scelte strategiche che conducano ad una spinta politica scorretta dell’impresa, che da fattori esogeni, che sono generati, viceversa, da risposte sanzionatorie o misure di contrasto vuoi sproporzionate, vuoi inadatte allo scopo» (MEZZETTI, L’enticidio: una categoria penalistica da ricostruire e una conseguenza per l’azienda a evitare, in Dir. pen. cont., 2018, 1, 134).
[2] Cass. 20.12.2013 n. 3635, cit.: «qualora si proceda per associazione per delinquere e per reati non previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità dell’ente collettivo, la rilevanza di questi ultimi non può essere indirettamente recuperata (…) per il loro carattere di delitti scopo del reato associativo contestato»
[3] Cass. 14.10.2015 n. 46162
[4] Tale complessità probatoria correlata alla necessità di provare la “doppia veste” del partecipe e della società emerge – si ribadisce – quando la struttura lecita non sia mero schermo di quella criminale, essendo in questa seconda ipotesi congenita la totale coincidenza del sodalizio delinquenziale con la complessa rete di mezzi e persone adibite alle operazioni della società (per l’appunto, fittizia). Laddove non vi sia “sovrapposizione” – come osserva E. BASILE, Gli incerti confini dell’associazione, cit., 516 – la «questione decisiva (…) concerne a ben vedere non tanto la possibile “immedesimazione” della societas sceleris con un’organizzazione sostanzialmente lecita (preesistente o meno), quanto piuttosto la verifica in ordine alla strumentalità dell’organizzazione medesima rispetto alla realizzazione del programma criminale. Occorre, cioè, chiedersi se la parziale utilizzazione a fini delinquenziali di una struttura per il resto legittima, che continua a operare in tale veste, incorpori una carica di disvalore idonea a concretizzare un pericolo per l’ordine pubblico – ciò che in base all’interpretazione prevalente, rappresenta la ratio politico-criminale dell’art. 416 c.p. – ovvero – secondo una minoritaria ma preferibile lettura – dia luogo ad un effetto moltiplicatore dell’offensività connessa ai delitti-scopo»
[5] T. Milano, n. 14021/15,
[6] T. Milano, n. 1081/19
[7] T. Milano, n. 7497/16
[8] T. Milano, n.8454/22
[9] T. Milano, n.8454/22
[10] T. Milano, n. 8143/20